Articolo Normativa

Legge Regionale Calabria 11/5/2007 n. 9

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007 Art. 3, comma 4, della Legge regionale n. 8/2002)

Articolo 30

Rischio sismico

ARTICOLO ABROGATO DALL'ART.18, L.R. 19/10/2009, N. 35.

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TITOLO V - Disposizioni varie

Rischio sismico

1. All’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7, è soppresso il comma 3.
2. L’articolo 5 della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 5 – Controlli
1. Il Dipartimento regionale dei lavori pubblici esercita, attraverso le sue strutture territoriali, il controllo sulle realizzazioni in corso d’opera e sulle opere ultimate, per accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e per verificare che siano stati seguiti corretti criteri di progettazione e di esecuzione in riferimento alla normativa vigente.
2. E‘ soggetta ad autorizzazione preventiva la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico, in ragione della destinazione d’uso o della loro complessità strutturale, di opere d’importanza primaria ai fini dell’espletamento dei servizi di protezione civile, nonché di opere che per la loro destinazione, possano dare luogo a particolare rischio o pericolosità.
3. Negli altri casi, per l’avvio dei lavori, l’autorizzazione prevista dell’art. 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è sostituita da dichiarazione di inizio di attività, fatto sempre salvo il controllo successivo eseguito con il metodo a campione.
4. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente norma, un regolamento esecutivo, per l’individuazione delle opere soggette al regime di cui ai commi 2 e 3.
5. Nelle more dell’approvazione del regolamento di cui al comma precedente, sono soggette ad autorizzazione preventiva le sole opere elencate nell’art. 6 del regolamento regionale 12 novembre 1994, n. 1.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di dettaglio in materia di prevenzione del rischio sismico, ai sensi dell’art. 117, comma 3, della Costituzione, dell’art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.».
3. Al fine di potenziare le politiche attive di riduzione del rischio sismico, la Giunta regionale promuove la realizzazione, anche attraverso la collaborazione delle Università o di organismi nazionali di ricerca, di studi applicativi sulla vulnerabilità delle strutture ed infrastrutture esistenti e da realizzare, con particolare riguardo a quelle pubbliche.









Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Fondo per lo sviluppo
Articolo 2 - Stazione Unica Appaltante
Articolo 3 - Riforma di FINCALABRA s.p.a.
Articolo 4 - Soppressione dell’AFOR
Articolo 5 - Soppressione dell’ARSSA
Articolo 6 - Incentivi per l’esodo al personale degli enti disciolti
Articolo 7 - Accorpamento delle ASL
Articolo 8 - Riduzione delle spese per locazioni passive
Articolo 9 - Riduzione delle spese per consulenze, comitati e commissioni
Articolo 10 - Autorità regionale per la valutazione delle attività di consulenza
Articolo 11 - Aziende, Agenzie e partecipazioni regionali
Articolo 12 - Ricognizione dei beni immobili
Articolo 13 - Valorizzazione e dismissione dei beni immobili
Articolo 14 - Riscossione di tariffe
Articolo 15 - Rispetto del patto di stabilità
Articolo 16 - Contenimento della spesa sanitaria
Articolo 17 - Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale
Articolo 18 - Servizi psichiatrici di diagnosi
Articolo 19 - Strutture sanitarie
Articolo 20 - Interventi in materia di lavoro precario
Articolo 21 - Disposizioni in materia di LSU-LPU
Articolo 22 - Stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese
Articolo 23 - Cofinanziamenti regionali
Articolo 24 - Regimi di aiuto
Articolo 25 - Disposizioni in materia di addizionale Irpef
Articolo 26 - Modalità di erogazione delle risorse alle Province
Articolo 27 - Disposizioni in materia urbanistica
Articolo 28 - Disposizioni in materia di personale
Articolo 29 - Disposizioni in materia di enti territoriali
Articolo 30 - Rischio sismico
Articolo 31 - Disposizioni diverse
Articolo 32 - Centro agroalimentare
Articolo 33 - Finanziamenti ad enti locali per investimenti
Articolo 34 - Contributi di carattere sociale
Articolo 35 - Finanziamenti diversi
Articolo 36 - Copertura finanziaria
Articolo 37 - Pubblicazione

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