Articolo Normativa

Legge Regionale Calabria 11/5/2007 n. 9

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007 Art. 3, comma 4, della Legge regionale n. 8/2002)

Articolo 31

Disposizioni diverse

TITOLO V - Disposizioni varie

Disposizioni diverse

1. Alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a. l’articolo 3 è abrogato;
b. all’articolo 5, comma 3, le parole da "Sulla base" a "di cui all’articolo 3" sono sostituite dalle parole "Sulla base dei programmi presentati e delle proposte formulate dalla Consulta regionale antimafia, istituita presso la Presidenza della Giunta regionale, l’Assessore alla Pubblica Istruzione definisce entro il 30 giugno un Piano organico di interventi che, su parere vincolante della competente Commissione consiliare, viene approvato dalla Giunta entro il 30 settembre di ogni anno.";
c. all’articolo 7, comma 2, le parole "Sentito il Comitato di cui all’articolo 3" sono soppresse;
d. all’articolo 8, comma 1, le parole "del Comitato di cui all’articolo 3"sono sostituite dalle parole "della Consulta Regionale Antimafia".
2. L’articolo 10, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34, è abrogato.
3. All’articolo 22, comma 5, della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, dopo le parole "Arma dei Carabinieri ..." sono aggiunte le seguenti: "al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,".
4. Alla legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:
- il comma 2 dell’articolo 11 è soppresso;
- il punto 4 del comma 3 dell’articolo 11 è soppresso;
- la locuzione "b)" del comma 1, lettera a), dell’articolo 12 è soppressa;
- all’articolo 4 della legge 23 luglio 1998, n. 9 è aggiunto il seguente comma: "2. Le Province concorrono all’attuazione delle iniziative di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della presente legge, nelle forme e nei modi stabiliti nel comitato di coordinamento di cui al successivo articolo 13.".
5. All’articolo 4, comma 6, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, dopo le parole "per il triennio", le parole "2004-2006" sono sostituite dalle parole "2007-2009".
6. All’articolo 16, comma 5, della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, le parole da "viene" fino a "perimetro del parco" sono sostituite dalle seguenti: "e stabilisce la misura del gettone di presenza loro spettante per ogni seduta nella misura non superiore ad euro 150,00 oltre il rimborso di 15 del costo di un litro di benzina super moltiplicato per la distanza chilometrica A/R intercorrente tra la sede di residenza e la sede del Parco, se superiore a 10 chilometri.
7. All’articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 gennaio 1987, n. 4 le parole "tre anni" sono sostituite dalle parole "cinque anni". La disposizione di cui al presente comma è applicata a partire dalla legislatura in corso.
8. All’articolo 27, comma 6, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 le parole "...e non possono modificare il piano di restituzione del capitale" sono sostituite dalle parole: "...né prevedere che i flussi ricevuti dalla Regione Calabria siano diversi da quelli pagati sulla passività sottostante. Inoltre, i derivati di ristrutturazione della quota capitale dell’indebitamento finanziario non possono prevedere, al momento del loro perfezionamento, un profilo crescente dei valori attuali dei singoli flussi di pagamento”.
9. All’art. 1, comma 3, della legge regionale 16 aprile 2007, n. 7 le parole "All’art. 5, comma 4, della legge regionale 16 marzo 2004, n. 7" sono sostituite dalle parole "All’art. 57, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, come modificato dall’art. 5, comma 3, della legge regionale 16 marzo 2004, n. 7,".
10. L’articolo 11 , comma l , della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di sostenere le manifestazioni per la ricorrenza del V centenario della morte e del VI centenario della nascita di San Francesco di Paola, Patrono della Calabria, da realizzarsi nel periodo 2007-2016, previsto dal programma "E’ vento di Santo Francesco", la Giunta regionale è autorizzata a definire un programma strategico integrato, finalizzato alla creazione di condizioni per uno sviluppo che valorizzi l’intero territorio regionale, coordinato e diretto dal Presidente della Regione, di concerto con i Dipartimenti competenti, dal Presidente della Provincia, dal Sindaco del Comune di Paola, o da loro delegati, avvalendosi delle strutture degli Enti sopraindicati, in collaborazione con l’Ordine dei Minimi".
