Articolo Normativa

Legge Regionale Calabria 11/5/2007 n. 9

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007 Art. 3, comma 4, della Legge regionale n. 8/2002)

Articolo 17

Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale

TITOLO II - Disposizioni in materia sanitaria

Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale

1. L’articolo 5 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11, è così sostituito:
«Articolo 5»
1. E‘istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, quale organismo rappresentativo delle autonomie locali nell’ambito della programmazione sanitaria e socio-sanitaria.
2. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria è organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale.
3. La Conferenza è così composta:
a) assessore regionale alla tutela della salute o suo delegato, che la presiede;
b) presidenti delle conferenze dei sindaci delle aziende sanitarie;
c) sindaci, o loro delegati, delle città capoluogo di provincia, se non presidenti di conferenza dei sindaci;
d) quattro rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali, dei quali uno dell’ANCI, uno dell’UPI, uno dell’UNCEM ed uno della Lega delle autonomie;
e) presidenti delle province, o loro delegati, limitatamente alla trattazione delle materie socio-sanitarie.
4. Se richiesti, partecipano ai lavori della Conferenza, senza diritto di voto, il Dirigente Generale del Dipartimento regionale tutela della salute, nonché i Direttori Generali delle Aziende sanitarie e delle Aziende ospedaliere.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale alla tutela della salute procede all’insediamento della Conferenza, che provvede all’approvazione del regolamento di funzionamento. Fino all’approvazione del regolamento si applica il regolamento del consiglio comunale della città capoluogo di regione.
6. La Conferenza esprime i pareri e svolge le funzioni previste dal Piano regionale per la salute.
7. Il Dipartimento regionale della sanità assicura le attività di supporto logistico e di segreteria necessarie per il funzionamento della Conferenza.
8. E‘ abrogato l’articolo 17 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29.».

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Fondo per lo sviluppo
Articolo 2 - Stazione Unica Appaltante
Articolo 3 - Riforma di FINCALABRA s.p.a.
Articolo 4 - Soppressione dell’AFOR
Articolo 5 - Soppressione dell’ARSSA
Articolo 6 - Incentivi per l’esodo al personale degli enti disciolti
Articolo 7 - Accorpamento delle ASL
Articolo 8 - Riduzione delle spese per locazioni passive
Articolo 9 - Riduzione delle spese per consulenze, comitati e commissioni
Articolo 10 - Autorità regionale per la valutazione delle attività di consulenza
Articolo 11 - Aziende, Agenzie e partecipazioni regionali
Articolo 12 - Ricognizione dei beni immobili
Articolo 13 - Valorizzazione e dismissione dei beni immobili
Articolo 14 - Riscossione di tariffe
Articolo 15 - Rispetto del patto di stabilità
Articolo 16 - Contenimento della spesa sanitaria
Articolo 17 - Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale
Articolo 18 - Servizi psichiatrici di diagnosi
Articolo 19 - Strutture sanitarie
Articolo 20 - Interventi in materia di lavoro precario
Articolo 21 - Disposizioni in materia di LSU-LPU
Articolo 22 - Stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese
Articolo 23 - Cofinanziamenti regionali
Articolo 24 - Regimi di aiuto
Articolo 25 - Disposizioni in materia di addizionale Irpef
Articolo 26 - Modalità di erogazione delle risorse alle Province
Articolo 27 - Disposizioni in materia urbanistica
Articolo 28 - Disposizioni in materia di personale
Articolo 29 - Disposizioni in materia di enti territoriali
Articolo 30 - Rischio sismico
Articolo 31 - Disposizioni diverse
Articolo 32 - Centro agroalimentare
Articolo 33 - Finanziamenti ad enti locali per investimenti
Articolo 34 - Contributi di carattere sociale
Articolo 35 - Finanziamenti diversi
Articolo 36 - Copertura finanziaria
Articolo 37 - Pubblicazione

Sorry. No data so far.