Decreto Ministero dello sviluppo economico 18/12/2008
Articolo 6
Cumulabilità degli incentivi
TITOLO I - NORME GENERALI
Cumulabilità degli incentivi
1. La domanda del produttore volta a ottenere gli incentivi di cui
al presente decreto, per il primo anno e’ accompagnata da
dichiarazione giurata con la quale il produttore attesta di non
incorrere nel divieto di cumulo di incentivi di cui all’art. 18 del
decreto legislativo n. 387/2003. La domanda del produttore volta a
ottenere gli incentivi di cui al presente decreto per impianti
alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data
successiva al 31 dicembre 2008, per il primo anno e’ altresi’
accompagnata da dichiarazione giurata con la quale il produttore
attesta di non incorrere nel divieto di cumulo di incentivi di cui
all’art. 2, comma 152, della legge finanziaria 2008.
2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, la domanda
del produttore volta a ottenere i certificati verdi aggiuntivi di cui
all’art. 10, comma 2, per il primo degli ulteriori quattro anni, e’
accompagnata da dichiarazione giurata con la quale il produttore
attesta di non aver beneficiato di alcun incentivo pubblico in conto
capitale per la realizzazione dell’impianto per la cui produzione
energetica vengono richiesti i certificati verdi.
3. Ai sensi dell’art. 1, comma 382-quinquies della legge
finanziaria 2007, per gli impianti alimentati da biomasse di filiera,
i certificati verdi di cui al titolo II e la tariffa fissa
onnicomprensiva di cui al titolo III sono cumulabili con altri
incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione
anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell’investimento.
4. Ai fini dell’applicazione della cumulabilita’ di cui al comma 3,
e’ consentito l’uso di una percentuale massima pari al 20% di
biomasse non rientrante fra quelle di cui all’art. 1, comma 382,
della legge finanziaria 2007, fermo restando i coefficienti
applicabili all’energia elettrica imputabile alle diverse tipologie
di fonti utilizzate. A tal fine, il produttore rilascia al GSE
dichiarazione con la quale attesta che sara’ rispettata la suddetta
percentuale massima in riferimento alla produzione di tutti gli anni
di diritto all’ottenimento dei certificati verdi o della tariffa
fissa onnicomprensiva. Qualora, a seguito dei controlli effettuati
dal GSE ai sensi dell’art. 18 o a seguito della comunicazione resa
del produttore ai sensi del comma 5, sia verificato il mancato
rispetto della suddetta condizione, il diritto all’ottenimento dei
certificati verdi o alla tariffa fissa onnicomprensiva si intende
decaduto, a partire dal primo anno in cui si rileva il mancato
rispetto delle condizioni, sull’intera produzione e per l’intero
periodo residuo di diritto, in attuazione dell’art. 2, comma 152,
della legge finanziaria 2008.
5. Il produttore ha l’obbligo di comunicare eventuale variazioni a
quanto dichiarato in attuazione dei precedenti commi. Salvo diversa
comunicazione del produttore al GSE, le dichiarazioni di cui ai
precedenti commi si intendono tacitamente rinnovate per i successivi
anni di diritto al rilascio dei certificati verdi o della tariffa
fissa onnicomprensiva. Fatte salve le altre conseguenze disposte
dalla legge, la falsa dichiarazione o la mancata comunicazione
comportano la decadenza agli incentivi sull’intera produzione, a
partire dal primo anno in cui si rileva il mancato rispetto delle
condizioni, e per l’intero periodo residuo di diritto all’ottenimento
degli stessi.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Meccanismi incentivanti
Articolo 4 - Procedura di qualifica
Articolo 5 - Biomasse da filiera
Articolo 6 - Cumulabilità degli incentivi
Articolo 7 - Garanzia di origine
Articolo 8 - Quantificazione dellenergia soggetta allobbligo
Articolo 9 - Impianti aventi diritto ai certificati verdi
Articolo 10 - Periodo di diritto ai certificati verdi
Articolo 11 - Modalità di rilascio dei certificati verdi
Articolo 12 - Contrattazione dei certificati verdi
Articolo 13 - Verifica annuale di adempimento allobbligo
Articolo 14 - Disposizioni al GSE sulla compra-vendita di certificati verdi
Articolo 15 - Disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008
Articolo 16 - Modalità di erogazione della tariffa fissa onnicomprensiva
Articolo 17 - Scambio sul posto
Articolo 18 - Controlli, monitoraggio e bollettino annuale
Articolo 19 - Procedure tecniche per lespletamento delle funzioni assegnate al GSE e disposizioni in materia di impianti ibridi
Articolo 20 - Compiti dellAutorità per lenergia elettrica e il gas
Articolo 21 - Disposizioni transitorie e finali
Allegato A - Determinazione della energia elettrica incentivata ai fini dell'emissione dei certificati verdi o della tariffa onnicomprensiva
