Decreto Ministero dello sviluppo economico 18/12/2008
Articolo 13
Verifica annuale di adempimento allobbligo
TITOLO II - CERTIFICATI VERDI
Verifica annuale di adempimento all’obbligo
1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, i soggetti di cui all’art. 8,
comma 1, trasmettono al GSE contestualmente all’autocertificazione di
cui al medesimo articolo, certificati verdi equivalenti all’obbligo
di immissione che compete loro ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 2 del
decreto legislativo n. 79/1999, e dell’art. 4, comma 1, del decreto
legislativo n. 387/2003, tenuto conto di quanto disposto all’art. 20,
comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 387/2003.
2. Il GSE, sulla base dell’autocertificazione di cui all’art. 8,
comma 1, ricevuta l’anno precedente, dei certificati verdi ricevuti e
di ogni altro dato in suo possesso, effettua la verifica,
relativamente all’anno precedente, di ottemperanza all’obbligo di cui
al comma 1, tenendo conto di quanto stabilito dall’art. 14, comma 3,
del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, ed annulla i relativi
certificati. La verifica si intende con esito positivo se il valore
dei certificati verdi trasmessi dal soggetto medesimo, uguaglia o
supera il valore della quota d’obbligo in capo al soggetto stesso,
come definito al comma 2 dell’art. 11 del decreto legislativo n.
79/1999, e al comma 1 dell’art. 4 del decreto legislativo n.
387/2003. L’esito della verifica e’ notificato agli interessati entro
il 30 aprile di ciascun anno.
3. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 2, il
soggetto obbligato compensa entro trenta giorni la differenza
evidenziata dalla medesima, tramite acquisto sul mercato di cui
all’art. 12 ed invio al GSE dei certificati verdi necessari, o
tramite acquisto e conseguente annullamento dei certificati verdi
emessi dal Gestore medesimo ai sensi dell’art. 14.
4. In caso di mancato adempimento, il GSE comunica all’Autorita’
per l’energia elettrica e il gas i nominativi dei soggetti
inadempienti e l’entita’ delle inadempienze ai fini dell’applicazione
delle sanzioni di cui all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo n.
387/2003.
5. Il GSE trasmette annualmente ai Ministeri dello sviluppo
economico e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
l’elenco completo dei soggetti inadempienti di cui al comma 4 e
l’entita’ delle inadempienze di ciascuno di essi. L’Autorita’ per
l’energia elettrica ed il gas, con identica cadenza annuale,
trasmette ai Ministeri dello sviluppo economico e dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare l’entita’ delle sanzioni
comminate ai singoli soggetti inadempienti. I Ministri dello sviluppo
economico e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sulla base degli elementi risultanti dalle comunicazioni del GSE e
dell’Autorita’ per l’energia elettrica ed il gas, possono adottare,
ove lo ritengano opportuno, ulteriori, idonee iniziative che tengano
conto dell’entita’ complessiva delle inadempienze, della congruita’
delle sanzioni comminate e del grado di raggiungimento degli
obiettivi connessi agli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili
assunti a livello nazionale e comunitario, nonche’ degli impegni di
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra assunti in sede
comunitaria ed internazionale in applicazione del protocollo di
Kyoto.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Meccanismi incentivanti
Articolo 4 - Procedura di qualifica
Articolo 5 - Biomasse da filiera
Articolo 6 - Cumulabilità degli incentivi
Articolo 7 - Garanzia di origine
Articolo 8 - Quantificazione dellenergia soggetta allobbligo
Articolo 9 - Impianti aventi diritto ai certificati verdi
Articolo 10 - Periodo di diritto ai certificati verdi
Articolo 11 - Modalità di rilascio dei certificati verdi
Articolo 12 - Contrattazione dei certificati verdi
Articolo 13 - Verifica annuale di adempimento allobbligo
Articolo 14 - Disposizioni al GSE sulla compra-vendita di certificati verdi
Articolo 15 - Disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008
Articolo 16 - Modalità di erogazione della tariffa fissa onnicomprensiva
Articolo 17 - Scambio sul posto
Articolo 18 - Controlli, monitoraggio e bollettino annuale
Articolo 19 - Procedure tecniche per lespletamento delle funzioni assegnate al GSE e disposizioni in materia di impianti ibridi
Articolo 20 - Compiti dellAutorità per lenergia elettrica e il gas
Articolo 21 - Disposizioni transitorie e finali
Allegato A - Determinazione della energia elettrica incentivata ai fini dell'emissione dei certificati verdi o della tariffa onnicomprensiva
