Articolo Normativa

Legge Regionale Calabria 11/5/2007 n. 9

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007 Art. 3, comma 4, della Legge regionale n. 8/2002)

Articolo 21

Disposizioni in materia di LSU-LPU

TITOLO III - Disposizioni in materia di lavoro

Disposizioni in materia di LSU-LPU

1. Il termine finale per l’attuazione del piano di stabilizzazione previsto dall’articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come modificato da ultimo dall’articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1, è fissato al 31 dicembre 2007.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e con le risorse regionali determinate con legge finanziaria regionale, allocateall’UPB 4.3.02.02 (capitoli 2323214 e 43020209) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007. Alle medesime finalità è destinata la somma di Euro 35.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1 della presente legge.
3. La Giunta regionale è autorizzata a detrarre in compensazione dalle somme da erogare per l’anno 2007 agli enti sottoscrittori di apposite convenzioni per l’attuazione delle finalità di cui alle leggi regionali 30 gennaio 2001, n. 4, e 19 novembre 2003, n. 20, le risorse attribuite in applicazione di leggi regionali e non utilizzate dagli enti medesimi.
4. La somma di Euro 8.750.000,00 – destinata ai sensi della legge regionale 19 novembre 2003, n. 20, ad azioni politiche attive per la stabilizzazione occupazionale dei bacini dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e non utilizzata nel corso dell’esercizio finanziario 2006 – è riprodotta nel bilancio di competenza 2007, con allocazione all’UPB 4.3.02.02 (capitolo 43020213) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
5. Alla legge regionale 19 novembre 2003, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 2, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. E‘ consentito il riutilizzo di soggetti disoccupati, con almeno tre anni di anzianità nel bacino, che non abbiano usufruito dei benefici di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b)»;
b) l’articolo 4, comma 1, è sostituito del seguente: «1. La Giunta regionale, sentita la Commissione Regionale Tripartita di cui all’articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, approva:
un Piano triennale coerente con la programmazione regionale;
un Piano annuale di attuazione.»;
c) all’articolo 4, comma 4, le parole «Consiglio regionale» sono sostituite dalle parole «Giunta regionale»;
d) all’articolo 6, comma 1, lettera c), l’importo «30.000,00» è sostituito dall’importo «40.000,00».
6. Dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto a quelli considerati nel bilancio a legislazione vigente.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Fondo per lo sviluppo
Articolo 2 - Stazione Unica Appaltante
Articolo 3 - Riforma di FINCALABRA s.p.a.
Articolo 4 - Soppressione dell’AFOR
Articolo 5 - Soppressione dell’ARSSA
Articolo 6 - Incentivi per l’esodo al personale degli enti disciolti
Articolo 7 - Accorpamento delle ASL
Articolo 8 - Riduzione delle spese per locazioni passive
Articolo 9 - Riduzione delle spese per consulenze, comitati e commissioni
Articolo 10 - Autorità regionale per la valutazione delle attività di consulenza
Articolo 11 - Aziende, Agenzie e partecipazioni regionali
Articolo 12 - Ricognizione dei beni immobili
Articolo 13 - Valorizzazione e dismissione dei beni immobili
Articolo 14 - Riscossione di tariffe
Articolo 15 - Rispetto del patto di stabilità
Articolo 16 - Contenimento della spesa sanitaria
Articolo 17 - Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale
Articolo 18 - Servizi psichiatrici di diagnosi
Articolo 19 - Strutture sanitarie
Articolo 20 - Interventi in materia di lavoro precario
Articolo 21 - Disposizioni in materia di LSU-LPU
Articolo 22 - Stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese
Articolo 23 - Cofinanziamenti regionali
Articolo 24 - Regimi di aiuto
Articolo 25 - Disposizioni in materia di addizionale Irpef
Articolo 26 - Modalità di erogazione delle risorse alle Province
Articolo 27 - Disposizioni in materia urbanistica
Articolo 28 - Disposizioni in materia di personale
Articolo 29 - Disposizioni in materia di enti territoriali
Articolo 30 - Rischio sismico
Articolo 31 - Disposizioni diverse
Articolo 32 - Centro agroalimentare
Articolo 33 - Finanziamenti ad enti locali per investimenti
Articolo 34 - Contributi di carattere sociale
Articolo 35 - Finanziamenti diversi
Articolo 36 - Copertura finanziaria
Articolo 37 - Pubblicazione

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