Articolo Normativa

Decreto Ministero dello sviluppo economico 18/12/2008

Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Articolo 19

Procedure tecniche per l’espletamento delle funzioni assegnate al GSE e disposizioni in materia di impianti ibridi

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Procedure tecniche per l’espletamento delle funzioni assegnate al GSE e disposizioni in materia di impianti ibridi

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE aggiorna le procedure tecniche approvate con decreto 21 dicembre 2007, e le sottopone all’approvazione dei Ministri dello sviluppo economico e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto delle funzioni assegnate dal presente decreto, dal decreto legislativo n. 79/1999, dal decreto legislativo n. 387/2003, dalla legge finanziaria 2008 e dai connessi
provvedimenti attuativi.
2. Ai fini della definizione delle modalita’ di calcolo di cui all’art. 2, comma 143, della legge finanziaria 2008, il GSE, con il supporto tecnico e normativo del Comitato termotecnico italiano (CTI), ogni tre anni dalla data di emanazione del decreto previsto dallo stesso comma 143, sviluppa e sottopone all’approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’aggiornamento delle procedure e dei metodi per la determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti
energetiche rinnovabili, anche quando realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili; con il medesimo decreto ministeriale, sono altresi’ identificate le tipologie dei rifiuti per le quali e’ predeterminata la quota fissa di produzione di energia elettrica riconosciuta ai fini dell’accesso ai meccanismi incentivanti. Nelle more della definizione delle modalita’ di calcolo di cui al periodo precedente, la quota di
produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell’accesso ai meccanismi incentivanti e’ pari al 51% della produzione complessiva per tutta la durata degli incentivi nei seguenti casi:
a) impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;
b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell’art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotto esclusivamente da rifiuti urbani.
3. Il GSE conforma lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, ivi compreso ogni atto o regolamento o determinazione, ai decreti, provvedimenti e procedure tecniche richiamati ai commi 1 e 2.
4. Sino alla data di approvazione delle procedure di cui ai commi 1 e 2, restano valide, per quanto compatibili, le procedure tecniche approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 21 dicembre 2007.

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Meccanismi incentivanti
Articolo 4 - Procedura di qualifica
Articolo 5 - Biomasse da filiera
Articolo 6 - Cumulabilità degli incentivi
Articolo 7 - Garanzia di origine
Articolo 8 - Quantificazione dell’energia soggetta all’obbligo
Articolo 9 - Impianti aventi diritto ai certificati verdi
Articolo 10 - Periodo di diritto ai certificati verdi
Articolo 11 - Modalità di rilascio dei certificati verdi
Articolo 12 - Contrattazione dei certificati verdi
Articolo 13 - Verifica annuale di adempimento all’obbligo
Articolo 14 - Disposizioni al GSE sulla compra-vendita di certificati verdi
Articolo 15 - Disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008
Articolo 16 - Modalità di erogazione della tariffa fissa onnicomprensiva
Articolo 17 - Scambio sul posto
Articolo 18 - Controlli, monitoraggio e bollettino annuale
Articolo 19 - Procedure tecniche per l’espletamento delle funzioni assegnate al GSE e disposizioni in materia di impianti ibridi
Articolo 20 - Compiti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
Articolo 21 - Disposizioni transitorie e finali
Allegato A - Determinazione della energia elettrica incentivata ai fini dell'emissione dei certificati verdi o della tariffa onnicomprensiva

Sorry. No data so far.