Articolo Normativa

Decreto Ministero dello sviluppo economico 18/12/2008

Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Articolo 21

Disposizioni transitorie e finali

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell’art. 2, comma 144, della legge finanziaria 2008, l’immissione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili nel sistema elettrico continua ad essere regolata sulla base dell’art. 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con le modalita’ e secondo le condizioni e i provvedimenti attuativi ivi previsti.
2. I soggetti aventi diritto alla tariffa fissa onnicomprensiva di cui all’art. 3, comma 2, che, nelle more dell’entrata in vigore del presente decreto, hanno fatto richiesta dei certificati verdi di cui all’art. 3, comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono optare per la tariffa fissa omnicomprensiva. In tal caso, la durata del periodo di validita’ della tariffa fissa omnicomprensiva e’ ridotta del periodo a cui e’ riferita la produzione incentivata che percepisce i certificati verdi.
3. I soggetti di cui al comma 2, che non hanno fatto richiesta dei certificati verdi e che nelle more dell’entrata in vigore del presente decreto hanno chiesto il ritiro dell’energia ai sensi dell’art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, hanno diritto alla tariffa fissa onnicomprensiva a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto. A tal fine, il GSE opera conguagli sulla tariffa applicata.
4. Nelle more dell’emanazione dei decreti di cui all’art. 2, comma 150, lettere b) e c) della legge finanziaria 2008, gli impianti alimentati da biomassa vengono incentivati secondo le modalita’ di cui al presente decreto.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, il coefficiente di gradazione D di cui all’allegato A e’ posto pari a 0,9, fatti salvi i rifacimenti totali di impianti idroelettrici installati come parte integrante delle reti di acquedotti, per cui si assume D = 0,65.
6. Per gli impianti aventi diritto ad accedere ai meccanismi incentivanti di cui all’art. 3, che abbiano ottenuto la qualifica in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi della previgente normativa, ovvero per gli impianti che ottengono la qualifica di cui all’art. 4 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il coefficiente di gradazione D di cui all’allegato A e’ posto pari a 1, fatti salvi i rifacimenti totali di impianti idroelettrici installati come parte integrante delle reti di acquedotti, per cui si assume D = 0,7.
7. Il decreto ministeriale 24 ottobre 2005 del Ministro delle attivita’ produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e’ abrogato.
8. Restano fermi gli effetti dispiegati e i diritti acquisiti a seguito dell’applicazione del decreto di cui al comma 7.
9. Ogni riferimento al decreto abrogato con il comma 7 si intende come riferimento al presente decreto.
10. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Meccanismi incentivanti
Articolo 4 - Procedura di qualifica
Articolo 5 - Biomasse da filiera
Articolo 6 - Cumulabilità degli incentivi
Articolo 7 - Garanzia di origine
Articolo 8 - Quantificazione dell’energia soggetta all’obbligo
Articolo 9 - Impianti aventi diritto ai certificati verdi
Articolo 10 - Periodo di diritto ai certificati verdi
Articolo 11 - Modalità di rilascio dei certificati verdi
Articolo 12 - Contrattazione dei certificati verdi
Articolo 13 - Verifica annuale di adempimento all’obbligo
Articolo 14 - Disposizioni al GSE sulla compra-vendita di certificati verdi
Articolo 15 - Disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008
Articolo 16 - Modalità di erogazione della tariffa fissa onnicomprensiva
Articolo 17 - Scambio sul posto
Articolo 18 - Controlli, monitoraggio e bollettino annuale
Articolo 19 - Procedure tecniche per l’espletamento delle funzioni assegnate al GSE e disposizioni in materia di impianti ibridi
Articolo 20 - Compiti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
Articolo 21 - Disposizioni transitorie e finali
Allegato A - Determinazione della energia elettrica incentivata ai fini dell'emissione dei certificati verdi o della tariffa onnicomprensiva

Sorry. No data so far.