Articolo Normativa

Decreto Ministero dello sviluppo economico 18/12/2008

Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Articolo 4

Procedura di qualifica

TITOLO I - NORME GENERALI

Procedura di qualifica

1. Il produttore che intenda accedere ad uno dei meccanismi incentivanti di cui all’art. 3, commi 1 e 2, presenta domanda al GSE per il riconoscimento ai suddetti impianti della relativa qualifica.
La domanda riporta:
a) soggetto produttore,
b) ubicazione dell’impianto,
c) fonte rinnovabile utilizzata,
d) tecnologia utilizzata,
e) potenza nominale dei motori primi,
f) potenza nominale media annua,
g) data di entrata in esercizio,
h) produzione annua netta ovvero producibilita’ attesa
i) producibilita’ aggiuntiva, o produzione media attesa,
l) quantificazione degli eventuali autoconsumi,
m) tipo di incentivazione richiesta.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 17, comma 5, la domanda di cui al comma I deve pervenire al GSE non oltre il termine di tre anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, pena l’inammissibilita’ agli incentivi, e deve essere corredata da:
a) una relazione tecnica contenente tutte le informazioni tecniche e documentali necessarie a valutare la corrispondenza della singola tipologia di intervento a quanto previsto dall’allegato A;
b) copia del progetto definitivo dell’impianto;
c) copia dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003. Per gli impianti aventi potenza nominale inferiore a quella di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 387/2003 in riferimento al secondo periodo dell’art. 12, comma 5, la domanda e’ corredata dalla copia della denuncia di inizio attivita’ di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni. Qualora trovi applicazione l’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la domanda e’ corredata da copia della comunicazione ivi prevista. Qualora trovi applicazione normativa regionale o locale ulteriormente semplificativa, la domanda e’ corredata della comunicazione dovuta ai sensi della medesima
normativa.
3. Il GSE valuta la domanda secondo i criteri indicati nell’allegato A determinando in via presuntiva l’energia elettrica incentivata. In tutti i casi, la domanda si ritiene accolta in mancanza di pronunciamento del GSE entro novanta giorni dal ricevimento.
4. I soggetti responsabili degli impianti comunicano al GSE, ogni variazione dei dati degli impianti stessi, ivi inclusi l’avvio dei lavori di nuova costruzione, potenziamento, riattivazione, rifacimento parziale o totale, e l’avvenuta entrata in esercizio.
5. La qualifica di cui al comma 1 cessa di validita’ qualora il soggetto che la detiene non comunichi al GSE l’avvenuto inizio dei’ lavori sull’impianto qualificato entro diciotto mesi dall’ottenimento della medesima qualifica, al netto di eventuali ritardi causati da provvedimenti disposti dalle competenti autorita’.
Fatte salve cause di forza maggiore o indipendenti dalla volonta’ del produttore intervenute durante i lavori sull’impianto qualificato, dichiarate dal produttore al GSE e da questo valutate tali, la qualifica cessa di validita’ anche nel caso in cui il soggetto che la detiene non comunichi al GSE l’avvenuta entrata in esercizio dell’intervento entro tre anni dall’inizio dei lavori ovvero, per i soli interventi di rifacimento e potenziamento, entro il periodo massimo per la conclusione dell’intervento cosi’ come indicato nell’allegato A.
6. I soggetti che richiedono la qualifica di un impianto a fonte rinnovabile devono corrispondere al GSE, contemporaneamente alla richiesta di qualifica, un contributo per le spese di istruttoria pari alla somma di una quota fissa, pari a 150 euro, piu’ una quota variabile sulla base della potenza come di seguito indicata:
a) 50 € per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 20 kW e non superiore a 200 kW;
b) 300 € per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;
c) 800 € per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 1 MW e non superiore a 10 MW;
d) 1200 € per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 10 MW.
7. Per gli impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento di cui all’art. 9, comma 2, lettera b) la produzione di energia elettrica incentivata e’ determinata applicando le procedure di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2005 “altre produzioni”.
8. Le regioni e le province delegate allo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica di cui all’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, possono richiedere al GSE, ai fini dell’ammissibilita’ degli impianti alla procedura di cui al medesimo art. 12, una valutazione circa la corrispondenza della fonte di alimentazione dell’impianto alla definizione di fonti energetiche rinnovabili, cosi’ come stabilita dall’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 387/2003.

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Meccanismi incentivanti
Articolo 4 - Procedura di qualifica
Articolo 5 - Biomasse da filiera
Articolo 6 - Cumulabilità degli incentivi
Articolo 7 - Garanzia di origine
Articolo 8 - Quantificazione dell’energia soggetta all’obbligo
Articolo 9 - Impianti aventi diritto ai certificati verdi
Articolo 10 - Periodo di diritto ai certificati verdi
Articolo 11 - Modalità di rilascio dei certificati verdi
Articolo 12 - Contrattazione dei certificati verdi
Articolo 13 - Verifica annuale di adempimento all’obbligo
Articolo 14 - Disposizioni al GSE sulla compra-vendita di certificati verdi
Articolo 15 - Disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008
Articolo 16 - Modalità di erogazione della tariffa fissa onnicomprensiva
Articolo 17 - Scambio sul posto
Articolo 18 - Controlli, monitoraggio e bollettino annuale
Articolo 19 - Procedure tecniche per l’espletamento delle funzioni assegnate al GSE e disposizioni in materia di impianti ibridi
Articolo 20 - Compiti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
Articolo 21 - Disposizioni transitorie e finali
Allegato A - Determinazione della energia elettrica incentivata ai fini dell'emissione dei certificati verdi o della tariffa onnicomprensiva

Sorry. No data so far.