Legge Regionale Calabria 11/5/2007 n. 9
Articolo 23
Cofinanziamenti regionali
TITOLO IV - Disposizioni per l’attivazione dei fondi comunitari
Cofinanziamenti regionali
1. Le somme stanziate nel bilancio della Regione per finalità riconducibili a quelle considerate nell’ambito dei programmi di intervento finanziati con fondi comunitari sono prioritariamente utilizzate per assicurare il cofinanziamento regionale occorrente per l’attivazione dei fondi stessi.
2. I Dipartimenti Bilancio e Patrimonio e Programmazione Nazionale e Comunitaria provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad effettuare d’intesa con i dipartimenti interessati una ricognizione dei capitoli di cui al comma 1 ed a proporre alla Giunta regionale un piano di utilizzo delle suddette somme, in via esclusiva, per le finalità di cui al medesimo comma sulla base degli interventi previsti dalla programmazione comunitaria.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Fondo per lo sviluppoArticolo 2 - Stazione Unica Appaltante
Articolo 3 - Riforma di FINCALABRA s.p.a.
Articolo 4 - Soppressione dellAFOR
Articolo 5 - Soppressione dellARSSA
Articolo 6 - Incentivi per lesodo al personale degli enti disciolti
Articolo 7 - Accorpamento delle ASL
Articolo 8 - Riduzione delle spese per locazioni passive
Articolo 9 - Riduzione delle spese per consulenze, comitati e commissioni
Articolo 10 - Autorità regionale per la valutazione delle attività di consulenza
Articolo 11 - Aziende, Agenzie e partecipazioni regionali
Articolo 12 - Ricognizione dei beni immobili
Articolo 13 - Valorizzazione e dismissione dei beni immobili
Articolo 14 - Riscossione di tariffe
Articolo 15 - Rispetto del patto di stabilità
Articolo 16 - Contenimento della spesa sanitaria
Articolo 17 - Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale
Articolo 18 - Servizi psichiatrici di diagnosi
Articolo 19 - Strutture sanitarie
Articolo 20 - Interventi in materia di lavoro precario
Articolo 21 - Disposizioni in materia di LSU-LPU
Articolo 22 - Stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese
Articolo 23 - Cofinanziamenti regionali
Articolo 24 - Regimi di aiuto
Articolo 25 - Disposizioni in materia di addizionale Irpef
Articolo 26 - Modalità di erogazione delle risorse alle Province
Articolo 27 - Disposizioni in materia urbanistica
Articolo 28 - Disposizioni in materia di personale
Articolo 29 - Disposizioni in materia di enti territoriali
Articolo 30 - Rischio sismico
Articolo 31 - Disposizioni diverse
Articolo 32 - Centro agroalimentare
Articolo 33 - Finanziamenti ad enti locali per investimenti
Articolo 34 - Contributi di carattere sociale
Articolo 35 - Finanziamenti diversi
Articolo 36 - Copertura finanziaria
Articolo 37 - Pubblicazione