Decreto Ministero dello sviluppo economico 18/12/2008
Articolo 21
Disposizioni transitorie e finali
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Disposizioni transitorie e finali
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 144, della legge finanziaria 2008,
l’immissione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti
alimentati da fonti rinnovabili nel sistema elettrico continua ad
essere regolata sulla base dell’art. 13 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, con le modalita’ e secondo le condizioni e i
provvedimenti attuativi ivi previsti.
2. I soggetti aventi diritto alla tariffa fissa onnicomprensiva di
cui all’art. 3, comma 2, che, nelle more dell’entrata in vigore del
presente decreto, hanno fatto richiesta dei certificati verdi di cui
all’art. 3, comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto possono optare per la tariffa fissa
omnicomprensiva. In tal caso, la durata del periodo di validita’
della tariffa fissa omnicomprensiva e’ ridotta del periodo a cui e’
riferita la produzione incentivata che percepisce i certificati
verdi.
3. I soggetti di cui al comma 2, che non hanno fatto richiesta dei
certificati verdi e che nelle more dell’entrata in vigore del
presente decreto hanno chiesto il ritiro dell’energia ai sensi
dell’art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, hanno diritto alla tariffa fissa onnicomprensiva a partire dalla
data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto. A tal fine,
il GSE opera conguagli sulla tariffa applicata.
4. Nelle more dell’emanazione dei decreti di cui all’art. 2, comma
150, lettere b) e c) della legge finanziaria 2008, gli impianti
alimentati da biomassa vengono incentivati secondo le modalita’ di
cui al presente decreto.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, il coefficiente di
gradazione D di cui all’allegato A e’ posto pari a 0,9, fatti salvi i
rifacimenti totali di impianti idroelettrici installati come parte
integrante delle reti di acquedotti, per cui si assume D = 0,65.
6. Per gli impianti aventi diritto ad accedere ai meccanismi
incentivanti di cui all’art. 3, che abbiano ottenuto la qualifica in
data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto
ai sensi della previgente normativa, ovvero per gli impianti che
ottengono la qualifica di cui all’art. 4 entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, il coefficiente di
gradazione D di cui all’allegato A e’ posto pari a 1, fatti salvi i
rifacimenti totali di impianti idroelettrici installati come parte
integrante delle reti di acquedotti, per cui si assume D = 0,7.
7. Il decreto ministeriale 24 ottobre 2005 del Ministro delle
attivita’ produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e’ abrogato.
8. Restano fermi gli effetti dispiegati e i diritti acquisiti a
seguito dell’applicazione del decreto di cui al comma 7.
9. Ogni riferimento al decreto abrogato con il comma 7 si intende
come riferimento al presente decreto.
10. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Meccanismi incentivanti
Articolo 4 - Procedura di qualifica
Articolo 5 - Biomasse da filiera
Articolo 6 - Cumulabilità degli incentivi
Articolo 7 - Garanzia di origine
Articolo 8 - Quantificazione dellenergia soggetta allobbligo
Articolo 9 - Impianti aventi diritto ai certificati verdi
Articolo 10 - Periodo di diritto ai certificati verdi
Articolo 11 - Modalità di rilascio dei certificati verdi
Articolo 12 - Contrattazione dei certificati verdi
Articolo 13 - Verifica annuale di adempimento allobbligo
Articolo 14 - Disposizioni al GSE sulla compra-vendita di certificati verdi
Articolo 15 - Disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008
Articolo 16 - Modalità di erogazione della tariffa fissa onnicomprensiva
Articolo 17 - Scambio sul posto
Articolo 18 - Controlli, monitoraggio e bollettino annuale
Articolo 19 - Procedure tecniche per lespletamento delle funzioni assegnate al GSE e disposizioni in materia di impianti ibridi
Articolo 20 - Compiti dellAutorità per lenergia elettrica e il gas
Articolo 21 - Disposizioni transitorie e finali
Allegato A - Determinazione della energia elettrica incentivata ai fini dell'emissione dei certificati verdi o della tariffa onnicomprensiva
