Articolo Normativa

Legge Regionale Calabria 11/5/2007 n. 9

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007 Art. 3, comma 4, della Legge regionale n. 8/2002)

Articolo 5

Soppressione dell’ARSSA

TITOLO I - Misure per lo sviluppo socio-economico e per la razionalizzazione dell’azione pubblica

Soppressione dell’ARSSA

1. L’Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura – ARSSA è soppressa e posta in liquidazione con le stesse modalità di cui all’articolo 4. Il piano di liquidazione redatto dal Commissario liquidatore deve prevedere altresì la dismissione e la cessione a terzi delle attività di rilevanza economica e/o imprenditoriale, ovvero l’acquisizione, anche temporanea, delle stesse, da parte della Regione o di altri Enti o Aziende indicati dalla Giunta regionale.
2. Le attività di ricerca e sperimentazione nel comparto agroalimentare, già esercitate dall’ARSSA, sono realizzate, in convenzione con la Regione Calabria, con il sistema universitario calabrese. È consentita la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato degli addetti ai centri Sperimentali Dimostrativi dell’ARSSA e strutture connesse del comparto agricolo dell’ente, già assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, allorché gli stessi siano impiegati per la realizzazione di specifici progetti finanziati con fondi comunitari, nazionali o interventi di sponda regionali. (2)
3. Le funzioni amministrative diverse da quelle di cui al comma 2 sono conferite alle Province, che le esercitano anche in forma associata, permanendo in capo alla Giunta regionale i soli atti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, individuati dall’articolo 3 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.
4. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 3, la Giunta regionale procede al trasferimento di personale proprio o già appartenente all’ARSSA, anche in regime di diritto privato, previa determinazione del contingente necessario.
5. Il personale residuo dell’ente disciolto è trasferito in soprannumero presso la Regione Calabria, permanendo nello status giuridico ed economico precedente.
6. Il personale di cui al comma 5 potrà essere inoltre assunto, con il consenso dello stesso, da Enti pubblici o privati diversi dalle Province che ne facciano richiesta, previa stipula di apposite convenzioni con il Dipartimento regionale competente, le quali potranno prevedere forme di incentivazione economica a fronte di un piano di utilizzo. I contratti di collaborazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, del personale addetto ai servizi amministrativi, sono trasferiti agli enti gestori. (1)
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(1) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 4, LR 5/10/2007, n. 22.
(2) Comma modificato dall'art. 25, LR 13/6/2008, n. 15.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Fondo per lo sviluppo
Articolo 2 - Stazione Unica Appaltante
Articolo 3 - Riforma di FINCALABRA s.p.a.
Articolo 4 - Soppressione dell’AFOR
Articolo 5 - Soppressione dell’ARSSA
Articolo 6 - Incentivi per l’esodo al personale degli enti disciolti
Articolo 7 - Accorpamento delle ASL
Articolo 8 - Riduzione delle spese per locazioni passive
Articolo 9 - Riduzione delle spese per consulenze, comitati e commissioni
Articolo 10 - Autorità regionale per la valutazione delle attività di consulenza
Articolo 11 - Aziende, Agenzie e partecipazioni regionali
Articolo 12 - Ricognizione dei beni immobili
Articolo 13 - Valorizzazione e dismissione dei beni immobili
Articolo 14 - Riscossione di tariffe
Articolo 15 - Rispetto del patto di stabilità
Articolo 16 - Contenimento della spesa sanitaria
Articolo 17 - Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale
Articolo 18 - Servizi psichiatrici di diagnosi
Articolo 19 - Strutture sanitarie
Articolo 20 - Interventi in materia di lavoro precario
Articolo 21 - Disposizioni in materia di LSU-LPU
Articolo 22 - Stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese
Articolo 23 - Cofinanziamenti regionali
Articolo 24 - Regimi di aiuto
Articolo 25 - Disposizioni in materia di addizionale Irpef
Articolo 26 - Modalità di erogazione delle risorse alle Province
Articolo 27 - Disposizioni in materia urbanistica
Articolo 28 - Disposizioni in materia di personale
Articolo 29 - Disposizioni in materia di enti territoriali
Articolo 30 - Rischio sismico
Articolo 31 - Disposizioni diverse
Articolo 32 - Centro agroalimentare
Articolo 33 - Finanziamenti ad enti locali per investimenti
Articolo 34 - Contributi di carattere sociale
Articolo 35 - Finanziamenti diversi
Articolo 36 - Copertura finanziaria
Articolo 37 - Pubblicazione

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