Legge Regionale Calabria 11/5/2007 n. 9
Articolo 29
Disposizioni in materia di enti territoriali
TITOLO V - Disposizioni varie
Disposizioni in materia di enti territoriali
1. All’articolo 10 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il numero dei rappresentanti di ogni Comune nei Consigli delle Comunità Montane è determinato in 3 componenti».
2. E‘ fatto obbligo alle Comunità Montane di adeguare la composizione dei Consigli ed i propri Statuti alla disposizione di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, i rappresentanti dei Comuni nei Consigli delle Comunità Montane che siano in numero superiore a quello fissato dal comma 1 decadono in ogni caso dalla carica. I Comuni interessati provvedono conseguentemente, entro i successivi sessanta giorni, alla elezione dei loro rappresentanti in seno ai Consigli delle Comunità Montane, nel rispetto del numero indicato dal comma 1.
3. Alla legge regionale del 16 gennaio 1985, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
all’articolo 1, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo:
«nonché per l’assegnazione degli alloggi residenziali realizzati a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio calabrese con l’alluvione del 1951 »;
all’articolo 6 dopo l’ultimo comma è aggiunto il seguente:
«7. In deroga a quanto disposto dai precedenti commi, i requisiti soggettivi per l’assegnazione degli alloggi realizzati in attuazione della legge 10 gennaio 1952, n. 9, sul territorio dei Comuni calabresi sono determinati con apposito regolamento da adottarsi con delibera dei Consigli comunali».
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Fondo per lo sviluppoArticolo 2 - Stazione Unica Appaltante
Articolo 3 - Riforma di FINCALABRA s.p.a.
Articolo 4 - Soppressione dellAFOR
Articolo 5 - Soppressione dellARSSA
Articolo 6 - Incentivi per lesodo al personale degli enti disciolti
Articolo 7 - Accorpamento delle ASL
Articolo 8 - Riduzione delle spese per locazioni passive
Articolo 9 - Riduzione delle spese per consulenze, comitati e commissioni
Articolo 10 - Autorità regionale per la valutazione delle attività di consulenza
Articolo 11 - Aziende, Agenzie e partecipazioni regionali
Articolo 12 - Ricognizione dei beni immobili
Articolo 13 - Valorizzazione e dismissione dei beni immobili
Articolo 14 - Riscossione di tariffe
Articolo 15 - Rispetto del patto di stabilità
Articolo 16 - Contenimento della spesa sanitaria
Articolo 17 - Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale
Articolo 18 - Servizi psichiatrici di diagnosi
Articolo 19 - Strutture sanitarie
Articolo 20 - Interventi in materia di lavoro precario
Articolo 21 - Disposizioni in materia di LSU-LPU
Articolo 22 - Stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese
Articolo 23 - Cofinanziamenti regionali
Articolo 24 - Regimi di aiuto
Articolo 25 - Disposizioni in materia di addizionale Irpef
Articolo 26 - Modalità di erogazione delle risorse alle Province
Articolo 27 - Disposizioni in materia urbanistica
Articolo 28 - Disposizioni in materia di personale
Articolo 29 - Disposizioni in materia di enti territoriali
Articolo 30 - Rischio sismico
Articolo 31 - Disposizioni diverse
Articolo 32 - Centro agroalimentare
Articolo 33 - Finanziamenti ad enti locali per investimenti
Articolo 34 - Contributi di carattere sociale
Articolo 35 - Finanziamenti diversi
Articolo 36 - Copertura finanziaria
Articolo 37 - Pubblicazione