Decreto Ministero dello sviluppo economico 18/12/2008
Articolo 2
Definizioni
TITOLO I - NORME GENERALI
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni riportate
all’art. 2 del decreto legislativo n. 79/1999, escluso il comma 15,
nonche’ le definizioni riportate all’art. 2 del decreto legislativo
n. 387/2003, come di seguito integrate:
a) energia elettrica incentivata e’ la quantita’ di energia
elettrica avente diritto agli incentivi di cui al presente decreto.
L’energia elettrica incentivata, determinata dal GSE secondo le
modalita’ dettagliate nell’allegato A, e’ stimata in via presuntiva
nella fase di qualifica dell’impianto e riconosciuta successivamente
in funzione della produzione annua netta o, in acconto, in funzione
della producibilita’ attesa ai fini del rilascio dei certificati
verdi, ovvero in funzione dell’energia immessa nel sistema elettrico
per l’attribuzione della tariffa fissa onnicomprensiva;
b) produzione media di un impianto e’ la media aritmetica dei
valori della produzione annua netta, espressa in MWh effettivamente
realizzata negli ultimi cinque anni solari, al netto di eventuali
periodi di fermata dell’impianto eccedenti le ordinarie esigenze
manutentive;
c) producibilita’ attesa e’ la produzione annua netta ottenibile
dall’impianto, espressa in MWh, valutata in base ai dati storici di
produzione e, nel caso di potenziamento, rifacimento totale o
parziale, o nuova costruzione, in base ai dati di progetto relativi
all’intervento effettuato;
d) producibilita’ aggiuntiva di un impianto e’ l’aumento di
produzione annua netta, espressa in MWh, rispetto alla produzione
media prima dell’intervento, di cui alla lettera b), atteso od
ottenuto a seguito di un potenziamento;
e) produzione annua lorda di un impianto e’ la somma delle
quantita’ di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori
interessati, come risultante dalla misura ai morsetti di uscita dei
generatori elettrici e comunicata, ove previsto, all’Ufficio tecnico
di finanza;
f) produzione annua netta di un impianto, espressa in MWh, e’ la
produzione annua lorda diminuita dell’energia elettrica assorbita dai
servizi ausiliari e delle perdite nei trasformatori principali e
delle perdite di linea fino al punto di consegna dell’energia alla
rete elettrica con obbligo di connessione di terzi; l’energia
elettrica assorbita dai servizi ausiliari, le perdite di linea e le
perdite nei trasformatori principali sono valutate dal GSE
nell’ambito della qualifica di cui all’art. 4 come risultante dalle
misure elettriche oppure come quota forfettaria della produzione
lorda;
g) potenziamento o ripotenziamento e’ l’intervento tecnologico
eseguito su un impianto in conformita’ all’allegato A e tale da
consentire una producibilita’ aggiuntiva dell’impianto medesimo, di
cui alla lettera d);
h) rifacimento totale e’ l’intervento impiantistico-tecnologico
eseguito su un impianto esistente alimentato da fonti rinnovabili,
eseguito in conformita’ all’allegato A;
i) rifacimento parziale e’ l’intervento su impianti idroelettrici,
geotermoelettrici e a biomasse eseguito in conformita’ all’allegato
A;
l) riattivazione e’ la messa in servizio di un impianto dismesso
da oltre cinque anni, come risultante dalla documentazione presentata
all’Ufficio tecnico di finanza (chiusura dell’officina elettrica o
dichiarazione di produzione nulla per cinque anni consecutivi), o
dalla dismissione ai sensi dell’art. 1-quinquies, comma 1, della
legge 27 ottobre 2003, n. 290, ove previsto;
m) data di entrata in esercizio di un impianto e’ la data in cui
si effettua il primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il
sistema elettrico, anche a seguito di potenziamento, rifacimento,
totale o parziale, o riattivazione;
n) data di entrata in esercizio commerciale di un impianto e’ la
data, comunicata dal produttore al GSE e all’Ufficio tecnico di
finanza, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di
incentivazione;
o) data di autorizzazione della produzione di energia elettrica
mediante gli impianti alimentati da biomasse da filiera di cui
all’art. 1, comma 382 della legge finanziaria 2007, e’ la data in cui
avviene la prima cessione di energia elettrica alla rete e coincide
con la data di entrata in esercizio dell’impianto di cui alla lettera
m);
p) periodo di avviamento e collaudo e’ il periodo, comunque non
superiore a diciotto mesi, intercorrente tra la data di entrata in
esercizio di un impianto, di cui alla lettera m), e la data di
entrata in esercizio commerciale del medesimo impianto, di cui alla
lettera n);
q) biomasse da filiera sono le biomasse e il biogas derivanti da
prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i
sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti
quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27
maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioe’ ottenuti entro un
raggio di 70 chilometri dall’impianto che li utilizza per produrre
energia elettrica, di cui all’art. 382 della legge finanziaria 2007;
r) potenza attiva nominale di un generatore e’ la massima potenza
attiva espressa in MW determinata moltiplicando la potenza apparente
nominale in MVA per il fattore di potenza nominale riportati sui dati
di targa del generatore medesimo;
s) potenza attiva nominale di un impianto e’ la somma, espressa in
MW, delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono
l’impianto;
t) potenza nominale media annua di un impianto e’:
per gli impianti idroelettrici, la potenza nominale di
concessione di derivazione d’acqua, tenendo conto della decurtazione
conseguente all’applicazione del deflusso minimo vitale;
per gli altri impianti, la potenza attiva nominale di impianto;
u) potenza apparente nominale di un generatore e’ il dato di
potenza espresso in MVA riportato sui dati di targa del generatore
medesimo;
v) GSE e’ il gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a., gia’
Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 e di
cui all’art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n.
387/2003;
z) CTI e’ il Comitato termotecnica Italiano, ente federato UNI,
riconosciuto con D.D. del Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato del 4 giugno 1999.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Meccanismi incentivanti
Articolo 4 - Procedura di qualifica
Articolo 5 - Biomasse da filiera
Articolo 6 - Cumulabilità degli incentivi
Articolo 7 - Garanzia di origine
Articolo 8 - Quantificazione dellenergia soggetta allobbligo
Articolo 9 - Impianti aventi diritto ai certificati verdi
Articolo 10 - Periodo di diritto ai certificati verdi
Articolo 11 - Modalità di rilascio dei certificati verdi
Articolo 12 - Contrattazione dei certificati verdi
Articolo 13 - Verifica annuale di adempimento allobbligo
Articolo 14 - Disposizioni al GSE sulla compra-vendita di certificati verdi
Articolo 15 - Disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008
Articolo 16 - Modalità di erogazione della tariffa fissa onnicomprensiva
Articolo 17 - Scambio sul posto
Articolo 18 - Controlli, monitoraggio e bollettino annuale
Articolo 19 - Procedure tecniche per lespletamento delle funzioni assegnate al GSE e disposizioni in materia di impianti ibridi
Articolo 20 - Compiti dellAutorità per lenergia elettrica e il gas
Articolo 21 - Disposizioni transitorie e finali
Allegato A - Determinazione della energia elettrica incentivata ai fini dell'emissione dei certificati verdi o della tariffa onnicomprensiva
