Decreto Ministero dello sviluppo economico 18/12/2008
Articolo 9
Impianti aventi diritto ai certificati verdi
TITOLO II - CERTIFICATI VERDI
Impianti aventi diritto ai certificati verdi
1. L’energia da immettere nel sistema elettrico nazionale per
adempiere all’art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, e all’art.
4 del decreto legislativo n. 387/2003, e’ prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili, ivi incluse le centrali ibride,
entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, potenziamento,
rifacimento totale o parziale, o riattivazione, in data successiva al
1 aprile 1999, anche destinati, in tutto o in parte,
all’autoproduzione.
2. L’energia di cui al comma 1 puo’ essere prodotta anche dai
seguenti impianti:
a) impianti termoelettrici entrati in esercizio prima del l aprile
1999 che, successivamente a tale data, operino come centrali ibride;
b) nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14 del decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, impianti di cogenerazione
abbinata al teleriscaldamento che hanno acquisito i diritti
all’ottenimento dei certificati verdi in applicazione del decreto
ministeriale 24 ottobre 2005 “altre produzioni”;
c) impianti, anche ibridi, alimentati da rifiuti non
biodegradabili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2006, che
hanno acquisito i diritti all’ottenimento dei certificati verdi a
seguito dell’applicazione della normativa vigente fino alla stessa
data.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Meccanismi incentivanti
Articolo 4 - Procedura di qualifica
Articolo 5 - Biomasse da filiera
Articolo 6 - Cumulabilità degli incentivi
Articolo 7 - Garanzia di origine
Articolo 8 - Quantificazione dellenergia soggetta allobbligo
Articolo 9 - Impianti aventi diritto ai certificati verdi
Articolo 10 - Periodo di diritto ai certificati verdi
Articolo 11 - Modalità di rilascio dei certificati verdi
Articolo 12 - Contrattazione dei certificati verdi
Articolo 13 - Verifica annuale di adempimento allobbligo
Articolo 14 - Disposizioni al GSE sulla compra-vendita di certificati verdi
Articolo 15 - Disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008
Articolo 16 - Modalità di erogazione della tariffa fissa onnicomprensiva
Articolo 17 - Scambio sul posto
Articolo 18 - Controlli, monitoraggio e bollettino annuale
Articolo 19 - Procedure tecniche per lespletamento delle funzioni assegnate al GSE e disposizioni in materia di impianti ibridi
Articolo 20 - Compiti dellAutorità per lenergia elettrica e il gas
Articolo 21 - Disposizioni transitorie e finali
Allegato A - Determinazione della energia elettrica incentivata ai fini dell'emissione dei certificati verdi o della tariffa onnicomprensiva
