Decreto Ministero dello sviluppo economico 18/12/2008
Articolo 5
Biomasse da filiera
TITOLO I - NORME GENERALI
Biomasse da filiera
1. Nei casi di produzione di energia elettrica da biomasse da
filiera negli impianti di cui all’art. 1, comma 382, della legge
finanziaria 2007, ai fini dell’applicazione del coefficiente
moltiplicativo di cui all’art. 1, comma 382-quater, della legge
finanziaria 2007 e della tariffa onnicomprensiva di cui all’art.
382-ter, della medesima legge, si applica il decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, di cui all’art. 1, comma
382-septies, della medesima legge finanziaria 2007.
Il GSE applica il coefficiente moltiplicativo di cui al comma 1,
esclusivamente in riferimento all’energia elettrica incentivata
riferita all’anno precedente, attraverso l’emissione dei certificati
verdi a consuntivo di cui all’art. 11, comma 1, lettera a). E’ fatta
salva la facolta’ del produttore di richiedere il rilascio di
certificati verdi a preventivo di cui all’art. 11, comma 1, lettera
b), applicando il coefficiente di cui alla riga 6 della tabella 2
allegata alla legge finanziaria 2008. In tal caso, qualora nell’anno
di riferimento l’impianto dimostri di aver utilizzato biomassa da
filiera nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto e
di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
attuativo dell’art. 1, comma 382-septies, della medesima legge
finanziaria 2007, il GSE emette a saldo certificati verdi aggiuntivi
applicando il coefficiente moltiplicativo di cui al comma 1.
3. Il coefficiente moltiplicativo e la tariffa onnicomprensiva di
cui al comma 1, si applicano anche alle centrali che utilizzano
tipologie di fonti diverse dalle biomasse di filiera, ivi incluse le
centrali ibride, limitatamente alla sola quota di energia elettrica
incentivata imputabile alle biomasse da filiera.
4. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al comma 1, il GSE
applica anche all’energia elettrica incentivata prodotta da biomassa
da filiera, il coefficiente di cui alla riga 6 della tabella 2
allegata alla legge finanziaria 2008 e la tariffa fissa
onnicomprensiva di cui alla riga 6 della tabella 3 allegata alla
medesima legge.
5. Successivamente all’entrata in vigore del decreto di cui al
comma 1, il GSE eroga eventuali conguagli, ovvero emette certificati
verdi aggiuntivi, in applicazione del coefficiente moltiplicativo e
della tariffa fissa stabilite per le biomasse da filiera,
esclusivamente per gli impianti per cui il produttore sia in grado di
comprovare la rispondenza delle biomasse utilizzate nel periodo
intercorrente tra la data di entrata in esercizio commerciale
dell’impianto e la data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 1, secondo quanto stabilito dal medesimo decreto.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Meccanismi incentivanti
Articolo 4 - Procedura di qualifica
Articolo 5 - Biomasse da filiera
Articolo 6 - Cumulabilità degli incentivi
Articolo 7 - Garanzia di origine
Articolo 8 - Quantificazione dellenergia soggetta allobbligo
Articolo 9 - Impianti aventi diritto ai certificati verdi
Articolo 10 - Periodo di diritto ai certificati verdi
Articolo 11 - Modalità di rilascio dei certificati verdi
Articolo 12 - Contrattazione dei certificati verdi
Articolo 13 - Verifica annuale di adempimento allobbligo
Articolo 14 - Disposizioni al GSE sulla compra-vendita di certificati verdi
Articolo 15 - Disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008
Articolo 16 - Modalità di erogazione della tariffa fissa onnicomprensiva
Articolo 17 - Scambio sul posto
Articolo 18 - Controlli, monitoraggio e bollettino annuale
Articolo 19 - Procedure tecniche per lespletamento delle funzioni assegnate al GSE e disposizioni in materia di impianti ibridi
Articolo 20 - Compiti dellAutorità per lenergia elettrica e il gas
Articolo 21 - Disposizioni transitorie e finali
Allegato A - Determinazione della energia elettrica incentivata ai fini dell'emissione dei certificati verdi o della tariffa onnicomprensiva
