Legge Regionale Calabria 11/5/2007 n. 9
Articolo 15
Rispetto del patto di stabilità
TITOLO I - Misure per lo sviluppo socio-economico e per la razionalizzazione dell’azione pubblica
Rispetto del patto di stabilità
1. Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dalle norme relative al Patto di Stabilità per l’anno 2007 il Dipartimento Bilancio e Patrimonio effettua una verifica straordinaria degli impegni assunti fino alla data del 30 giugno 2007. Sulla base dei risultati di tale verifica, qualora se ne ravvisi la necessità, la Giunta regionale adotta appositi provvedimenti finalizzati a stabilire limitazioni dell’operatività degli stanziamenti iscritti in bilancio, nella misura necessaria a consentire il rientro nei parametri del Patto di Stabilità.
2. Le delibere e i decreti che comportano impegni a carico di capitoli di spesa correlati ad assegnazioni dello Stato con destinazione vincolata devono essere corredati da una scheda, redatta dai Dipartimenti competenti, relativa allo stato di attuazione dei programmi e/o progetti relativi alle predette assegnazioni: e alla possibilità di effettiva acquisizione delle stesse.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Fondo per lo sviluppoArticolo 2 - Stazione Unica Appaltante
Articolo 3 - Riforma di FINCALABRA s.p.a.
Articolo 4 - Soppressione dellAFOR
Articolo 5 - Soppressione dellARSSA
Articolo 6 - Incentivi per lesodo al personale degli enti disciolti
Articolo 7 - Accorpamento delle ASL
Articolo 8 - Riduzione delle spese per locazioni passive
Articolo 9 - Riduzione delle spese per consulenze, comitati e commissioni
Articolo 10 - Autorità regionale per la valutazione delle attività di consulenza
Articolo 11 - Aziende, Agenzie e partecipazioni regionali
Articolo 12 - Ricognizione dei beni immobili
Articolo 13 - Valorizzazione e dismissione dei beni immobili
Articolo 14 - Riscossione di tariffe
Articolo 15 - Rispetto del patto di stabilità
Articolo 16 - Contenimento della spesa sanitaria
Articolo 17 - Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale
Articolo 18 - Servizi psichiatrici di diagnosi
Articolo 19 - Strutture sanitarie
Articolo 20 - Interventi in materia di lavoro precario
Articolo 21 - Disposizioni in materia di LSU-LPU
Articolo 22 - Stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese
Articolo 23 - Cofinanziamenti regionali
Articolo 24 - Regimi di aiuto
Articolo 25 - Disposizioni in materia di addizionale Irpef
Articolo 26 - Modalità di erogazione delle risorse alle Province
Articolo 27 - Disposizioni in materia urbanistica
Articolo 28 - Disposizioni in materia di personale
Articolo 29 - Disposizioni in materia di enti territoriali
Articolo 30 - Rischio sismico
Articolo 31 - Disposizioni diverse
Articolo 32 - Centro agroalimentare
Articolo 33 - Finanziamenti ad enti locali per investimenti
Articolo 34 - Contributi di carattere sociale
Articolo 35 - Finanziamenti diversi
Articolo 36 - Copertura finanziaria
Articolo 37 - Pubblicazione