Legge Regionale Calabria 11/5/2007 n. 9
Articolo 24
Regimi di aiuto
TITOLO IV - Disposizioni per l’attivazione dei fondi comunitari
Regimi di aiuto
1. Al fine di sostenere lo sviluppo del sistema produttivo regionale, la Regione Calabria, nelle more dell’approvazione da parte della Commissione Europea del nuovo regolamento di esenzione per categoria, istituisce regimi di aiuto e strumenti di incentivazione, cofinanziabili con risorse comunitarie, nazionali e regionali, esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE in quanto emanati in conformità ai Regolamenti comunitari di esenzione vigenti.
2. I regimi di cui al comma 1 riguardano le categorie degli aiuti a favore delle PMI, degli aiuti destinati alla formazione, degli aiuti alla ricerca e sviluppo e degli aiuti destinati all’occupazione e sono definiti in conformità con la Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013 con gli Orientamenti degli Aiuti a finalità regionale di cui alla GUCE C 54 del 4 marzo 2006 e con i seguenti Regolamenti comunitari di esenzione, la cui validità è stata prorogata al 30 giugno 2008 dal Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) serie L n. 368 del 23 dicembre 2006:
Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli «aiuti destinati alla formazione» pubblicato nella GUCE serie L n. 10 del 13 gennaio 2001, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 pubblicato nella GUCE serie L n. 63 del 28 febbraio 2004;
Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli «aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese» pubblicato nella GUCE serie L n. 10 del 13 gennaio 2001, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 per quanto concerne l’estensione del suo campo di applicazione agli «aiuti alla ricerca e sviluppo» pubblicato nella GUCE serie L n. 63 del 28 febbraio 2004 e dal Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001 pubblicato nella GUCE serie L n. 358 del 16 dicembre 2006;
Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli «aiuti di Stato a favore dell’occupazione», pubblicato nella GUCE serie L n. 394 del 24 dicembre 2002.
3. I regimi di cui al comma 1 potranno prevedere la concessione di aiuti di importanza minore, ovvero «de minimis», nel rispetto del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore «de minimis» pubblicato nella GUCE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.
4. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia e sentito il partenariato istituzionale, economico e sociale, definisce i regimi di aiuto e gli strumenti di incentivazione approvando specifiche Direttive di Attuazione redatte sulla base dei limiti previsti dalla «Carta degli aiuti a finalità regionale» vigente per il periodo di programmazione 2007-2013, dei Regolamenti comunitari di cui ai commi 2 e 3, della normativa comunitaria, delle leggi regionali, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e dell’articolo 19 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
5. Le Direttive di Attuazione definiscono per ciascun strumento di incentivazione i seguenti elementi:
oggetto e finalità degli aiuti;
soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità;
settori di attività ammissibili;
tipologie di aiuti ammissibili;
spese ammissibili;
forma e intensità di aiuto;
criteri di valutazione delle domande di agevolazione;
procedure per la presentazione, valutazione e selezione delle domande di agevolazione;
procedure per l’erogazione, il monitoraggio e il controllo delle agevolazioni.
6. Le Direttive di attuazione sono trasmesse alla Commissione consiliare competente per materia che esprime il proprio parere vincolante entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende favorevole.
7. Per il finanziamento degli aiuti di cui al presente articolo sono utilizzate le risorse del:
POR Calabria 2000-2006, in conformità a quanto previsto dal Programma Operativo e dal Complemento di Programmazione approvati dalla Commissione Europea;
Bilancio regionale, in conformità con gli indirizzi di spesa;
POR Calabria FESR 2007-2013, in conformità a quanto sarà previsto dal Programma Operativo approvato dalla Commissione Europea;
POR Calabria FSE 2007-2013, in conformità a quanto sarà previsto dal Programma Operativo approvato dalla Commissione Europea.
8. Potranno, inoltre, essere utilizzate le risorse individuate in specifici Accordi di Programma Quadro stipulati con lo Stato nonché, attraverso la stipula di specifici Accordi di Programma o procedure di programmazione negoziata, le risorse finalizzate allo sviluppo locale nella disponibilità di altri soggetti pubblici.
9. Per la gestione degli strumenti di agevolazione previsti dal presente articolo possono essere istituiti uno o più fondi presso Istituti di credito o intermediari finanziari da selezionare con procedura di evidenza pubblica.
10. A seguito dell’approvazione del nuovo regolamento di esenzione per categoria da parte della Commissione Europea, la Giunta regionale è autorizzata, sentito il partenariato istituzionale, economico e sociale, ed il parere della competente Commissione consiliare, a porre in atto le procedure per l’aggiornamento e l’adeguamento dei regimi di aiuto e degli strumenti di agevolazione istituiti in forza del presente articolo.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Fondo per lo sviluppoArticolo 2 - Stazione Unica Appaltante
Articolo 3 - Riforma di FINCALABRA s.p.a.
Articolo 4 - Soppressione dellAFOR
Articolo 5 - Soppressione dellARSSA
Articolo 6 - Incentivi per lesodo al personale degli enti disciolti
Articolo 7 - Accorpamento delle ASL
Articolo 8 - Riduzione delle spese per locazioni passive
Articolo 9 - Riduzione delle spese per consulenze, comitati e commissioni
Articolo 10 - Autorità regionale per la valutazione delle attività di consulenza
Articolo 11 - Aziende, Agenzie e partecipazioni regionali
Articolo 12 - Ricognizione dei beni immobili
Articolo 13 - Valorizzazione e dismissione dei beni immobili
Articolo 14 - Riscossione di tariffe
Articolo 15 - Rispetto del patto di stabilità
Articolo 16 - Contenimento della spesa sanitaria
Articolo 17 - Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale
Articolo 18 - Servizi psichiatrici di diagnosi
Articolo 19 - Strutture sanitarie
Articolo 20 - Interventi in materia di lavoro precario
Articolo 21 - Disposizioni in materia di LSU-LPU
Articolo 22 - Stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese
Articolo 23 - Cofinanziamenti regionali
Articolo 24 - Regimi di aiuto
Articolo 25 - Disposizioni in materia di addizionale Irpef
Articolo 26 - Modalità di erogazione delle risorse alle Province
Articolo 27 - Disposizioni in materia urbanistica
Articolo 28 - Disposizioni in materia di personale
Articolo 29 - Disposizioni in materia di enti territoriali
Articolo 30 - Rischio sismico
Articolo 31 - Disposizioni diverse
Articolo 32 - Centro agroalimentare
Articolo 33 - Finanziamenti ad enti locali per investimenti
Articolo 34 - Contributi di carattere sociale
Articolo 35 - Finanziamenti diversi
Articolo 36 - Copertura finanziaria
Articolo 37 - Pubblicazione