Articolo Normativa

Decreto Ministero dello sviluppo economico 18/12/2008

Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Articolo 16

Modalità di erogazione della tariffa fissa onnicomprensiva

TITOLO III - TARIFFA FISSA OMNICOMPRENSIVAE SCAMBIO SUL POSTO

Modalità di erogazione della tariffa fissa onnicomprensiva

1. L’energia elettrica immessa nel sistema elettrico, prodotta dagli impianti di cui all’art. 3, comma 2, ha diritto, per un periodo di quindici anni e in alternativa ai certificati verdi di cui al titolo II e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entita’ variabile a seconda della fonte utilizzata, determinata sulla base della tabella 3 allegata alla legge finanziaria 2008 e, limitatamente agli impianti alimentati da biomassa di filiera, determinata con le modalita’ di cui all’art. 5 del presente decreto.
2. I limiti di potenza nominale media annua di cui all’art. 3, comma 2, sono riferiti alla somma delle potenze nominali medie annue complessivamente installate, per ciascuna fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica.
3. Il produttore che intende avvalersi del sistema della tariffa fissa onnicomprensiva deve presentare apposita domanda di qualifica al GSE secondo le modalita’ di cui all’art. 4 del presente decreto.
4. Ai fini della determinazione dell’incentivo, lo specifico valore della tariffa fissa onnicomprensiva di cui al comma 1, espresso in eurocent/kWh, viene moltiplicato per l’energia elettrica incentivata determinata da GSE con le modalita’ di cui all’allegato A, esclusivamente in riferimento a misure a consuntivo dell’energia elettrica immessa in rete.
5. L’esecuzione di interventi di potenziamento o rifacimento su impianti che beneficiano della tariffa fissa onnicomprensiva, a seguito dei quali il limite di potenza nominale media annua di cui al comma 2 risulti superato, comporta la decadenza dal diritto alla tariffa fissa sull’intera produzione. In tal caso, il GSE emette a favore del produttore i certificati verdi di cui al titolo II a decorrere dalla nuova data di entrata in esercizio commerciale
dell’impianto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.
6. A garanzia della reale durata dell’incentivazione tramite la tariffa fissa onnicomprensiva, il periodo per il quale viene riconosciuto l’incentivo di cui al presente articolo e’ considerato al netto di eventuali fermate disposte delle competenti autorita’ secondo la normativa vigente per le problematiche connesse alla sicurezza della rete o per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorita’.
A tal fine, al produttore e’ concessa una estensione del periodo nominale di diritto alla tariffa fissa onnicomprensiva pari al periodo complessivo di fermate di cui al presente comma, incrementato del venti per cento.

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Meccanismi incentivanti
Articolo 4 - Procedura di qualifica
Articolo 5 - Biomasse da filiera
Articolo 6 - Cumulabilità degli incentivi
Articolo 7 - Garanzia di origine
Articolo 8 - Quantificazione dell’energia soggetta all’obbligo
Articolo 9 - Impianti aventi diritto ai certificati verdi
Articolo 10 - Periodo di diritto ai certificati verdi
Articolo 11 - Modalità di rilascio dei certificati verdi
Articolo 12 - Contrattazione dei certificati verdi
Articolo 13 - Verifica annuale di adempimento all’obbligo
Articolo 14 - Disposizioni al GSE sulla compra-vendita di certificati verdi
Articolo 15 - Disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008
Articolo 16 - Modalità di erogazione della tariffa fissa onnicomprensiva
Articolo 17 - Scambio sul posto
Articolo 18 - Controlli, monitoraggio e bollettino annuale
Articolo 19 - Procedure tecniche per l’espletamento delle funzioni assegnate al GSE e disposizioni in materia di impianti ibridi
Articolo 20 - Compiti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
Articolo 21 - Disposizioni transitorie e finali
Allegato A - Determinazione della energia elettrica incentivata ai fini dell'emissione dei certificati verdi o della tariffa onnicomprensiva

Sorry. No data so far.