Articolo Normativa

Legge Regionale Calabria 11/5/2007 n. 9

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007 Art. 3, comma 4, della Legge regionale n. 8/2002)

Articolo 10

Autorità regionale per la valutazione delle attività di consulenza

TITOLO I - Misure per lo sviluppo socio-economico e per la razionalizzazione dell’azione pubblica

Autorità regionale per la valutazione delle attività di consulenza

1. E‘ istituita l’Autorità regionale per la valutazione dei rapporti di consulenza e professionali esterni retribuiti con la Regione e con gli enti di emanazione regionale.
2. L’Autorità, organo collegiale indipendente e dotata di autonomia organizzativa e finanziaria con sede presso il Consiglio regionale, è costituita dal Presidente e da due componenti, con voto limitato ad uno, nominati ai sensi della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39, in possesso dei seguenti requisiti:
a. provata professionalità con esperienza di incarichi o funzioni istituzionali di rilevante responsabilità;
b. non rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche di rappresentanza di partiti politici né di organizzazioni sindacali;
c. non abbiano intrattenuto rapporti di consulenza, a qualsiasi titolo, con la Regione negli ultimi cinque anni.
3. Il Presidente e i componenti dell’Autorità durano in carica per l’intera legislatura, non possono essere riconfermati ed il rapporto che si instaura con la Regione è di tipo esclusivo.
4. Al Presidente compete una indennità di funzione non superiore al 50 per cento dell’indennità base spettante ai Direttori Generali della Giunta regionale, mentre i componenti non possono percepire compensi in misura superiore al 50 per cento di quanto corrisposto al Presidente.
5. L’Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l’organizzazione interna, il funzionamento e la gestione delle risorse attribuite, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio.
6. L’Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale, nel campo della valutazione dell’efficienza e produttività delle pubbliche amministrazioni.
7. L’Autorità svolge le funzioni di valutazione, di indirizzo e supporto anche agli Enti locali e Aziende sanitarie e ospedaliere che ne facciano richiesta e previa stipula di apposita convenzione che ne regoli il rapporto.
8. E‘ fatto obbligo ai Direttori Generali dei dipartimenti, degli enti strumentali e/o partecipati dalla Regione, delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, entro trenta giorni dall’insediamento dell’Autorità, di trasmettere gli atti relativi a tutti gli incarichi di cui al comma 1 già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge; per quelli conferiti successivamente la trasmissione degli atti deve avvenire nei dieci giorni successivi alla stipula.
9. E‘ fatto obbligo all’Autorità di segnalare alla Giunta regionale la situazione e il rendimento di tutti gli incarichi e in presenza di accertata inadeguatezza del soggetto incaricato ne propone la revoca ovvero la eliminazione di quelli ritenuti inutili.
10. E‘ in ogni caso vietato il cumulo degli incarichi di cui al comma 1, a qualunque titolo conferiti; l’accertata esistenza di più conferimenti va rimossa entro trenta giorni dall’insediamento dell’Autorità, trascorsi infruttuosamente i quali la Giunta regionale provvede d’ufficio a suo insindacabile giudizio.
11. La Giunta regionale assicura risorse umane e finanziarie per il buon funzionamento dell’Autorità.
12. L’Autorità trasmette semestralmente al Consiglio regionale idonea relazione sulla propria attività.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Fondo per lo sviluppo
Articolo 2 - Stazione Unica Appaltante
Articolo 3 - Riforma di FINCALABRA s.p.a.
Articolo 4 - Soppressione dell’AFOR
Articolo 5 - Soppressione dell’ARSSA
Articolo 6 - Incentivi per l’esodo al personale degli enti disciolti
Articolo 7 - Accorpamento delle ASL
Articolo 8 - Riduzione delle spese per locazioni passive
Articolo 9 - Riduzione delle spese per consulenze, comitati e commissioni
Articolo 10 - Autorità regionale per la valutazione delle attività di consulenza
Articolo 11 - Aziende, Agenzie e partecipazioni regionali
Articolo 12 - Ricognizione dei beni immobili
Articolo 13 - Valorizzazione e dismissione dei beni immobili
Articolo 14 - Riscossione di tariffe
Articolo 15 - Rispetto del patto di stabilità
Articolo 16 - Contenimento della spesa sanitaria
Articolo 17 - Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale
Articolo 18 - Servizi psichiatrici di diagnosi
Articolo 19 - Strutture sanitarie
Articolo 20 - Interventi in materia di lavoro precario
Articolo 21 - Disposizioni in materia di LSU-LPU
Articolo 22 - Stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese
Articolo 23 - Cofinanziamenti regionali
Articolo 24 - Regimi di aiuto
Articolo 25 - Disposizioni in materia di addizionale Irpef
Articolo 26 - Modalità di erogazione delle risorse alle Province
Articolo 27 - Disposizioni in materia urbanistica
Articolo 28 - Disposizioni in materia di personale
Articolo 29 - Disposizioni in materia di enti territoriali
Articolo 30 - Rischio sismico
Articolo 31 - Disposizioni diverse
Articolo 32 - Centro agroalimentare
Articolo 33 - Finanziamenti ad enti locali per investimenti
Articolo 34 - Contributi di carattere sociale
Articolo 35 - Finanziamenti diversi
Articolo 36 - Copertura finanziaria
Articolo 37 - Pubblicazione

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