Articolo Normativa

Legge Regionale Calabria 11/5/2007 n. 9

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007 Art. 3, comma 4, della Legge regionale n. 8/2002)

Articolo 12

Ricognizione dei beni immobili

TITOLO I - Misure per lo sviluppo socio-economico e per la razionalizzazione dell’azione pubblica

Ricognizione dei beni immobili

1. I beni della Regione sono iscritti nei seguenti inventari:
a) inventario dei beni demaniali;
b) inventario dei beni immobili patrimoniali;
c) inventario dei beni mobili patrimoniali di uso durevole;
d) inventario automezzi, veicoli, natanti ed altri beni iscritti nei pubblici registri.
2. Gli inventari di cui al comma 1 sono tenuti e costantemente aggiornati, attraverso la registrazione di ogni variazione intervenuta, dalle competenti strutture del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, per ciò che attiene a quelli di cui alle lettere a) e b), e del Settore Economato, per ciò che attiene a quelli di cui alle lettere c) e d).
3. Gli inventari di cui al comma 1, lettere a) e b), espongono di norma i seguenti dati:
a) l’ubicazione, la consistenza, la qualità;
b) i riferimenti catastali e le destinazioni d’uso;
c) i titoli di provenienza;
d) i valori catastali aggiornati;
e) gli usi assentiti e le relative durate;
f) i redditi prodotti.
4. I commi da 1 a 6 dell’articolo 4 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15, sono abrogati.
5. Al fine di consentire una compiuta e aggiornata azione di verifica, consolidamento ed integrazione dei dati inclusi o da includere negli inventari di cui al comma 1, lettere a) e b), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i responsabili dei Dipartimenti regionali raccolgono e trasmettono al Dipartimento Bilancio e Patrimonio ogni informazione e documentazione a qualsiasi titolo detenuta dagli uffici rispettivamente dipendenti in ordine ad immobili rientranti tra quelli di cui alle predette lettere.
6. Per le medesime finalità di cui al comma 5, agli adempimenti ivi stabiliti provvedono altresì, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione a beni del demanio e del patrimonio immobiliare della Regione utilizzati sulla base di concessioni o a qualsiasi altro titolo, i seguenti soggetti:
a) enti locali;
b) enti, agenzie e aziende regionali, ivi comprese quelle sanitarie;
c) società partecipate dalla Regione, direttamente o attraverso altre società partecipate o enti regionali;
d) associazioni, fondazioni ed enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti regionali.
7. Tutti i beni immobiliari facenti parte del patrimonio della Regione sono indisponibili, ferma restando la facoltà della Giunta regionale di dichiararne la disponibilità anche ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge.
8. I soggetti pubblici e privati che, in assenza di titoli giuridici validi, utilizzino beni del demanio e del patrimonio immobiliare della Regione nonché ogni altro bene trasferito alla Regione per effetto dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del 14 gennaio 1972 e nn. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del 15 gennaio 1972, ovvero riconducibile al patrimonio regionale in virtù di ogni altra normativa statale o regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono fare istanza alla Regione per la regolarizzazione degli utilizzi in atto. La mancata produzione di istanza entro il predetto termine costituisce ad ogni effetto manifestazione negativa di volontà in ordine alla prosecuzione dell’utilizzo del bene.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Fondo per lo sviluppo
Articolo 2 - Stazione Unica Appaltante
Articolo 3 - Riforma di FINCALABRA s.p.a.
Articolo 4 - Soppressione dell’AFOR
Articolo 5 - Soppressione dell’ARSSA
Articolo 6 - Incentivi per l’esodo al personale degli enti disciolti
Articolo 7 - Accorpamento delle ASL
Articolo 8 - Riduzione delle spese per locazioni passive
Articolo 9 - Riduzione delle spese per consulenze, comitati e commissioni
Articolo 10 - Autorità regionale per la valutazione delle attività di consulenza
Articolo 11 - Aziende, Agenzie e partecipazioni regionali
Articolo 12 - Ricognizione dei beni immobili
Articolo 13 - Valorizzazione e dismissione dei beni immobili
Articolo 14 - Riscossione di tariffe
Articolo 15 - Rispetto del patto di stabilità
Articolo 16 - Contenimento della spesa sanitaria
Articolo 17 - Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale
Articolo 18 - Servizi psichiatrici di diagnosi
Articolo 19 - Strutture sanitarie
Articolo 20 - Interventi in materia di lavoro precario
Articolo 21 - Disposizioni in materia di LSU-LPU
Articolo 22 - Stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese
Articolo 23 - Cofinanziamenti regionali
Articolo 24 - Regimi di aiuto
Articolo 25 - Disposizioni in materia di addizionale Irpef
Articolo 26 - Modalità di erogazione delle risorse alle Province
Articolo 27 - Disposizioni in materia urbanistica
Articolo 28 - Disposizioni in materia di personale
Articolo 29 - Disposizioni in materia di enti territoriali
Articolo 30 - Rischio sismico
Articolo 31 - Disposizioni diverse
Articolo 32 - Centro agroalimentare
Articolo 33 - Finanziamenti ad enti locali per investimenti
Articolo 34 - Contributi di carattere sociale
Articolo 35 - Finanziamenti diversi
Articolo 36 - Copertura finanziaria
Articolo 37 - Pubblicazione

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