Legge Regionale Calabria 11/5/2007 n. 9
Articolo 22
Stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese
TITOLO III - Disposizioni in materia di lavoro
Stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese
1. La Regione Calabria sostiene le strategie di politiche attive per il lavoro teso a sviluppare le misure finalizzate all’incremento dell’occupazione ed alla stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese calabresi.
2. A tal fine è istituito un fondo per il sostegno all’inserimento lavorativo e la stabilizzazione occupazionale, finalizzato a sostenere la competitività di settori strategici quali le ICT, i nuovi bacini d’impiego, l’Ambiente e il comparto Moda.
3. Il fondo di cui al comma 2 opera ad integrazione della vigente normativa di incentivazione alle assunzioni nel Mezzogiorno, estendendone i benefici per i 3 anni successivi alle forme ordinarie già disposte.
4. L’erogazione degli aiuti potrà avvenire su richiesta dei soggetti beneficiari, mediante accredito agli enti previdenziali.
5. La Giunta regionale è autorizzata entro novanta giorni ad approvare il Regolamento di attuazione della presente norma.
6. All’alimentazione del fondo si provvede con le risorse derivanti dai Regolamenti Comunitari vigenti in materia di aiuti all’occupazione, ed in particolare dal Regolamento CE n. 2204/ 2002 del 12/12/2002 e successive proroghe o integrazioni, nonché con una quota parte delle risorse del fondo di cui all’articolo 1 della presente legge.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Fondo per lo sviluppoArticolo 2 - Stazione Unica Appaltante
Articolo 3 - Riforma di FINCALABRA s.p.a.
Articolo 4 - Soppressione dellAFOR
Articolo 5 - Soppressione dellARSSA
Articolo 6 - Incentivi per lesodo al personale degli enti disciolti
Articolo 7 - Accorpamento delle ASL
Articolo 8 - Riduzione delle spese per locazioni passive
Articolo 9 - Riduzione delle spese per consulenze, comitati e commissioni
Articolo 10 - Autorità regionale per la valutazione delle attività di consulenza
Articolo 11 - Aziende, Agenzie e partecipazioni regionali
Articolo 12 - Ricognizione dei beni immobili
Articolo 13 - Valorizzazione e dismissione dei beni immobili
Articolo 14 - Riscossione di tariffe
Articolo 15 - Rispetto del patto di stabilità
Articolo 16 - Contenimento della spesa sanitaria
Articolo 17 - Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale
Articolo 18 - Servizi psichiatrici di diagnosi
Articolo 19 - Strutture sanitarie
Articolo 20 - Interventi in materia di lavoro precario
Articolo 21 - Disposizioni in materia di LSU-LPU
Articolo 22 - Stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese
Articolo 23 - Cofinanziamenti regionali
Articolo 24 - Regimi di aiuto
Articolo 25 - Disposizioni in materia di addizionale Irpef
Articolo 26 - Modalità di erogazione delle risorse alle Province
Articolo 27 - Disposizioni in materia urbanistica
Articolo 28 - Disposizioni in materia di personale
Articolo 29 - Disposizioni in materia di enti territoriali
Articolo 30 - Rischio sismico
Articolo 31 - Disposizioni diverse
Articolo 32 - Centro agroalimentare
Articolo 33 - Finanziamenti ad enti locali per investimenti
Articolo 34 - Contributi di carattere sociale
Articolo 35 - Finanziamenti diversi
Articolo 36 - Copertura finanziaria
Articolo 37 - Pubblicazione