Legge Regionale Calabria 11/5/2007 n. 9
Articolo 3
Riforma di FINCALABRA s.p.a.
TITOLO I - Misure per lo sviluppo socio-economico e per la razionalizzazione dell’azione pubblica
Riforma di FINCALABRA s.p.a.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad assumere le iniziative necessarie ad acquisire alla Regione le quote azionarie di FINCALABRA s.p.a. detenute da altri soci, anche attraverso la definizione di appositi accordi che, a titolo di corrispettivo per la cessione, prevedano il coinvolgimento dei soci cedenti quali associati in partecipazione nelle attività da realizzare.
2. A seguito dell’acquisizione delle quote azionarie di cui al comma 1, nell’esercizio dei diritti dell’azionista la Giunta regionale, sentito il parere vincolante della competente Commissione consiliare da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, promuove l’adozione delle iniziative dirette a ridefinire il ruolo e i compiti di FINCALABRA s.p.a., nella prospettiva di dotare la Regione di uno strumento tecnico ed operativo per la più efficace attuazione delle politiche regionali di sviluppo socioeconomico, con particolare riguardo alla realizzazione di attività e iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo del sistema delle P.M.I. operanti nel territorio della Regione Calabria e quindi dell’occupazione, attraverso l’innalzamento dei livelli di competitività, il miglioramento delle condizioni di accesso al credito, la crescita dell’occupazione, la promozione dello sviluppo tecnologico, il sostegno alla internazionalizzazione, la qualificazione delle risorse professionali e manageriali.
3. La società di cui al comma 1 assicurerà l’assistenza ed il supporto nei confronti degli enti locali per favorire lo sviluppo locale dei territori, anche in termini di integrazione infrastrutturale, potenziandone la capacità di gestione, informazione e valorizzazione delle aree industriali anche ai fini della predisposizione di piani e progetti da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale.
Tali attività sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta.
4. 1 rapporti tra la Regione e FINCALABRA s.p.a sono disciplinati attraverso apposite convenzioni di servizio, da sottoscrivere, sentito il parere della competente Commissione consiliare, che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta, nell’ambito delle quali sono, tra l’altro, determinati il livello di remunerazione per i servizi resi, nonché le modalità di periodica informazione sullo stato di attuazione delle attività in corso.
5. Entro 90 giorni dall’approvazione delle modiche statutarie, FINCALABRA s.p.a provvede ad avviare le procedure per la dismissione delle quote azionarie e delle partecipazioni possedute in altre società ed enti, avvalendosi eventualmente del supporto di società specializzate, il cui corrispettivo graverà a titolo definitivo sulle risorse derivanti dalle dismissioni stesse.
6. Sono organi di FINCALABRA s.p.a:
a) il consiglio di amministrazione, composto da cinque membri, di cui tre nominati dal Consiglio regionale, tra cui il Presidente, e due dalla Giunta regionale;
b) il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi ed un supplente, di cui il Presidente, un membro effettivo ed uno supplente nominati dal Consiglio regionale ed un membro effettivo nominato dalla Giunta regionale.
E’ altresì istituito un Comitato d’indirizzo, composto da cinque membri di comprovata professionalità nei settori di competenza della società, nominati dal Presidente della Giunta regionale, due su designazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, due su designazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle attività produttive, ed uno, con funzioni di Presidente, designato dall’associazione regionale degli imprenditori industriali calabresi.
7. Le modifiche dell’oggetto sociale e della struttura societaria costituiscono giusta causa di recesso da tutti i rapporti patrimoniali in essere, non coerenti con i nuovi e diversi compiti attribuiti a FINCALABRA s.p.a dalla presente legge.
8. Tutte le disposizioni di cui alla legge regionale 30 aprile 1984, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, in contrasto con le modifiche statutarie di cui al comma 5, si intendono abrogate alla data di approvazione delle stesse.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Fondo per lo sviluppoArticolo 2 - Stazione Unica Appaltante
Articolo 3 - Riforma di FINCALABRA s.p.a.
Articolo 4 - Soppressione dellAFOR
Articolo 5 - Soppressione dellARSSA
Articolo 6 - Incentivi per lesodo al personale degli enti disciolti
Articolo 7 - Accorpamento delle ASL
Articolo 8 - Riduzione delle spese per locazioni passive
Articolo 9 - Riduzione delle spese per consulenze, comitati e commissioni
Articolo 10 - Autorità regionale per la valutazione delle attività di consulenza
Articolo 11 - Aziende, Agenzie e partecipazioni regionali
Articolo 12 - Ricognizione dei beni immobili
Articolo 13 - Valorizzazione e dismissione dei beni immobili
Articolo 14 - Riscossione di tariffe
Articolo 15 - Rispetto del patto di stabilità
Articolo 16 - Contenimento della spesa sanitaria
Articolo 17 - Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale
Articolo 18 - Servizi psichiatrici di diagnosi
Articolo 19 - Strutture sanitarie
Articolo 20 - Interventi in materia di lavoro precario
Articolo 21 - Disposizioni in materia di LSU-LPU
Articolo 22 - Stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese
Articolo 23 - Cofinanziamenti regionali
Articolo 24 - Regimi di aiuto
Articolo 25 - Disposizioni in materia di addizionale Irpef
Articolo 26 - Modalità di erogazione delle risorse alle Province
Articolo 27 - Disposizioni in materia urbanistica
Articolo 28 - Disposizioni in materia di personale
Articolo 29 - Disposizioni in materia di enti territoriali
Articolo 30 - Rischio sismico
Articolo 31 - Disposizioni diverse
Articolo 32 - Centro agroalimentare
Articolo 33 - Finanziamenti ad enti locali per investimenti
Articolo 34 - Contributi di carattere sociale
Articolo 35 - Finanziamenti diversi
Articolo 36 - Copertura finanziaria
Articolo 37 - Pubblicazione