Articolo Normativa

Decreto Ministero dello sviluppo economico 18/12/2008

Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Articolo 3

Meccanismi incentivanti

TITOLO I - NORME GENERALI

Meccanismi incentivanti

1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili, con esclusione della fonte solare, e’ incentivata mediante il rilascio dei certificati verdi di cui al titolo II del presente decreto, alle condizioni e secondo le modalita’ ivi previste. La produzione di energia elettrica mediante gli impianti di cui all’art. 9, comma 2, continua a beneficare dei certificati verdi secondo le modalita’ e alle condizioni ivi richiamate.
2. L’energia elettrica immessa in rete, prodotta mediante impianti eolici di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW e mediante impianti alimentati da altre fonti rinnovabili, con esclusione della fonte solare, di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma I e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa
onnicomprensiva di entita’ variabile alle condizioni e secondo le modalita’ di cui al titolo III del presente decreto.
3. Ai fini’ dell’accesso ad entrambi i meccanismi di incentivazione di cui ai commi I e 2, il GSE provvede a qualificare gli impianti e determinare l’energia elettrica incentivata e, con le modalita’ e alle condizioni richiamate al titolo II e al titolo III del presente decreto, il numero dei certificati verdi ovvero la tariffa fissa onnicomprensiva cui si ha diritto.
4. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 15, comma 2, la produzione di energia elettrica mediante impianti da fonte solare e’ incentivata mediante i meccanismi di cui ai provvedimenti attuativi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 387/2003.
5. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, possono accedere al meccanismo di scambio sul posto alle condizioni e secondo le modalita’ di cui all’art. 17.
6. Il diritto di opzione tra i certificati verdi e la tariffa fissa e’ esercitato all’atto della prima richiesta al GSE della qualifica di cui all’art. 4. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 21, e’ consentito, prima della fine del periodo di incentivazione, un solo passaggio da un sistema incentivante all’altro; in tal caso, la durata del periodo di diritto al nuovo sistema incentivante e’ ridotta del periodo gia’ fruito con il precedente sistema.
7. Possono accedere ai meccanismi di cui ai precedenti commi esclusivamente gli impianti collegati alla rete elettrica aventi una potenza nominale media annua non inferiore a 1 kW.
8. Fermo restando quanto previsto all’art. 19, comma 2, per tutte le tipologie di rifiuto la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili, riconosciuta ai fini dell’accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente articolo, e’ derivata applicando le procedure di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 dicembre 2007.

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Meccanismi incentivanti
Articolo 4 - Procedura di qualifica
Articolo 5 - Biomasse da filiera
Articolo 6 - Cumulabilità degli incentivi
Articolo 7 - Garanzia di origine
Articolo 8 - Quantificazione dell’energia soggetta all’obbligo
Articolo 9 - Impianti aventi diritto ai certificati verdi
Articolo 10 - Periodo di diritto ai certificati verdi
Articolo 11 - Modalità di rilascio dei certificati verdi
Articolo 12 - Contrattazione dei certificati verdi
Articolo 13 - Verifica annuale di adempimento all’obbligo
Articolo 14 - Disposizioni al GSE sulla compra-vendita di certificati verdi
Articolo 15 - Disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008
Articolo 16 - Modalità di erogazione della tariffa fissa onnicomprensiva
Articolo 17 - Scambio sul posto
Articolo 18 - Controlli, monitoraggio e bollettino annuale
Articolo 19 - Procedure tecniche per l’espletamento delle funzioni assegnate al GSE e disposizioni in materia di impianti ibridi
Articolo 20 - Compiti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
Articolo 21 - Disposizioni transitorie e finali
Allegato A - Determinazione della energia elettrica incentivata ai fini dell'emissione dei certificati verdi o della tariffa onnicomprensiva

Sorry. No data so far.