Articolo Normativa

Legge Regionale Calabria 11/5/2007 n. 9

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007 Art. 3, comma 4, della Legge regionale n. 8/2002)

Articolo 4

Soppressione dell’AFOR

TITOLO I - Misure per lo sviluppo socio-economico e per la razionalizzazione dell’azione pubblica

Soppressione dell’AFOR

1. L’Azienda forestale regionale - AFOR è soppressa e posta in liquidazione.
2. Le funzioni amministrative in materia di demanio forestale e forestazione sono trasferite o delegate alle Province; la Giunta regionale adotta apposite deliberazioni concernenti l’individuazione analitica delle funzioni ed i criteri di esercizio delle stesse, riservando a sé quelle concernenti la programmazione, l’indirizzo, il coordinamento e il controllo.
3. Ai fini della definizione dei rapporti attivi e passivi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un Commissario liquidatore ed un Vice Commissario con funzioni vicarie, per la durata di sei mesi, prorogabili per una sola volta di altri sei.
4. Nella medesima deliberazione, la Giunta regionale approva gli indirizzi al Commissario, per la sollecita, efficiente ed economica realizzazione della fase liquidatoria.
5. Gli organi statutari dell’AFOR cessano di diritto dalle loro funzioni alla data di nomina del Commissario liquidatore, che è legittimato a compiere tutti gli atti degli organi ordinari e quelli necessari e connessi alla liquidazione dell’Ente.
6. Il Commissario liquidatore, entro novanta giorni dall’insediamento, provvede alla redazione di un piano di massima della liquidazione, da approvarsi dalla Giunta regionale, che dovrà prevedere la riscossione dei crediti, l’estinzione dei debiti anche mediante piani di rateizzazione, nonché la restituzione o il trasferimento degli immobili all’Amministrazione regionale, che ne potrà curare la cessione secondo le disposizioni di cui all’articolo 13, destinandone il relativo ricavo alla copertura delle passività derivanti dalla liquidazione.
7. Il Commissario provvede inoltre al trasferimento alla Regione dei dipendenti addetti ai servizi amministrativi, mentre gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale sono assegnati in titolarità alle Province, secondo il criterio della residenza del singolo lavoratore, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data del 31 dicembre 2006 e fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6. Alle Province, secondo il criterio della residenza, sono altresì assegnati in titolarità i lavoratori inseriti nel "Fondo sollievo" alla data del 31 dicembre 2006, sempre nel rispetto del regime contrattuale in essere.
7 bis. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di assunzione a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi inclusi i collaboratori a progetto di cui alla delibera del Commissario Liquidatore Afor n. 43 del 29 febbraio 2008, in servizio al 31 maggio 2008, sono trasferiti alle Province, secondo il criterio dì residenza. Il rapporto di lavoro è trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza interruzione di continuità. (1)
7 ter. I contratti di cui al primo comma dell’art. 25 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, per come individuato in detto primo comma e purché in essere con l’AFOR alla data del 31 maggio 2008, sono trasferiti alle Province, secondo il criterio di residenza dei soggetti interessati. (2)
8. I lavoratori sono destinati alla realizzazione di progetti, anche su proposta di altri Enti pubblici, particolarmente in materia di uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo, nei settori forestale, demaniale, del riassetto idro-geologico, della gestione dei parchi ed aree protette, della ricognizione degli usi civici, della lotta agli incendi boschivi, da finanziare prioritariamente con fondi della programmazione unitaria 2007-2013 e per i rimanenti costi con fondi trasferiti dallo Stato e regionali, nel rispetto del principio dell’invarianza degli oneri per la Regione.
Il personale idraulicoforestale continua ad essere inquadrato nell’attuale comparto contrattuale e non potrà essere inquadrato o trasferito nei ruoli regionali o provinciali.
9. La fase liquidatoria si conclude con l’adozione di un bilancio finale di liquidazione, da approvarsi dalla Giunta regionale, che determina l’estinzione dell’Ente.
10. L’insieme dei lavoratori di cui al comma 7 costituisce, nell’ambito di ciascuna Provincia, un bacino ad esaurimento.
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(1) Comma aggiunto dall'art.25, LR 13/6/2008, n. 15.
(2) Comma aggiunto dall'art. 1, LR 10/7/2008, n. 21.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Fondo per lo sviluppo
Articolo 2 - Stazione Unica Appaltante
Articolo 3 - Riforma di FINCALABRA s.p.a.
Articolo 4 - Soppressione dell’AFOR
Articolo 5 - Soppressione dell’ARSSA
Articolo 6 - Incentivi per l’esodo al personale degli enti disciolti
Articolo 7 - Accorpamento delle ASL
Articolo 8 - Riduzione delle spese per locazioni passive
Articolo 9 - Riduzione delle spese per consulenze, comitati e commissioni
Articolo 10 - Autorità regionale per la valutazione delle attività di consulenza
Articolo 11 - Aziende, Agenzie e partecipazioni regionali
Articolo 12 - Ricognizione dei beni immobili
Articolo 13 - Valorizzazione e dismissione dei beni immobili
Articolo 14 - Riscossione di tariffe
Articolo 15 - Rispetto del patto di stabilità
Articolo 16 - Contenimento della spesa sanitaria
Articolo 17 - Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale
Articolo 18 - Servizi psichiatrici di diagnosi
Articolo 19 - Strutture sanitarie
Articolo 20 - Interventi in materia di lavoro precario
Articolo 21 - Disposizioni in materia di LSU-LPU
Articolo 22 - Stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese
Articolo 23 - Cofinanziamenti regionali
Articolo 24 - Regimi di aiuto
Articolo 25 - Disposizioni in materia di addizionale Irpef
Articolo 26 - Modalità di erogazione delle risorse alle Province
Articolo 27 - Disposizioni in materia urbanistica
Articolo 28 - Disposizioni in materia di personale
Articolo 29 - Disposizioni in materia di enti territoriali
Articolo 30 - Rischio sismico
Articolo 31 - Disposizioni diverse
Articolo 32 - Centro agroalimentare
Articolo 33 - Finanziamenti ad enti locali per investimenti
Articolo 34 - Contributi di carattere sociale
Articolo 35 - Finanziamenti diversi
Articolo 36 - Copertura finanziaria
Articolo 37 - Pubblicazione

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