Legge Regionale Calabria 11/5/2007 n. 9
Articolo 9
Riduzione delle spese per consulenze, comitati e commissioni
TITOLO I - Misure per lo sviluppo socio-economico e per la razionalizzazione dell’azione pubblica
Riduzione delle spese per consulenze, comitati e commissioni
1. La Regione assume il principio della riorganizzazione di tutte le attività individuate nel presente articolo in funzione del perseguimento di obiettivi di economicità, razionalizzazione e congruità rispetto a tutte le sue articolazioni interne ed esterne.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nonché gli amministratori dei soggetti di cui al comma 3, con provvedimento amministrativo provvedono:
a) ad accertare la perdurante utilità di incarichi professionali, studi, consulenze, comitati, commissioni ed organismi collegiali di qualsiasi natura operanti nell’ambito delle organizzazioni regionali;
b) a diminuire il numero dei componenti degli organismi di cui alla lettera a) salvo che la determinazione del numero dei componenti non derivi dall’obiettiva, accertata necessità di avvalersi di professionalità diversificate; c) a ridurre l’importo di indennità ed eventuali gettoni di presenza spettanti ai predetti componenti, fermo restando il divieto di procedere per il triennio 2007-2009 ad aggiornamenti di ogni tipo di compenso, ancorché soggetto ad incremento per variazione del costo della vita;
d) a ridurre la spesa per il funzionamento degli organismi di cui alla lettera a), anche attraverso la messa in comune dei supporti organizzativi e di segreteria.
3. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti di enti, agenzie, aziende regionali, ivi comprese quelle sanitarie ed ospedaliere.
4. Gli organismi per i quali non siano stati accertati i requisiti di cui al comma 2, lettera a), sono soppressi.
5. Dall’attuazione di ciascuna delle misure di cui ai commi 2, 3 e 4 deve conseguire una economia di spesa non inferiore al 20 per cento di quella sostenuta mediamente per le medesime finalità nell’anno 2006, fatto salvo il caso di dimostrate economie già conseguite.
6. I soggetti di cui al comma 3, qualora non vi provvedano in sede di bilancio di previsione per l’anno 2007, sono tenuti a trasmettere al dipartimento regionale Bilancio e Patrimonio copia autentica dei provvedimenti assunti per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, muniti della certificazione di asseveramento da parte dei rispettivi Organi di controllo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trascorsi infruttuosamente i quali la Giunta regionale procede alla nomina di commissari ad acta.
7. Le economie realizzate dalla Giunta e dal Consiglio regionale confluiscono nel fondo di cui all’articolo 1.
8. Nelle sedi e nelle forme attraverso cui si esplica l’esercizio dei diritti dell’azionista, la Regione impronta la propria azione di socio all’obiettivo di conseguire o promuovere l’adesione alle disposizioni e alle misure ed azioni richiamate nel presente articolo e nell’articolo 8, da parte delle Società partecipate o interamente possedute, direttamente o indirettamente, dalla Regione stessa.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Fondo per lo sviluppoArticolo 2 - Stazione Unica Appaltante
Articolo 3 - Riforma di FINCALABRA s.p.a.
Articolo 4 - Soppressione dellAFOR
Articolo 5 - Soppressione dellARSSA
Articolo 6 - Incentivi per lesodo al personale degli enti disciolti
Articolo 7 - Accorpamento delle ASL
Articolo 8 - Riduzione delle spese per locazioni passive
Articolo 9 - Riduzione delle spese per consulenze, comitati e commissioni
Articolo 10 - Autorità regionale per la valutazione delle attività di consulenza
Articolo 11 - Aziende, Agenzie e partecipazioni regionali
Articolo 12 - Ricognizione dei beni immobili
Articolo 13 - Valorizzazione e dismissione dei beni immobili
Articolo 14 - Riscossione di tariffe
Articolo 15 - Rispetto del patto di stabilità
Articolo 16 - Contenimento della spesa sanitaria
Articolo 17 - Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale
Articolo 18 - Servizi psichiatrici di diagnosi
Articolo 19 - Strutture sanitarie
Articolo 20 - Interventi in materia di lavoro precario
Articolo 21 - Disposizioni in materia di LSU-LPU
Articolo 22 - Stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese
Articolo 23 - Cofinanziamenti regionali
Articolo 24 - Regimi di aiuto
Articolo 25 - Disposizioni in materia di addizionale Irpef
Articolo 26 - Modalità di erogazione delle risorse alle Province
Articolo 27 - Disposizioni in materia urbanistica
Articolo 28 - Disposizioni in materia di personale
Articolo 29 - Disposizioni in materia di enti territoriali
Articolo 30 - Rischio sismico
Articolo 31 - Disposizioni diverse
Articolo 32 - Centro agroalimentare
Articolo 33 - Finanziamenti ad enti locali per investimenti
Articolo 34 - Contributi di carattere sociale
Articolo 35 - Finanziamenti diversi
Articolo 36 - Copertura finanziaria
Articolo 37 - Pubblicazione