Decreto Ministero dello sviluppo economico 18/12/2008
Articolo 15
Disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008
TITOLO II - CERTIFICATI VERDI
Disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008
[1. Al fine di garantire graduale transizione dal vecchio ai nuovi
meccanismi di incentivazione e non penalizzare gli investimenti gia’
avviati, nel triennio 2009-2011, entro il mese di giugno, il GSE
ritira, su richiesta dei detentori, i certificati verdi rilasciati
per le produzioni, riferite agli anni fino a tutto il 2010, con
esclusione degli impianti di cui all’art. 9, comma 2, lettera b). La
richiesta di ritiro e’ inoltrata dal detentore al GSE entro il 31
marzo di ogni anno del triennio 2009-2011. Il prezzo di ritiro dei
predetti certificati e’ pari al prezzo medio di mercato del triennio
precedente all’anno nel quale viene presentata la richiesta di
ritiro. I certificati verdi ritirati dal GSE possono essere
utilizzati dallo stesso GSE per le finalita’ di cui all’art. 14,
commi da 1 a 3.] (1)
2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 1, agli impianti
fotovoltaici che abbiano inoltrato la domanda di autorizzazione unica
di cui all’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 ovvero la
richiesta di autorizzazione prevista dalla vigente normativa
nazionale o regionale, in data antecedente alla data di entrata in
vigore della legge finanziaria 2008, e’ consentito l’accesso al
meccanismo dei certificati verdi, applicando le disposizioni di cui
al decreto ministeriale 24 ottobre 2005, nella versione vigente al 31
dicembre 2007.
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(1) Comma soppresso dall'art. 45, DL 31/5/2010, n. 78.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Meccanismi incentivanti
Articolo 4 - Procedura di qualifica
Articolo 5 - Biomasse da filiera
Articolo 6 - Cumulabilità degli incentivi
Articolo 7 - Garanzia di origine
Articolo 8 - Quantificazione dellenergia soggetta allobbligo
Articolo 9 - Impianti aventi diritto ai certificati verdi
Articolo 10 - Periodo di diritto ai certificati verdi
Articolo 11 - Modalità di rilascio dei certificati verdi
Articolo 12 - Contrattazione dei certificati verdi
Articolo 13 - Verifica annuale di adempimento allobbligo
Articolo 14 - Disposizioni al GSE sulla compra-vendita di certificati verdi
Articolo 15 - Disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008
Articolo 16 - Modalità di erogazione della tariffa fissa onnicomprensiva
Articolo 17 - Scambio sul posto
Articolo 18 - Controlli, monitoraggio e bollettino annuale
Articolo 19 - Procedure tecniche per lespletamento delle funzioni assegnate al GSE e disposizioni in materia di impianti ibridi
Articolo 20 - Compiti dellAutorità per lenergia elettrica e il gas
Articolo 21 - Disposizioni transitorie e finali
Allegato A - Determinazione della energia elettrica incentivata ai fini dell'emissione dei certificati verdi o della tariffa onnicomprensiva
