Articolo Normativa

Legge Regionale Calabria 11/5/2007 n. 9

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007 Art. 3, comma 4, della Legge regionale n. 8/2002)

Articolo 11

Aziende, Agenzie e partecipazioni regionali

TITOLO I - Misure per lo sviluppo socio-economico e per la razionalizzazione dell’azione pubblica

Aziende, Agenzie e partecipazioni regionali

1. L’Agenzia istituita ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, è soppressa.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, adotta apposito disciplinare per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 12, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18.
3. Fermo restando il sostegno finanziario della Regione, le funzioni svolte dalle Aziende regionali per il diritto allo studio istituite ai sensi della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, sono trasferite alle Università territorialmente competenti sulla base di apposite convenzioni sottoposte all’approvazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente. Le predette convenzioni dovranno prevedere la rendicontazione annuale degli obiettivi e dei risultati raggiunti da trasmettere al competente Dipartimento regionale. Con la conseguente estinzione delle Aziende regionali cessano gli effetti dei contratti e di ogni altra convenzione stipulata dalle soppresse Aziende regionali, eccetto quelli fatti salvi nelle suddette convenzioni. (1)
4. A decorrere dalla data delle predette convenzioni, le Aziende di cui al comma 3 sono soppresse. Dalla stessa data la Giunta regionale è autorizzata a trasferire gratuitamente in proprietà all’università di Reggio Calabria l’immobile dell’ARDIS di Reggio Calabria con vincolo di destinazione a casa dello studente e con obbligo di restituzione ove, per qualsiasi causa, cessi lo svolgimento delle funzioni da parte della stessa Università. (2)
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a definire un piano per la dismissione delle quote azionarie detenute nelle società Comac, Comalca e Comarc.
Le conseguenti procedure di dismissione sono attivate nei trenta giorni successivi, avvalendosi di società specializzate il cui corrispettivo graverà a titolo definitivo sulle risorse rivenienti dalle dismissioni stesse.
6. L’esame dei bilanci di società partecipate e di enti strumentali regionali, nonché dei piani e dei programmi, trasmessi al Consiglio Regionale ai sensi della vigente normativa per la definitiva approvazione, avviene secondo la procedura di priorità di cui all’articolo 68 del Regolamento consiliare, in deroga al numero massimo di tre proposte al mese, di cui alla medesima norma.
7. L’articolo 8, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38, è sostituito dal seguente: «1. Il Comitato direttivo, presieduto dal Presidente del Consorzio, è composto da un numero variabile da tre a cinque membri di cui uno nominato dal Presidente della Giunta Regionale.
I Presidenti in carica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano le Assemblee generali per l’adeguamento degli statuti. Le Assemblee sono altresì convocate entro 30 giorni dalla data di modifica degli statuti per l’elezione dei nuovi Comitati Direttivi.
Decorsi inutilmente i predetti termini, agli adempimenti in questione provvedono, in via sostitutiva, commissari ad acta nominati dalla Giunta regionale».
8. In recepimento dell’articolo unico, comma 734, della legge finanziaria statale per il 2007, non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, facenti capo all’organizzazione della Regione Calabria, chi, avendo ricoperto incarichi analoghi nei cinque anni precedenti, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.
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(1) Comma sostituito dall'art.40, LR 13/6/2008, n. 15
(2) Comma modificato dall'art.53, L.R: 12/6/2009, n.19.


 

 

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Fondo per lo sviluppo
Articolo 2 - Stazione Unica Appaltante
Articolo 3 - Riforma di FINCALABRA s.p.a.
Articolo 4 - Soppressione dell’AFOR
Articolo 5 - Soppressione dell’ARSSA
Articolo 6 - Incentivi per l’esodo al personale degli enti disciolti
Articolo 7 - Accorpamento delle ASL
Articolo 8 - Riduzione delle spese per locazioni passive
Articolo 9 - Riduzione delle spese per consulenze, comitati e commissioni
Articolo 10 - Autorità regionale per la valutazione delle attività di consulenza
Articolo 11 - Aziende, Agenzie e partecipazioni regionali
Articolo 12 - Ricognizione dei beni immobili
Articolo 13 - Valorizzazione e dismissione dei beni immobili
Articolo 14 - Riscossione di tariffe
Articolo 15 - Rispetto del patto di stabilità
Articolo 16 - Contenimento della spesa sanitaria
Articolo 17 - Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale
Articolo 18 - Servizi psichiatrici di diagnosi
Articolo 19 - Strutture sanitarie
Articolo 20 - Interventi in materia di lavoro precario
Articolo 21 - Disposizioni in materia di LSU-LPU
Articolo 22 - Stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese
Articolo 23 - Cofinanziamenti regionali
Articolo 24 - Regimi di aiuto
Articolo 25 - Disposizioni in materia di addizionale Irpef
Articolo 26 - Modalità di erogazione delle risorse alle Province
Articolo 27 - Disposizioni in materia urbanistica
Articolo 28 - Disposizioni in materia di personale
Articolo 29 - Disposizioni in materia di enti territoriali
Articolo 30 - Rischio sismico
Articolo 31 - Disposizioni diverse
Articolo 32 - Centro agroalimentare
Articolo 33 - Finanziamenti ad enti locali per investimenti
Articolo 34 - Contributi di carattere sociale
Articolo 35 - Finanziamenti diversi
Articolo 36 - Copertura finanziaria
Articolo 37 - Pubblicazione

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