Articolo Normativa

Legge Regionale Calabria 11/5/2007 n. 9

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007 Art. 3, comma 4, della Legge regionale n. 8/2002)

Articolo 27

Disposizioni in materia urbanistica

TITOLO V - Disposizioni varie

Disposizioni in materia urbanistica

1. All’articolo 2 delle norme tecniche di Attuazione del Pai (Piano assetto idrogeologico della Calabria) è aggiunto il seguente comma 2 bis:
«2-bis. Per le aree a rischio elevato e molto elevato e per le aree di attenzione, vincolate dal PAI, per le quali gli strumenti urbanistici vigenti prevedono un utilizzo ai fini edificatori, i soggetti interessati possono redigere progetti di messa in sicurezza, corredati da indagini e studi di dettaglio, per eliminare il rischio o ridurlo ad un livello compatibile con l’utilizzo previsto dai suddetti strumenti urbanistici.
Il Comitato Istituzionale dell’ABR, previo parere del Comitato Tecnico della stessa Autorità, delibererà sulla predetta richiesta di riclassificazione condizionandone l’efficacia, in caso di esito positivo, all’esecuzione e collaudo delle opere, così come previste in progetto.
La realizzazione di insediamenti sulle aree di cui sopra, potrà avvenire solo dopo la notifica al Comune, da parte dell’ABR, della nuova cartografia del rischio, quale variante della precedente perimetrazione.
Per ottenere detta notifica il Comune interessato dovrà documentare all’Autorità di Bacino l’avvenuta esecuzione e collaudo di tutti gli interventi di messa in sicurezza previsti nel progetto esaminato favorevolmente dalla stessa ABR.
Dopo l’approvazione da parte del Comitato Istituzionale di cui al secondo paragrafo del presente comma, il comune è abilitato a rilasciare autorizzazioni o concessioni ad edificazione sulle aree in oggetto. L’esecutività di tali assensi edilizi è condizionata alla notifica di cui ai due precedenti paragrafi.
2. Alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
all’articolo 31, comma 1, le parole «individuati nei PAU o nei POT» sono soppresse;
al comma 7, le parole «del precedente comma 5» sono sostituite dalle parole «dei precedenti commi»;
al comma 7 sono aggiunte in fine le seguenti parole «relativamente al quale il Comune, prima di avviare le procedure previste dal presente articolo, deve applicare le procedure di approvazione previste per i piani attuativi ai sensi della normativa statale e regionale vigente»;
all’articolo 32, comma 3, dopo le parole «gli strumenti di pianificazione negoziata» sono aggiunte «e i comparti edificatori».
3. Nelle more dell’approvazione dei PSC, quanto previsto dalle Linee Guida di attuazione della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, è adeguato e modificato ai sensi del precedente comma 2.
4. Sono abrogati tutti i riferimenti alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 23 contenuti nella delibera del Consiglio regionale n. 106 deL 10 novembre 2006, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 4 dicembre 2006, supplemento straordinario n. 1 al n. 22.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Fondo per lo sviluppo
Articolo 2 - Stazione Unica Appaltante
Articolo 3 - Riforma di FINCALABRA s.p.a.
Articolo 4 - Soppressione dell’AFOR
Articolo 5 - Soppressione dell’ARSSA
Articolo 6 - Incentivi per l’esodo al personale degli enti disciolti
Articolo 7 - Accorpamento delle ASL
Articolo 8 - Riduzione delle spese per locazioni passive
Articolo 9 - Riduzione delle spese per consulenze, comitati e commissioni
Articolo 10 - Autorità regionale per la valutazione delle attività di consulenza
Articolo 11 - Aziende, Agenzie e partecipazioni regionali
Articolo 12 - Ricognizione dei beni immobili
Articolo 13 - Valorizzazione e dismissione dei beni immobili
Articolo 14 - Riscossione di tariffe
Articolo 15 - Rispetto del patto di stabilità
Articolo 16 - Contenimento della spesa sanitaria
Articolo 17 - Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale
Articolo 18 - Servizi psichiatrici di diagnosi
Articolo 19 - Strutture sanitarie
Articolo 20 - Interventi in materia di lavoro precario
Articolo 21 - Disposizioni in materia di LSU-LPU
Articolo 22 - Stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese
Articolo 23 - Cofinanziamenti regionali
Articolo 24 - Regimi di aiuto
Articolo 25 - Disposizioni in materia di addizionale Irpef
Articolo 26 - Modalità di erogazione delle risorse alle Province
Articolo 27 - Disposizioni in materia urbanistica
Articolo 28 - Disposizioni in materia di personale
Articolo 29 - Disposizioni in materia di enti territoriali
Articolo 30 - Rischio sismico
Articolo 31 - Disposizioni diverse
Articolo 32 - Centro agroalimentare
Articolo 33 - Finanziamenti ad enti locali per investimenti
Articolo 34 - Contributi di carattere sociale
Articolo 35 - Finanziamenti diversi
Articolo 36 - Copertura finanziaria
Articolo 37 - Pubblicazione

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