Decreto Ministero dello sviluppo economico 18/12/2008
Articolo 17
Scambio sul posto
TITOLO III - TARIFFA FISSA OMNICOMPRENSIVAE SCAMBIO SUL POSTO
Scambio sul posto
1. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale
media annua non superiore a 20 kW e gli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre
2007, di potenza nominale media annua superiore a 20 kW e non
superiore a 200 kW, possono accedere, a seguito dell’emanazione dei
provvedimenti di cui all’art. 20, comma 1, al meccanismo dello
scambio sul posto, fatti salvi i diritti di officina elettrica.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, gli impianti che
immettono la propria produzione di energia nel sistema elettrico
secondo le modalita’ di cui all’art. 13 del decreto legislativo n.
387/2003 ai fini dell’ottenimento della tariffa fissa
onnicomprensiva, non hanno accesso al meccanismo dello scambio sul
posto.
3. E’ consentito avvalersi del meccanismo dello scambio sul posto
anche collegando ad un medesimo punto di connessione diverse
tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili ovvero
cogenerativi ad alto rendimento la cui potenza nominale media annua
complessiva non risulti superiore a 200 kW.
4. Gli impianti fotovoltaici che beneficiano degli incentivi alla
produzione di energia elettrica in applicazione dei provvedimenti
attuativi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 387/2003, possono
simultaneamente accedere al meccanismo dello scambio sul posto.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, e’ consentito il
passaggio dal sistema dello scambio sul posto al sistema della
tariffa fissa onnicomprensiva. In tal caso, il produttore presenta al
GSE la richiesta di qualifica di cui all’art. 4. Il periodo di
incentivazione e’ conseguentemente ridotto del periodo intercorrente
tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio
commerciale, comunicata dal produttore al GSE in seguito
all’accoglimento della suddetta richiesta di qualifica.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Meccanismi incentivanti
Articolo 4 - Procedura di qualifica
Articolo 5 - Biomasse da filiera
Articolo 6 - Cumulabilità degli incentivi
Articolo 7 - Garanzia di origine
Articolo 8 - Quantificazione dellenergia soggetta allobbligo
Articolo 9 - Impianti aventi diritto ai certificati verdi
Articolo 10 - Periodo di diritto ai certificati verdi
Articolo 11 - Modalità di rilascio dei certificati verdi
Articolo 12 - Contrattazione dei certificati verdi
Articolo 13 - Verifica annuale di adempimento allobbligo
Articolo 14 - Disposizioni al GSE sulla compra-vendita di certificati verdi
Articolo 15 - Disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008
Articolo 16 - Modalità di erogazione della tariffa fissa onnicomprensiva
Articolo 17 - Scambio sul posto
Articolo 18 - Controlli, monitoraggio e bollettino annuale
Articolo 19 - Procedure tecniche per lespletamento delle funzioni assegnate al GSE e disposizioni in materia di impianti ibridi
Articolo 20 - Compiti dellAutorità per lenergia elettrica e il gas
Articolo 21 - Disposizioni transitorie e finali
Allegato A - Determinazione della energia elettrica incentivata ai fini dell'emissione dei certificati verdi o della tariffa onnicomprensiva
