Legge Regionale Calabria 11/5/2007 n. 9
Articolo 13
Valorizzazione e dismissione dei beni immobili
TITOLO I - Misure per lo sviluppo socio-economico e per la razionalizzazione dell’azione pubblica
Valorizzazione e dismissione dei beni immobili
1. Al fine di favorire la razionalizzazione, l’economica gestione e la
dismissione dei beni immobili della Regione, la Giunta regionale provvede:
a. entro il 31 dicembre 2008 dalla data di entrata in vigore della presente
legge, a definire un primo elenco tra i beni già inseriti nel conto del
patrimonio, ovvero che risultino censiti sulla base di apposita attività
di ricognizione e accertamento, che non rivestano natura di utilità,
funzionalità o strumentalità rispetto alle attività della
Regione; (2)
b. all’alienazione:
di beni del patrimonio immobiliare di cui alla lettera a);
di altri beni individuati attraverso successivi elenchi;
di diritti reali sui suddetti beni patrimoniali.
“2. L’alienazione o la gestione dei suddetti beni avverrà
sulla base di procedimenti che saranno avviati dalla Regione nel rispetto della
vigente normativa comunitaria e nazionale. Per l’individuazione e lo svolgimento
di tali procedimenti, la Regione è autorizzata ad avvalersi delle necessarie
risorse umane e professionali anche mediante la stipula di apposite convenzioni,
nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie. (1)
3. Le somme derivanti dalla dismissione o dalla economica gestione dei beni
di cui al comma 1 confluiscono ad apposito fondo da istituire nello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per essere destinate, in via
esclusiva, alla realizzazione di investimenti di pubblica utilità.
L’utilizzazione del fondo ha luogo secondo le modalità di cui all’articolo
1, comma 3.
4. Gli enti strumentali della Regione non possono procedere all’acquisizione,
all’alienazione o alla locazione di beni immobili senza l’autorizzazione
della Giunta regionale.
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(1) Comma sostituito dall'art. 11, comma 4, LR 5/10/2007, n. 22.
(2) Lettera modificata dall'art.25, LR 13/6/2008, n. 15.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Fondo per lo sviluppoArticolo 2 - Stazione Unica Appaltante
Articolo 3 - Riforma di FINCALABRA s.p.a.
Articolo 4 - Soppressione dellAFOR
Articolo 5 - Soppressione dellARSSA
Articolo 6 - Incentivi per lesodo al personale degli enti disciolti
Articolo 7 - Accorpamento delle ASL
Articolo 8 - Riduzione delle spese per locazioni passive
Articolo 9 - Riduzione delle spese per consulenze, comitati e commissioni
Articolo 10 - Autorità regionale per la valutazione delle attività di consulenza
Articolo 11 - Aziende, Agenzie e partecipazioni regionali
Articolo 12 - Ricognizione dei beni immobili
Articolo 13 - Valorizzazione e dismissione dei beni immobili
Articolo 14 - Riscossione di tariffe
Articolo 15 - Rispetto del patto di stabilità
Articolo 16 - Contenimento della spesa sanitaria
Articolo 17 - Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale
Articolo 18 - Servizi psichiatrici di diagnosi
Articolo 19 - Strutture sanitarie
Articolo 20 - Interventi in materia di lavoro precario
Articolo 21 - Disposizioni in materia di LSU-LPU
Articolo 22 - Stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese
Articolo 23 - Cofinanziamenti regionali
Articolo 24 - Regimi di aiuto
Articolo 25 - Disposizioni in materia di addizionale Irpef
Articolo 26 - Modalità di erogazione delle risorse alle Province
Articolo 27 - Disposizioni in materia urbanistica
Articolo 28 - Disposizioni in materia di personale
Articolo 29 - Disposizioni in materia di enti territoriali
Articolo 30 - Rischio sismico
Articolo 31 - Disposizioni diverse
Articolo 32 - Centro agroalimentare
Articolo 33 - Finanziamenti ad enti locali per investimenti
Articolo 34 - Contributi di carattere sociale
Articolo 35 - Finanziamenti diversi
Articolo 36 - Copertura finanziaria
Articolo 37 - Pubblicazione