Articolo Normativa

Decreto Ministero dello sviluppo economico 18/12/2008

Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Articolo 2

Definizioni

TITOLO I - NORME GENERALI

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni riportate all’art. 2 del decreto legislativo n. 79/1999, escluso il comma 15, nonche’ le definizioni riportate all’art. 2 del decreto legislativo n. 387/2003, come di seguito integrate:
a) energia elettrica incentivata e’ la quantita’ di energia elettrica avente diritto agli incentivi di cui al presente decreto.
L’energia elettrica incentivata, determinata dal GSE secondo le modalita’ dettagliate nell’allegato A, e’ stimata in via presuntiva nella fase di qualifica dell’impianto e riconosciuta successivamente in funzione della produzione annua netta o, in acconto, in funzione della producibilita’ attesa ai fini del rilascio dei certificati verdi, ovvero in funzione dell’energia immessa nel sistema elettrico per l’attribuzione della tariffa fissa onnicomprensiva;
b) produzione media di un impianto e’ la media aritmetica dei valori della produzione annua netta, espressa in MWh effettivamente realizzata negli ultimi cinque anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell’impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;
c) producibilita’ attesa e’ la produzione annua netta ottenibile dall’impianto, espressa in MWh, valutata in base ai dati storici di produzione e, nel caso di potenziamento, rifacimento totale o parziale, o nuova costruzione, in base ai dati di progetto relativi all’intervento effettuato;
d) producibilita’ aggiuntiva di un impianto e’ l’aumento di produzione annua netta, espressa in MWh, rispetto alla produzione media prima dell’intervento, di cui alla lettera b), atteso od ottenuto a seguito di un potenziamento;
e) produzione annua lorda di un impianto e’ la somma delle quantita’ di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori interessati, come risultante dalla misura ai morsetti di uscita dei generatori elettrici e comunicata, ove previsto, all’Ufficio tecnico di finanza;
f) produzione annua netta di un impianto, espressa in MWh, e’ la produzione annua lorda diminuita dell’energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari e delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell’energia alla rete elettrica con obbligo di connessione di terzi; l’energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari, le perdite di linea e le perdite nei trasformatori principali sono valutate dal GSE nell’ambito della qualifica di cui all’art. 4 come risultante dalle misure elettriche oppure come quota forfettaria della produzione lorda;
g) potenziamento o ripotenziamento e’ l’intervento tecnologico eseguito su un impianto in conformita’ all’allegato A e tale da consentire una producibilita’ aggiuntiva dell’impianto medesimo, di cui alla lettera d);
h) rifacimento totale e’ l’intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto esistente alimentato da fonti rinnovabili, eseguito in conformita’ all’allegato A;
i) rifacimento parziale e’ l’intervento su impianti idroelettrici, geotermoelettrici e a biomasse eseguito in conformita’ all’allegato A;
l) riattivazione e’ la messa in servizio di un impianto dismesso da oltre cinque anni, come risultante dalla documentazione presentata all’Ufficio tecnico di finanza (chiusura dell’officina elettrica o dichiarazione di produzione nulla per cinque anni consecutivi), o dalla dismissione ai sensi dell’art. 1-quinquies, comma 1, della
legge 27 ottobre 2003, n. 290, ove previsto;
m) data di entrata in esercizio di un impianto e’ la data in cui si effettua il primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico, anche a seguito di potenziamento, rifacimento, totale o parziale, o riattivazione;
n) data di entrata in esercizio commerciale di un impianto e’ la data, comunicata dal produttore al GSE e all’Ufficio tecnico di finanza, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione;
o) data di autorizzazione della produzione di energia elettrica mediante gli impianti alimentati da biomasse da filiera di cui all’art. 1, comma 382 della legge finanziaria 2007, e’ la data in cui avviene la prima cessione di energia elettrica alla rete e coincide con la data di entrata in esercizio dell’impianto di cui alla lettera m);
p) periodo di avviamento e collaudo e’ il periodo, comunque non superiore a diciotto mesi, intercorrente tra la data di entrata in esercizio di un impianto, di cui alla lettera m), e la data di entrata in esercizio commerciale del medesimo impianto, di cui alla lettera n);
q) biomasse da filiera sono le biomasse e il biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioe’ ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall’impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, di cui all’art. 382 della legge finanziaria 2007;
r) potenza attiva nominale di un generatore e’ la massima potenza attiva espressa in MW determinata moltiplicando la potenza apparente nominale in MVA per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa del generatore medesimo;
s) potenza attiva nominale di un impianto e’ la somma, espressa in MW, delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l’impianto;
t) potenza nominale media annua di un impianto e’:
per gli impianti idroelettrici, la potenza nominale di concessione di derivazione d’acqua, tenendo conto della decurtazione conseguente all’applicazione del deflusso minimo vitale;
per gli altri impianti, la potenza attiva nominale di impianto;
u) potenza apparente nominale di un generatore e’ il dato di potenza espresso in MVA riportato sui dati di targa del generatore medesimo;
v) GSE e’ il gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a., gia’ Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 e di cui all’art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 387/2003;
z) CTI e’ il Comitato termotecnica Italiano, ente federato UNI, riconosciuto con D.D. del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 4 giugno 1999.

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Meccanismi incentivanti
Articolo 4 - Procedura di qualifica
Articolo 5 - Biomasse da filiera
Articolo 6 - Cumulabilità degli incentivi
Articolo 7 - Garanzia di origine
Articolo 8 - Quantificazione dell’energia soggetta all’obbligo
Articolo 9 - Impianti aventi diritto ai certificati verdi
Articolo 10 - Periodo di diritto ai certificati verdi
Articolo 11 - Modalità di rilascio dei certificati verdi
Articolo 12 - Contrattazione dei certificati verdi
Articolo 13 - Verifica annuale di adempimento all’obbligo
Articolo 14 - Disposizioni al GSE sulla compra-vendita di certificati verdi
Articolo 15 - Disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008
Articolo 16 - Modalità di erogazione della tariffa fissa onnicomprensiva
Articolo 17 - Scambio sul posto
Articolo 18 - Controlli, monitoraggio e bollettino annuale
Articolo 19 - Procedure tecniche per l’espletamento delle funzioni assegnate al GSE e disposizioni in materia di impianti ibridi
Articolo 20 - Compiti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
Articolo 21 - Disposizioni transitorie e finali
Allegato A - Determinazione della energia elettrica incentivata ai fini dell'emissione dei certificati verdi o della tariffa onnicomprensiva

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