Articolo Normativa

Legge Regionale Calabria 11/5/2007 n. 9

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007 Art. 3, comma 4, della Legge regionale n. 8/2002)

Articolo 28

Disposizioni in materia di personale

TITOLO V - Disposizioni varie

Disposizioni in materia di personale

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, un piano di trasferimento del personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici, di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni, già destinato ai sensi dell’art. 37 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23 alle strutture dei servizi sociali degli enti presso cui esso presta servizio, fatta salva la possibilità del comando presso gli enti, diversi dalle Aziende sanitarie, dove attualmente il detto personale si trova occupato.
2. Nell’ambito del piano, sono determinati gli importi da utilizzare in ciascun anno, con carattere decrescente, per le finalità di cui al comma 1, a valere sulle somme iscritte alla pertinente UPB 1.2.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007, nonché le quote di finanziamento da porre corrispondentemente a carico del fondo indistinto nazionale per le politiche sociali di cui all’UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331105) e del fondo sanitario regionale (UBP 6.1.01.01 – capitolo 4211103), in relazione alla natura degli interventi prestati.
3. Dall’attuazione delle precedenti disposizioni, deve derivare, nell’anno 2007, una minore spesa, a carico dell’UPB 1.2.01.01 (capitolo 1003123) richiamata al comma 2, pari a Euro 5.000.000,00.
4. Le disposizioni della legge regionale 4 aprile 1986, n. 13, e della legge regionale 23 ottobre 2006, n. 10, in conformità alle norme contenute nell’articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, e nell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8, e successivi atti attuativi, sono estese al personale dipendente dell’Ente Autonomo Fiere di Cosenza in servizio alla data d’inizio della Gestione Commissariale Straordinaria Regionale. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i conseguenti provvedimenti per l’attuazione della presente norma.
5. In applicazione dell’articolo 17, comma 11, della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, la Provincia di Vibo Valentia è autorizzata ad assumere le 26 unità di personale risultate idonee alle procedure selettive di cui alla legge regionale 16 marzo 1990, n. 15. I relativi oneri, a decorrere dal 2007, sono posti a carico del bilancio regionale, con le risorse finalizzate alla copertura finanziaria del costo del personale trasferito alle Province ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.
6. All’articolo 15, comma 4, della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
le parole: «4 unità di personale selezionate dal Ministero dell’Ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «12 unità di personale selezionate dal Ministero dell’Ambiente»;
dopo le parole: «funzionalmente dislocate presso la stessa Agenzia» sono inserite le seguenti: «e presso l’Autorità Ambientale Regionale».

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Fondo per lo sviluppo
Articolo 2 - Stazione Unica Appaltante
Articolo 3 - Riforma di FINCALABRA s.p.a.
Articolo 4 - Soppressione dell’AFOR
Articolo 5 - Soppressione dell’ARSSA
Articolo 6 - Incentivi per l’esodo al personale degli enti disciolti
Articolo 7 - Accorpamento delle ASL
Articolo 8 - Riduzione delle spese per locazioni passive
Articolo 9 - Riduzione delle spese per consulenze, comitati e commissioni
Articolo 10 - Autorità regionale per la valutazione delle attività di consulenza
Articolo 11 - Aziende, Agenzie e partecipazioni regionali
Articolo 12 - Ricognizione dei beni immobili
Articolo 13 - Valorizzazione e dismissione dei beni immobili
Articolo 14 - Riscossione di tariffe
Articolo 15 - Rispetto del patto di stabilità
Articolo 16 - Contenimento della spesa sanitaria
Articolo 17 - Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale
Articolo 18 - Servizi psichiatrici di diagnosi
Articolo 19 - Strutture sanitarie
Articolo 20 - Interventi in materia di lavoro precario
Articolo 21 - Disposizioni in materia di LSU-LPU
Articolo 22 - Stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese
Articolo 23 - Cofinanziamenti regionali
Articolo 24 - Regimi di aiuto
Articolo 25 - Disposizioni in materia di addizionale Irpef
Articolo 26 - Modalità di erogazione delle risorse alle Province
Articolo 27 - Disposizioni in materia urbanistica
Articolo 28 - Disposizioni in materia di personale
Articolo 29 - Disposizioni in materia di enti territoriali
Articolo 30 - Rischio sismico
Articolo 31 - Disposizioni diverse
Articolo 32 - Centro agroalimentare
Articolo 33 - Finanziamenti ad enti locali per investimenti
Articolo 34 - Contributi di carattere sociale
Articolo 35 - Finanziamenti diversi
Articolo 36 - Copertura finanziaria
Articolo 37 - Pubblicazione

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