Legge Regionale Calabria 11/5/2007 n. 9
Articolo 18
Servizi psichiatrici di diagnosi
TITOLO II - Disposizioni in materia sanitaria
Servizi psichiatrici di diagnosi
1. I Servizi psichiatrici di diagnosi e cura delle Aziende ospedaliere sono trasferiti alle corrispondenti Aziende sanitarie ed afferiscono ai rispettivi Dipartimenti di Salute Mentale, mantenendo la loro collocazione in aree di pertinenza delle aziende ospedaliere.
2. Il personale medico, infermieristico e del ruolo tecnico in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i servizi di cui al comma 1 è trasferito alle corrispondenti Aziende sanitarie ed assegnato al Dipartimento di Salute Mentale.
3. In sede di riparto del fondo sanitario regionale sono assegnate alle Aziende sanitarie le quote di finanziamento relative al funzionamento dei servizi di cui al comma 1.
4. I posti letto di psichiatria delle Aziende ospedaliere previsti dalla tabella n. 7 del vigente Piano regionale della salute, come modificata dall’articolo 14 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, sono attribuiti alle corrispondenti Aziende sanitarie.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Fondo per lo sviluppoArticolo 2 - Stazione Unica Appaltante
Articolo 3 - Riforma di FINCALABRA s.p.a.
Articolo 4 - Soppressione dellAFOR
Articolo 5 - Soppressione dellARSSA
Articolo 6 - Incentivi per lesodo al personale degli enti disciolti
Articolo 7 - Accorpamento delle ASL
Articolo 8 - Riduzione delle spese per locazioni passive
Articolo 9 - Riduzione delle spese per consulenze, comitati e commissioni
Articolo 10 - Autorità regionale per la valutazione delle attività di consulenza
Articolo 11 - Aziende, Agenzie e partecipazioni regionali
Articolo 12 - Ricognizione dei beni immobili
Articolo 13 - Valorizzazione e dismissione dei beni immobili
Articolo 14 - Riscossione di tariffe
Articolo 15 - Rispetto del patto di stabilità
Articolo 16 - Contenimento della spesa sanitaria
Articolo 17 - Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale
Articolo 18 - Servizi psichiatrici di diagnosi
Articolo 19 - Strutture sanitarie
Articolo 20 - Interventi in materia di lavoro precario
Articolo 21 - Disposizioni in materia di LSU-LPU
Articolo 22 - Stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese
Articolo 23 - Cofinanziamenti regionali
Articolo 24 - Regimi di aiuto
Articolo 25 - Disposizioni in materia di addizionale Irpef
Articolo 26 - Modalità di erogazione delle risorse alle Province
Articolo 27 - Disposizioni in materia urbanistica
Articolo 28 - Disposizioni in materia di personale
Articolo 29 - Disposizioni in materia di enti territoriali
Articolo 30 - Rischio sismico
Articolo 31 - Disposizioni diverse
Articolo 32 - Centro agroalimentare
Articolo 33 - Finanziamenti ad enti locali per investimenti
Articolo 34 - Contributi di carattere sociale
Articolo 35 - Finanziamenti diversi
Articolo 36 - Copertura finanziaria
Articolo 37 - Pubblicazione