Decreto Ministero dello sviluppo economico 18/12/2008
Articolo 4
Procedura di qualifica
TITOLO I - NORME GENERALI
Procedura di qualifica
1. Il produttore che intenda accedere ad uno dei meccanismi
incentivanti di cui all’art. 3, commi 1 e 2, presenta domanda al GSE
per il riconoscimento ai suddetti impianti della relativa qualifica.
La domanda riporta:
a) soggetto produttore,
b) ubicazione
dell’impianto,
c) fonte rinnovabile utilizzata,
d) tecnologia
utilizzata,
e) potenza nominale dei motori primi,
f) potenza nominale
media annua,
g) data di entrata in esercizio,
h) produzione annua
netta ovvero producibilita’ attesa
i) producibilita’ aggiuntiva, o
produzione media attesa,
l) quantificazione degli eventuali
autoconsumi,
m) tipo di incentivazione richiesta.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 17, comma 5, la domanda di
cui al comma I deve pervenire al GSE non oltre il termine di tre anni
dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, pena
l’inammissibilita’ agli incentivi, e deve essere corredata da:
a) una relazione tecnica contenente tutte le informazioni tecniche
e documentali necessarie a valutare la corrispondenza della singola
tipologia di intervento a quanto previsto dall’allegato A;
b) copia del progetto definitivo dell’impianto;
c) copia dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del decreto
legislativo n. 387/2003. Per gli impianti aventi potenza nominale
inferiore a quella di cui alla tabella A allegata al decreto
legislativo n. 387/2003 in riferimento al secondo periodo dell’art.
12, comma 5, la domanda e’ corredata dalla copia della denuncia di
inizio attivita’ di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e successive
modificazioni. Qualora trovi applicazione l’art. 11, comma 3, del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la domanda e’ corredata
da copia della comunicazione ivi prevista. Qualora trovi applicazione
normativa regionale o locale ulteriormente semplificativa, la domanda
e’ corredata della comunicazione dovuta ai sensi della medesima
normativa.
3. Il GSE valuta la domanda secondo i criteri indicati
nell’allegato A determinando in via presuntiva l’energia elettrica
incentivata. In tutti i casi, la domanda si ritiene accolta in
mancanza di pronunciamento del GSE entro novanta giorni dal
ricevimento.
4. I soggetti responsabili degli impianti comunicano al GSE, ogni
variazione dei dati degli impianti stessi, ivi inclusi l’avvio dei
lavori di nuova costruzione, potenziamento, riattivazione,
rifacimento parziale o totale, e l’avvenuta entrata in esercizio.
5. La qualifica di cui al comma 1 cessa di validita’ qualora il
soggetto che la detiene non comunichi al GSE l’avvenuto inizio dei’
lavori sull’impianto qualificato entro diciotto mesi dall’ottenimento
della medesima qualifica, al netto di eventuali ritardi causati da
provvedimenti disposti dalle competenti autorita’.
Fatte salve cause di forza maggiore o indipendenti dalla volonta’
del produttore intervenute durante i lavori sull’impianto
qualificato, dichiarate dal produttore al GSE e da questo valutate
tali, la qualifica cessa di validita’ anche nel caso in cui il
soggetto che la detiene non comunichi al GSE l’avvenuta entrata in
esercizio dell’intervento entro tre anni dall’inizio dei lavori
ovvero, per i soli interventi di rifacimento e potenziamento, entro
il periodo massimo per la conclusione dell’intervento cosi’ come
indicato nell’allegato A.
6. I soggetti che richiedono la qualifica di un impianto a fonte
rinnovabile devono corrispondere al GSE, contemporaneamente alla
richiesta di qualifica, un contributo per le spese di istruttoria
pari alla somma di una quota fissa, pari a 150 euro, piu’ una quota
variabile sulla base della potenza come di seguito indicata:
a) 50 € per richiesta di qualifica per gli impianti di
potenza nominale media annua superiore a 20 kW e non superiore a 200
kW;
b) 300 € per richiesta di qualifica per gli impianti di
potenza nominale media annua superiore a 200 kW e non superiore a 1
MW;
c) 800 € per richiesta di qualifica per gli impianti di
potenza nominale media annua superiore a 1 MW e non superiore a 10
MW;
d) 1200 € per richiesta di qualifica per gli impianti di
potenza nominale media annua superiore a 10 MW.
7. Per gli impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento
di cui all’art. 9, comma 2, lettera b) la produzione di energia
elettrica incentivata e’ determinata applicando le procedure di cui
al decreto ministeriale 24 ottobre 2005 “altre produzioni”.
8. Le regioni e le province delegate allo svolgimento del
procedimento di autorizzazione unica di cui all’art. 12 del decreto
legislativo n. 387/2003, possono richiedere al GSE, ai fini
dell’ammissibilita’ degli impianti alla procedura di cui al medesimo
art. 12, una valutazione circa la corrispondenza della fonte di
alimentazione dell’impianto alla definizione di fonti energetiche
rinnovabili, cosi’ come stabilita dall’art. 2, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo n. 387/2003.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Meccanismi incentivanti
Articolo 4 - Procedura di qualifica
Articolo 5 - Biomasse da filiera
Articolo 6 - Cumulabilità degli incentivi
Articolo 7 - Garanzia di origine
Articolo 8 - Quantificazione dellenergia soggetta allobbligo
Articolo 9 - Impianti aventi diritto ai certificati verdi
Articolo 10 - Periodo di diritto ai certificati verdi
Articolo 11 - Modalità di rilascio dei certificati verdi
Articolo 12 - Contrattazione dei certificati verdi
Articolo 13 - Verifica annuale di adempimento allobbligo
Articolo 14 - Disposizioni al GSE sulla compra-vendita di certificati verdi
Articolo 15 - Disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008
Articolo 16 - Modalità di erogazione della tariffa fissa onnicomprensiva
Articolo 17 - Scambio sul posto
Articolo 18 - Controlli, monitoraggio e bollettino annuale
Articolo 19 - Procedure tecniche per lespletamento delle funzioni assegnate al GSE e disposizioni in materia di impianti ibridi
Articolo 20 - Compiti dellAutorità per lenergia elettrica e il gas
Articolo 21 - Disposizioni transitorie e finali
Allegato A - Determinazione della energia elettrica incentivata ai fini dell'emissione dei certificati verdi o della tariffa onnicomprensiva
