Legge Regionale Calabria 11/5/2007 n. 9
Articolo 19
Strutture sanitarie
TITOLO II - Disposizioni in materia sanitaria
Strutture sanitarie
1. Il termine di cui all’articolo 15, comma 6, della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, è prorogato al 30 giugno 2008.
[ 2. Il termine per l’adeguamento di tutti i requisiti strutturali ed organizzativi per l’accreditamento delle strutture private accreditate di sanità è prorogato al 31 dicembre 2007.] (1)
[ 3. Alla riconversione dei posti letto di cui all’articolo 31, comma 7, della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7, si provvede in sede di Piano Sanitario Regionale 2007- 2009 e comunque non oltre il 30 giugno 2007.] (1)
4. La Giunta regionale, al fine di assicurare la rispondenza alle sopravvenute esigenze territoriali e funzionali, è autorizzata a rifinalizzare l’utilizzo delle strutture sanitarie territoriali realizzate con i fondi di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e non ancora attivate, ferma restando la permanenza dei requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento.
5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata ad erogare annualmente e a partire dall’anno 2007, previo prelievo dalla quota di fondo regionale sanitario destinato alla ricerca, la somma di Euro 500.000,00 a favore dell’Azienda sanitaria competente per territorio, da assegnare al Centro Regionale di Neurogenetica, istituito con legge regionale 10 dicembre 1996, n. 37, per le attività di ricerca scientifica. La predetta Azienda sanitaria è tenuta a rendicontare l’impiego delle risorse entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento.
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(1) Comma abrogato dall'art. 15. LR 18/7/2008, n. 24.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Fondo per lo sviluppoArticolo 2 - Stazione Unica Appaltante
Articolo 3 - Riforma di FINCALABRA s.p.a.
Articolo 4 - Soppressione dellAFOR
Articolo 5 - Soppressione dellARSSA
Articolo 6 - Incentivi per lesodo al personale degli enti disciolti
Articolo 7 - Accorpamento delle ASL
Articolo 8 - Riduzione delle spese per locazioni passive
Articolo 9 - Riduzione delle spese per consulenze, comitati e commissioni
Articolo 10 - Autorità regionale per la valutazione delle attività di consulenza
Articolo 11 - Aziende, Agenzie e partecipazioni regionali
Articolo 12 - Ricognizione dei beni immobili
Articolo 13 - Valorizzazione e dismissione dei beni immobili
Articolo 14 - Riscossione di tariffe
Articolo 15 - Rispetto del patto di stabilità
Articolo 16 - Contenimento della spesa sanitaria
Articolo 17 - Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale
Articolo 18 - Servizi psichiatrici di diagnosi
Articolo 19 - Strutture sanitarie
Articolo 20 - Interventi in materia di lavoro precario
Articolo 21 - Disposizioni in materia di LSU-LPU
Articolo 22 - Stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese
Articolo 23 - Cofinanziamenti regionali
Articolo 24 - Regimi di aiuto
Articolo 25 - Disposizioni in materia di addizionale Irpef
Articolo 26 - Modalità di erogazione delle risorse alle Province
Articolo 27 - Disposizioni in materia urbanistica
Articolo 28 - Disposizioni in materia di personale
Articolo 29 - Disposizioni in materia di enti territoriali
Articolo 30 - Rischio sismico
Articolo 31 - Disposizioni diverse
Articolo 32 - Centro agroalimentare
Articolo 33 - Finanziamenti ad enti locali per investimenti
Articolo 34 - Contributi di carattere sociale
Articolo 35 - Finanziamenti diversi
Articolo 36 - Copertura finanziaria
Articolo 37 - Pubblicazione