Decreto Ministero dello sviluppo economico 18/12/2008
Articolo 19
Procedure tecniche per lespletamento delle funzioni assegnate al GSE e disposizioni in materia di impianti ibridi
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Procedure tecniche per l’espletamento delle funzioni assegnate al GSE e disposizioni in materia di impianti ibridi
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il GSE aggiorna le procedure tecniche approvate con
decreto 21 dicembre 2007, e le sottopone all’approvazione dei
Ministri dello sviluppo economico e dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, tenendo conto delle funzioni assegnate dal
presente decreto, dal decreto legislativo n. 79/1999, dal decreto
legislativo n. 387/2003, dalla legge finanziaria 2008 e dai connessi
provvedimenti attuativi.
2. Ai fini della definizione delle modalita’ di calcolo di cui
all’art. 2, comma 143, della legge finanziaria 2008, il GSE, con il
supporto tecnico e normativo del Comitato termotecnico italiano
(CTI), ogni tre anni dalla data di emanazione del decreto previsto
dallo stesso comma 143, sviluppa e sottopone all’approvazione del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
l’aggiornamento delle procedure e dei metodi per la determinazione
della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti
energetiche rinnovabili, anche quando realizzata in impianti che
impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili; con il
medesimo decreto ministeriale, sono altresi’ identificate le
tipologie dei rifiuti per le quali e’ predeterminata la quota fissa
di produzione di energia elettrica riconosciuta ai fini dell’accesso
ai meccanismi incentivanti. Nelle more della definizione delle
modalita’ di calcolo di cui al periodo precedente, la quota di
produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili
riconosciuta ai fini dell’accesso ai meccanismi incentivanti e’ pari
al 51% della produzione complessiva per tutta la durata degli
incentivi nei seguenti casi:
a) impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;
b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell’art. 183 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotto esclusivamente da
rifiuti urbani.
3. Il GSE conforma lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali, ivi compreso ogni atto o regolamento o determinazione,
ai decreti, provvedimenti e procedure tecniche richiamati ai commi 1
e 2.
4. Sino alla data di approvazione delle procedure di cui ai commi 1
e 2, restano valide, per quanto compatibili, le procedure tecniche
approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, 21 dicembre 2007.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Meccanismi incentivanti
Articolo 4 - Procedura di qualifica
Articolo 5 - Biomasse da filiera
Articolo 6 - Cumulabilità degli incentivi
Articolo 7 - Garanzia di origine
Articolo 8 - Quantificazione dellenergia soggetta allobbligo
Articolo 9 - Impianti aventi diritto ai certificati verdi
Articolo 10 - Periodo di diritto ai certificati verdi
Articolo 11 - Modalità di rilascio dei certificati verdi
Articolo 12 - Contrattazione dei certificati verdi
Articolo 13 - Verifica annuale di adempimento allobbligo
Articolo 14 - Disposizioni al GSE sulla compra-vendita di certificati verdi
Articolo 15 - Disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008
Articolo 16 - Modalità di erogazione della tariffa fissa onnicomprensiva
Articolo 17 - Scambio sul posto
Articolo 18 - Controlli, monitoraggio e bollettino annuale
Articolo 19 - Procedure tecniche per lespletamento delle funzioni assegnate al GSE e disposizioni in materia di impianti ibridi
Articolo 20 - Compiti dellAutorità per lenergia elettrica e il gas
Articolo 21 - Disposizioni transitorie e finali
Allegato A - Determinazione della energia elettrica incentivata ai fini dell'emissione dei certificati verdi o della tariffa onnicomprensiva