11 . All’art. 22 della legge 26 giugno 2003, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 1, l’ultimo periodo "e, a tal fine, le disponibilità finanziarie dei predetti conti speciali sono iscritte nel conto “Accantonamento spese ex gestioni liquidatorie” è sostituito dal periodo: "e devono formare oggetto, ai sensi dell’ultima parte del comma 1 dell’art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di una apposita gestione a stralcio che è affidata ai Servizi di ragioneria di ciascuna Azienda Sanitaria, ove confluiscono le disponibilità finanziarie dei predetti conti speciali";
- il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La separata rilevazione nei capitoli di bilancio finanziario che saranno appositamente individuati, assicurerà la distinzione economica finanziaria della pregressa gestione rispetto alla gestione corrente di ciascuna nuova ASL. Analogamente, verrà assicuratala rilevazione separata dei risultati della gestione di competenza e di cassa".
12. Alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: - all’articolo 50, comma 2, lettera d), le parole "le determinazioni dirigenziali" sono sostituite dalle parole "le determine ed i decreti dirigenziali";
- all’articolo 50, comma 2, è aggiunta la seguente lettera "e) ogni altro atto che comporti oneri a carico del bilancio regionale”; - all’articolo 51, comma 3, le parole "senza ritardo" sono sostituite dalle parole "entro quindici giorni dall’emanazione".
13. All’articolo 11, comma 2, della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 l’ultimo periodo "rimane di competenza delle UUSSLL" è sostituito dal seguente: "è realizzata dalle Aziende sanitarie ed ospedaliere e dalle istituzioni pubbliche e private accreditate".
14. Alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 11 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: - all’articolo 2, lettera c), le parole " l’università della Calabria sono sostituite dalle parole: "le Università calabresi”;
- l’articolo 3 è così sostituito: "Articolo 3 1. Il funzionamento del Centro è regolato dallo Statuto, da approvarsi, con delibera del Consiglio comunale di Melissa. 2. Lo Statuto di cui al precedente comma è trasmesso per conoscenza al Dipartimento della Cultura della Regione Calabria."
- all’articolo 4 le parole "della Regione” sono sostituite dalle parole "del Comune di Melissa".
15. La deliberazione da parte del comune di Melissa ai sensi dell’articolo 3 della legge 21 marzo 1983, n. 11, così come modificato dal precedente comma 14, deve essere adottata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Fondo per lo sviluppo
Articolo 2 - Stazione Unica Appaltante
Articolo 3 - Riforma di FINCALABRA s.p.a.
Articolo 4 - Soppressione dell’AFOR
Articolo 5 - Soppressione dell’ARSSA
Articolo 6 - Incentivi per l’esodo al personale degli enti disciolti
Articolo 7 - Accorpamento delle ASL
Articolo 8 - Riduzione delle spese per locazioni passive
Articolo 9 - Riduzione delle spese per consulenze, comitati e commissioni
Articolo 10 - Autorità regionale per la valutazione delle attività di consulenza
Articolo 11 - Aziende, Agenzie e partecipazioni regionali
Articolo 12 - Ricognizione dei beni immobili
Articolo 13 - Valorizzazione e dismissione dei beni immobili
Articolo 14 - Riscossione di tariffe
Articolo 15 - Rispetto del patto di stabilità
Articolo 16 - Contenimento della spesa sanitaria
Articolo 17 - Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale
Articolo 18 - Servizi psichiatrici di diagnosi
Articolo 19 - Strutture sanitarie
Articolo 20 - Interventi in materia di lavoro precario
Articolo 21 - Disposizioni in materia di LSU-LPU
Articolo 22 - Stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese
Articolo 23 - Cofinanziamenti regionali
Articolo 24 - Regimi di aiuto
Articolo 25 - Disposizioni in materia di addizionale Irpef
Articolo 26 - Modalità di erogazione delle risorse alle Province
Articolo 27 - Disposizioni in materia urbanistica
Articolo 28 - Disposizioni in materia di personale
Articolo 29 - Disposizioni in materia di enti territoriali
Articolo 30 - Rischio sismico
Articolo 31 - Disposizioni diverse
Articolo 32 - Centro agroalimentare
Articolo 33 - Finanziamenti ad enti locali per investimenti
Articolo 34 - Contributi di carattere sociale
Articolo 35 - Finanziamenti diversi
Articolo 36 - Copertura finanziaria
Articolo 37 - Pubblicazione

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