Legge Regionale Calabria 11/5/2007 n. 9
Articolo 2
Stazione Unica Appaltante
TITOLO I - Misure per lo sviluppo socio-economico e per la razionalizzazione dell’azione pubblica
Stazione Unica Appaltante
1. Al fine di semplificare e rendere omogenea l’azione amministrativa, nonché per la gestione più uniforme, trasparente econveniente degli appalti di opere, lavori pubblici e forniture di beni e servizi, è istituita la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), con sede in Catanzaro.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge, presenta al Consiglio regionale una apposita proposta legislativa che, fra l’altro, disciplini: a. la composizione dell’organismo, prevedendo eventuali forme di coinvolgimento di una rappresentanza del Ministero dell’Interno (Ufficio territoriale del Governo) e della Magistratura contabile od amministrativa, da richiedere ai competenti organi di autogoverno, nonché il reclutamento del personale in via prioritaria mediante distacco da parte degli Enti di cui alla lettera c);
b. le funzioni e le competenze attribuite o devolute alla S.U.A., ivi compresa la redazione di relazioni semestrali sull’andamento degli appalti e delle forniture, da presentare alla Giunta ed al Consiglio regionale;
c. l’obbligo, per gli organi dell’Amministrazione regionale, le Aziende sanitarie ed ospedaliere, le Aziende regionali e gli Enti strumentali od ausiliari della Regione, di ricorrere, salvo eccezioni adeguatamente motivate, alla S.U.A. per le procedure di predisposizione e di affidamento degli appalti, fino alla stipula del contratto di affidamento, che rimane nella titolarità dell’Ente beneficiario della prestazione;
d. la possibilità di attivare specifiche convenzioni o protocolli d’intesa con altri Enti locali e territoriali calabresi, previa apposita richiesta degli stessi;
e. l’eventuale articolazione dell’organismo in sezioni specializzate per materia e/o tipologia di appalti;
f. il sistema di monitoraggio e verifica delle procedure di affidamento degli appalti od incarichi comunque rimasti nella disponibilità dei soggetti di cui alla lettera c), anche al fine di prevenire l’esclusione del divieto di frazionamento degli appalti;
g. l’attribuzione alla S. U.A. delle funzioni di Osservatorio sull’andamento dei prezzi di mercato delle opere, beni e servizi oggetto degli appalti di che trattasi.
3. La proposta di legge, presentata dalla Giunta regionale, sarà esaminata con procedura di urgenza, secondo quanto previsto dal regolamento di funzionamento del Consiglio regionale.
4. E‘ fatto divieto assoluto di dare corso al rinnovo anche tacito di contratti in essere per l’acquisto di beni e servizi, ancorché tale facoltà sia espressamente prevista dai contratti stessi.
Le disposizioni che precedono non si applicano alla convenzione in essere con l’Osservatorio per il turismo di cui al contratto n. 10273 del 5 settembre 2006, di cui si autorizza il rinnovo.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Fondo per lo sviluppoArticolo 2 - Stazione Unica Appaltante
Articolo 3 - Riforma di FINCALABRA s.p.a.
Articolo 4 - Soppressione dellAFOR
Articolo 5 - Soppressione dellARSSA
Articolo 6 - Incentivi per lesodo al personale degli enti disciolti
Articolo 7 - Accorpamento delle ASL
Articolo 8 - Riduzione delle spese per locazioni passive
Articolo 9 - Riduzione delle spese per consulenze, comitati e commissioni
Articolo 10 - Autorità regionale per la valutazione delle attività di consulenza
Articolo 11 - Aziende, Agenzie e partecipazioni regionali
Articolo 12 - Ricognizione dei beni immobili
Articolo 13 - Valorizzazione e dismissione dei beni immobili
Articolo 14 - Riscossione di tariffe
Articolo 15 - Rispetto del patto di stabilità
Articolo 16 - Contenimento della spesa sanitaria
Articolo 17 - Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale
Articolo 18 - Servizi psichiatrici di diagnosi
Articolo 19 - Strutture sanitarie
Articolo 20 - Interventi in materia di lavoro precario
Articolo 21 - Disposizioni in materia di LSU-LPU
Articolo 22 - Stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese
Articolo 23 - Cofinanziamenti regionali
Articolo 24 - Regimi di aiuto
Articolo 25 - Disposizioni in materia di addizionale Irpef
Articolo 26 - Modalità di erogazione delle risorse alle Province
Articolo 27 - Disposizioni in materia urbanistica
Articolo 28 - Disposizioni in materia di personale
Articolo 29 - Disposizioni in materia di enti territoriali
Articolo 30 - Rischio sismico
Articolo 31 - Disposizioni diverse
Articolo 32 - Centro agroalimentare
Articolo 33 - Finanziamenti ad enti locali per investimenti
Articolo 34 - Contributi di carattere sociale
Articolo 35 - Finanziamenti diversi
Articolo 36 - Copertura finanziaria
Articolo 37 - Pubblicazione