Articolo Normativa

Legge Regionale Calabria 11/5/2007 n. 9

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007 Art. 3, comma 4, della Legge regionale n. 8/2002)

Articolo 1

Fondo per lo sviluppo

TITOLO I - Misure per lo sviluppo socio-economico e per la razionalizzazione dell’azione pubblica

Fondo per lo sviluppo

1. Nel bilancio di previsione della Regione per l’anno 2007 è istituito un Fondo finalizzato al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria della Regione.
2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono:
a) il 60 per cento delle maggiori entrate, rispetto a quelle considerate nel bilancio di previsione per il medesimo anno effettivamente realizzate nel corso dell’anno 2007, a valere sui tributi propri della Regione non gravati da vincoli di destinazione;
b) le somme rese disponibili a seguito della rinegoziazione dei mutui intervenuta in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, comma 3, della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1.
3. La Giunta regionale individua con proprie deliberazioni le specifiche tipologie di intervento cui destinare le risorse del Fondo, con priorità per quelle che possono beneficiare di cofinanziamenti da parte di soggetti diversi dalla Regione, nonché le somme da destinare a ciascuna di esse.
Le predette deliberazioni sono trasmesse alla Commissione consiliare competente per il parere, da rendere nei successivi trenta giorni.
Decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole. Nel caso di interventi non contemplati dalla legislazione vigente la relativa disciplina è disposta con legge regionale.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Fondo per lo sviluppo
Articolo 2 - Stazione Unica Appaltante
Articolo 3 - Riforma di FINCALABRA s.p.a.
Articolo 4 - Soppressione dell’AFOR
Articolo 5 - Soppressione dell’ARSSA
Articolo 6 - Incentivi per l’esodo al personale degli enti disciolti
Articolo 7 - Accorpamento delle ASL
Articolo 8 - Riduzione delle spese per locazioni passive
Articolo 9 - Riduzione delle spese per consulenze, comitati e commissioni
Articolo 10 - Autorità regionale per la valutazione delle attività di consulenza
Articolo 11 - Aziende, Agenzie e partecipazioni regionali
Articolo 12 - Ricognizione dei beni immobili
Articolo 13 - Valorizzazione e dismissione dei beni immobili
Articolo 14 - Riscossione di tariffe
Articolo 15 - Rispetto del patto di stabilità
Articolo 16 - Contenimento della spesa sanitaria
Articolo 17 - Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale
Articolo 18 - Servizi psichiatrici di diagnosi
Articolo 19 - Strutture sanitarie
Articolo 20 - Interventi in materia di lavoro precario
Articolo 21 - Disposizioni in materia di LSU-LPU
Articolo 22 - Stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese
Articolo 23 - Cofinanziamenti regionali
Articolo 24 - Regimi di aiuto
Articolo 25 - Disposizioni in materia di addizionale Irpef
Articolo 26 - Modalità di erogazione delle risorse alle Province
Articolo 27 - Disposizioni in materia urbanistica
Articolo 28 - Disposizioni in materia di personale
Articolo 29 - Disposizioni in materia di enti territoriali
Articolo 30 - Rischio sismico
Articolo 31 - Disposizioni diverse
Articolo 32 - Centro agroalimentare
Articolo 33 - Finanziamenti ad enti locali per investimenti
Articolo 34 - Contributi di carattere sociale
Articolo 35 - Finanziamenti diversi
Articolo 36 - Copertura finanziaria
Articolo 37 - Pubblicazione

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