Articolo Normativa

Decreto Ministero dello sviluppo economico 18/12/2008

Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Articolo 6

Cumulabilità degli incentivi

TITOLO I - NORME GENERALI

Cumulabilità degli incentivi

1. La domanda del produttore volta a ottenere gli incentivi di cui al presente decreto, per il primo anno e’ accompagnata da dichiarazione giurata con la quale il produttore attesta di non incorrere nel divieto di cumulo di incentivi di cui all’art. 18 del decreto legislativo n. 387/2003. La domanda del produttore volta a ottenere gli incentivi di cui al presente decreto per impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, per il primo anno e’ altresi’ accompagnata da dichiarazione giurata con la quale il produttore attesta di non incorrere nel divieto di cumulo di incentivi di cui all’art. 2, comma 152, della legge finanziaria 2008.
2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, la domanda del produttore volta a ottenere i certificati verdi aggiuntivi di cui all’art. 10, comma 2, per il primo degli ulteriori quattro anni, e’ accompagnata da dichiarazione giurata con la quale il produttore attesta di non aver beneficiato di alcun incentivo pubblico in conto capitale per la realizzazione dell’impianto per la cui produzione energetica vengono richiesti i certificati verdi.
3. Ai sensi dell’art. 1, comma 382-quinquies della legge finanziaria 2007, per gli impianti alimentati da biomasse di filiera, i certificati verdi di cui al titolo II e la tariffa fissa onnicomprensiva di cui al titolo III sono cumulabili con altri
incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell’investimento.
4. Ai fini dell’applicazione della cumulabilita’ di cui al comma 3, e’ consentito l’uso di una percentuale massima pari al 20% di biomasse non rientrante fra quelle di cui all’art. 1, comma 382, della legge finanziaria 2007, fermo restando i coefficienti applicabili all’energia elettrica imputabile alle diverse tipologie di fonti utilizzate. A tal fine, il produttore rilascia al GSE dichiarazione con la quale attesta che sara’ rispettata la suddetta percentuale massima in riferimento alla produzione di tutti gli anni di diritto all’ottenimento dei certificati verdi o della tariffa fissa onnicomprensiva. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal GSE ai sensi dell’art. 18 o a seguito della comunicazione resa del produttore ai sensi del comma 5, sia verificato il mancato rispetto della suddetta condizione, il diritto all’ottenimento dei certificati verdi o alla tariffa fissa onnicomprensiva si intende decaduto, a partire dal primo anno in cui si rileva il mancato rispetto delle condizioni, sull’intera produzione e per l’intero periodo residuo di diritto, in attuazione dell’art. 2, comma 152, della legge finanziaria 2008.
5. Il produttore ha l’obbligo di comunicare eventuale variazioni a quanto dichiarato in attuazione dei precedenti commi. Salvo diversa comunicazione del produttore al GSE, le dichiarazioni di cui ai precedenti commi si intendono tacitamente rinnovate per i successivi anni di diritto al rilascio dei certificati verdi o della tariffa fissa onnicomprensiva. Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, la falsa dichiarazione o la mancata comunicazione comportano la decadenza agli incentivi sull’intera produzione, a partire dal primo anno in cui si rileva il mancato rispetto delle condizioni, e per l’intero periodo residuo di diritto all’ottenimento degli stessi.

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Meccanismi incentivanti
Articolo 4 - Procedura di qualifica
Articolo 5 - Biomasse da filiera
Articolo 6 - Cumulabilità degli incentivi
Articolo 7 - Garanzia di origine
Articolo 8 - Quantificazione dell’energia soggetta all’obbligo
Articolo 9 - Impianti aventi diritto ai certificati verdi
Articolo 10 - Periodo di diritto ai certificati verdi
Articolo 11 - Modalità di rilascio dei certificati verdi
Articolo 12 - Contrattazione dei certificati verdi
Articolo 13 - Verifica annuale di adempimento all’obbligo
Articolo 14 - Disposizioni al GSE sulla compra-vendita di certificati verdi
Articolo 15 - Disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008
Articolo 16 - Modalità di erogazione della tariffa fissa onnicomprensiva
Articolo 17 - Scambio sul posto
Articolo 18 - Controlli, monitoraggio e bollettino annuale
Articolo 19 - Procedure tecniche per l’espletamento delle funzioni assegnate al GSE e disposizioni in materia di impianti ibridi
Articolo 20 - Compiti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
Articolo 21 - Disposizioni transitorie e finali
Allegato A - Determinazione della energia elettrica incentivata ai fini dell'emissione dei certificati verdi o della tariffa onnicomprensiva

Sorry. No data so far.