Legge Regionale Calabria 11/5/2007 n. 9
Articolo 33
Finanziamenti ad enti locali per investimenti
TITOLO VI - Disposizioni di carattere finanziario
Finanziamenti ad enti locali per investimenti
1. Al fine di consentire al Comune di Vibo Valentia la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali da destinare ai risanamento, riqualificazione e recupero del territorio colpito dall’alluvione del 3 luglio 2006, la Giunta regionale è autorizzata a concedere allo stesso Comune un contributo costante poliennale decorrente dall’esercizio finanziario 2008 di Euro 1.500.000,00, finalizzato alla contrazione di uno o più mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di credito abilitati, della durata massima di 25 anni ed allocato all’UPB
3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 e successivi.
2. Al fine di consentire la realizzazione di un Auditorium in memoria di Angelo Frammartino nel Comune di Caulonia, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al suddetto Comune un contributo costante poliennale decorrente dall’esercizio finanziario 2008 di Euro 200.000,00 finalizzato alla contrazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di credito abilitati, della durata massima di 10 anni, ed allocato all’UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 e successivi.
3. Al fine di consentire al Comune di Chiaravalle la ricostruzione della sede del Palazzo Municipale, oggetto di un grave episodio di terrorismo mafioso, la Giunta regionale è autorizzata a concedere allo stesso Comune un contributo costante poliennale decorrente dall’esercizio finanziario 2008 di Euro 60.000,00, finalizzato alla contrazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di credito abilitati, della durata massima di 10 anni, ed allocato all’UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 e successivi.
4. Al fine di consentire ai comuni di Plataci e Torre Ruggiero la realizzazione di programmi di risanamento ambientale, idrogeologico e di messa in sicurezza del proprio territorio, la Giunta regionale è autorizzata a concedere agli stessi Comuni contributi costanti poliennali decorrenti dall’esercizio finanziario 2008 rispettivamente di Euro 150.000,00 ed Euro 50.000,00, finalizzati alla contrazione di uno o più mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di credito abilitati,della durata massima di 20 anni, ed allocati all’UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 e successivi.
5. Al fine di promuovere e sostenere il potenziamento e la riqualificazione degli impianti sportivi, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere a Comuni, singoli o associati, un contributo costante poliennale decorrente dall’esercizio finanziario 2008 di Euro 1.000.000,00 finalizzato alla contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di credito abilitati, della durata massima di 25 anni ed allocato all’UPB
5.2.02.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 e successivi.
6. La concessione dei contributi di cui al comma 5 è subordinata alla definizione di uno specifico programma, da approvarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta Regionale, che individui, sulla base delle richieste pervenute, i Comuni interessati, la tipologia ed il costo degli interventi, nonché la misura dell’importo massimo del contributo regionale, nonché l’eventuale quota a carico di soggetti privati, che abbiano sottoscritto apposite convenzioni con i Comuni per il parziale finanziamento degli interventi stessi. Gli interventi possono essere realizzati anche con fondi della programmazione comunitaria, ove previsto. La deliberazione di cui trattasi è sottoposta al parere vincolante della competente Commissione consiliare, da rendersi entro il termine di trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevolmente acquisito.
7. Al fine di garantire la manutenzione straordinaria del sistema di viabilità rurale danneggiato da calamità naturali ed avversità atmosferiche, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, singoli o associati, un contributo costante poliennale decorrente dall’esercizio finanziario 2008 di Euro 500.000,00 finalizzato alla contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di credito abilitati, della durata massima di 15 anni, ed allocato all’UPB 2.02.04.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 e successivi. 8. La concessione dei contributi di cui al comma 7 è subordinata alla definizione di uno specifico programma, da approvarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta Regionale, che individui, sulla base delle richieste pervenute, i Comuni interessati, la tipologia ed il costo degli interventi, nonché la misura dell’importo massimo del contributo regionale.
9. Al fine di realizzare, sulla base di un programma formulato secondo le indicazioni della Conferenza episcopale regionale e sulla scorta delle istanze pervenute, interventi di ristrutturazione delle opere di culto, la Giunta regionale, è autorizzata a ricorrere all’indebitamento sulla base delle disposizioni di cui al Titolo III della legge regionale 8 febbraio 2002, n. 8.
10. Il mutuo o prestito obbligazionario di cui al comma 9, quantificato nella misura massima di Euro 20.000.000,00 – sarà contratto, per una durata massima di anni venti, anche in più soluzioni a mezzo di più atti di erogazione e quietanza, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di volta in volta ritenute necessarie dall’Istituto finanziario ai fini del suo intervento.
11. Il piano di riparto ai sensi del comma 10, da approvarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, individua, sulla base delle richieste pervenute, i beneficiari delle risorse, nonché la tipologia ed il costo degli interventi da realizzare.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Fondo per lo sviluppoArticolo 2 - Stazione Unica Appaltante
Articolo 3 - Riforma di FINCALABRA s.p.a.
Articolo 4 - Soppressione dellAFOR
Articolo 5 - Soppressione dellARSSA
Articolo 6 - Incentivi per lesodo al personale degli enti disciolti
Articolo 7 - Accorpamento delle ASL
Articolo 8 - Riduzione delle spese per locazioni passive
Articolo 9 - Riduzione delle spese per consulenze, comitati e commissioni
Articolo 10 - Autorità regionale per la valutazione delle attività di consulenza
Articolo 11 - Aziende, Agenzie e partecipazioni regionali
Articolo 12 - Ricognizione dei beni immobili
Articolo 13 - Valorizzazione e dismissione dei beni immobili
Articolo 14 - Riscossione di tariffe
Articolo 15 - Rispetto del patto di stabilità
Articolo 16 - Contenimento della spesa sanitaria
Articolo 17 - Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale
Articolo 18 - Servizi psichiatrici di diagnosi
Articolo 19 - Strutture sanitarie
Articolo 20 - Interventi in materia di lavoro precario
Articolo 21 - Disposizioni in materia di LSU-LPU
Articolo 22 - Stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese
Articolo 23 - Cofinanziamenti regionali
Articolo 24 - Regimi di aiuto
Articolo 25 - Disposizioni in materia di addizionale Irpef
Articolo 26 - Modalità di erogazione delle risorse alle Province
Articolo 27 - Disposizioni in materia urbanistica
Articolo 28 - Disposizioni in materia di personale
Articolo 29 - Disposizioni in materia di enti territoriali
Articolo 30 - Rischio sismico
Articolo 31 - Disposizioni diverse
Articolo 32 - Centro agroalimentare
Articolo 33 - Finanziamenti ad enti locali per investimenti
Articolo 34 - Contributi di carattere sociale
Articolo 35 - Finanziamenti diversi
Articolo 36 - Copertura finanziaria
Articolo 37 - Pubblicazione