Decreto Ministero dello sviluppo economico 18/12/2008
Articolo 7
Garanzia di origine
TITOLO I - NORME GENERALI
Garanzia di origine
1. La garanzia di origine di cui all’art. 11 del decreto
legislativo n. 387/2003, viene rilasciata su richiesta del produttore
previa identificazione tecnica dei medesimi impianti. La domanda,
corredata da una relazione tecnica descrittiva dell’impianto, e’
inoltrata dal produttore al GSE, e riporta:
a) soggetto produttore,
b) ubicazione dell’impianto,
c) fonte rinnovabile utilizzata,
d)
tecnologia utilizzata,
e) potenza nominale dei motori primi e potenza
nominale media annua,
f) data di entrata in esercizio,
g) produzione
netta o produzione imputabile in ciascun mese dell’anno precedente,
h) l’importo e il tipo di eventuali incentivi concessi a favore
dell’impianto.
La domanda di identificazione tecnica si ritiene
accolta in mancanza di pronunciamento del GSE entro sessanta giorni
dalla data di ricevimento.
2. Ai fini del rilascio della garanzia d’origine di cui al comma 1,
il GSE definisce una procedura semplificata per gli impianti gia’ in
possesso della qualifica di cui all’art. 4.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Meccanismi incentivanti
Articolo 4 - Procedura di qualifica
Articolo 5 - Biomasse da filiera
Articolo 6 - Cumulabilità degli incentivi
Articolo 7 - Garanzia di origine
Articolo 8 - Quantificazione dellenergia soggetta allobbligo
Articolo 9 - Impianti aventi diritto ai certificati verdi
Articolo 10 - Periodo di diritto ai certificati verdi
Articolo 11 - Modalità di rilascio dei certificati verdi
Articolo 12 - Contrattazione dei certificati verdi
Articolo 13 - Verifica annuale di adempimento allobbligo
Articolo 14 - Disposizioni al GSE sulla compra-vendita di certificati verdi
Articolo 15 - Disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008
Articolo 16 - Modalità di erogazione della tariffa fissa onnicomprensiva
Articolo 17 - Scambio sul posto
Articolo 18 - Controlli, monitoraggio e bollettino annuale
Articolo 19 - Procedure tecniche per lespletamento delle funzioni assegnate al GSE e disposizioni in materia di impianti ibridi
Articolo 20 - Compiti dellAutorità per lenergia elettrica e il gas
Articolo 21 - Disposizioni transitorie e finali
Allegato A - Determinazione della energia elettrica incentivata ai fini dell'emissione dei certificati verdi o della tariffa onnicomprensiva
