Articolo Normativa

Decreto Ministero dello sviluppo economico 18/12/2008

Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Articolo 11

Modalità di rilascio dei certificati verdi

TITOLO II - CERTIFICATI VERDI

Modalità di rilascio dei certificati verdi

1. Il certificato verde, di valore unitario pari a I MWh, e’ emesso dal GSE, su richiesta del produttore per gli impianti dotati di relativa qualifica:
a) a consuntivo, relativamente all’energia elettrica incentivata dell’anno precedente;
b) a preventivo, limitatamente agli impianti di cui all’art. 9, comma 1 e relativamente alla energia elettrica incentivata attesa nell’anno in corso o nell’anno successivo.
2. Per le produzioni di cui all’art. 10, comma 1, lettera a) i certificati verdi sono emessi in numero pari al prodotto dell’energia elettrica incentivata, per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 2 allegata alla legge finanziaria 2008, arrotondato a 1 MWh con criterio commerciale e, limitatamente agli impianti alimentati da biomassa di filiera, per i coefficienti di cui all’art. 1, comma 382-quater, della legge finanziaria 2007.
3. Per gli impianti diversi da quelli di cui al comma 2, i certificati verdi sono emessi in numero pari all’energia elettrica incentivata, arrotondata a 1 MWh con criterio commerciale.
4. I certificati verdi a consuntivo di cui al comma 1, lettera a), sono emessi dal GSE entro trenta giorni dalla comunicazione del produttore relativamente alla produzione netta da fonte rinnovabile dell’anno precedente, corredata, ove prevista, da copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all’Ufficio tecnico di finanza.
5. A decorrere dal 30 giugno 2009, l’emissione dei certificati verdi a preventivo di cui al comma 1, lettera b), riferiti ad impianti gia’ entrati in esercizio, e’ subordinata alla presentazione di una garanzia a favore del GSE, in termini di energia a valere sulla produzione di altri impianti qualificati gia’ in esercizio o in termini economici sotto forma di fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta a favore del GSE, commisurata al prezzo di cui all’art. 14, comma 4, per un uguale ammontare di certificati verdi.
6. L’emissione dei certificati verdi a preventivo di cui al comma 1, lettera b), riferiti ad impianti non ancora in esercizio, e’ subordinata alla presentazione di una domanda del produttore corredata da un coerente piano di realizzazione e da garanzie a favore del GSE, in termini di energia prodotta da altri impianti qualificati gia’ in esercizio o in termini economici sotto forma di fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta a favore del GSE,
commisurata al prezzo di cui all’art. 14, comma 4, per un uguale ammontare di certificati verdi.
7. Nei casi in cui gli impianti di cui ai commi 5 e 6, per qualsiasi motivo, non producano effettivamente energia in quantita’ pari o superiore ai certificati verdi emessi, ed il produttore non sia in grado di restituire per l’annullamento i certificati verdi emessi, il GSE compensa la differenza trattenendo certificati verdi di competenza del medesimo produttore relativi alle produzioni di altri impianti per il medesimo anno. La compensazione, in mancanza di
una quantita’ sufficiente di certificati verdi per l’anno di riferimento, puo’ essere fatta anche sulla produzione dell’anno successivo. In mancanza di tale ulteriore possibilita’ di compensazione il GSE si avvale della fideiussione bancaria a suo favore.
8. A garanzia della reale durata dell’incentivazione tramite i certificati verdi, il periodo per il quale viene riconosciuto
l’incentivo di cui al presente articolo, e’ considerato al netto di eventuali fermate disposte delle competenti autorita’ in materia secondo la normativa vigente per le problematiche connesse alla sicurezza della rete o per eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorita’. A tal fine, al produttore e’ concessa una estensione del periodo nominale di diritto ai certificati verdi pari al periodo complessivo di fermate di cui al presente comma,
incrementato del venti per cento.
9. Il GSE riconosce i certificati verdi a preventivo di cui al comma 1, lettera b), sulla base della producibilita’ annua attesa. A tal fine:
a) per gli impianti entrati in esercizio commerciale da almeno due anni, la producibilita’ annua attesa si considera pari alla media aritmetica delle produzioni di tutti gli anni precedenti;
b) per gli impianti entrati in esercizio commerciale da meno di due anni, la producibilita’ annua attesa e’ valutata sulla base dei dati di progetto trasmessi dal produttore, posto che tale producibilita’ non potra’ comunque superare i valori medi caratteristici delle diverse tipologie d’impianto noti sulla base dei dati statistici a disposizione del GSE. In particolare, per gli impianti eolici e solari i valori medi caratteristici sono desunti dai dati di producibilita’ media dell’area in cui gli impianti sono realizzati.

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Meccanismi incentivanti
Articolo 4 - Procedura di qualifica
Articolo 5 - Biomasse da filiera
Articolo 6 - Cumulabilità degli incentivi
Articolo 7 - Garanzia di origine
Articolo 8 - Quantificazione dell’energia soggetta all’obbligo
Articolo 9 - Impianti aventi diritto ai certificati verdi
Articolo 10 - Periodo di diritto ai certificati verdi
Articolo 11 - Modalità di rilascio dei certificati verdi
Articolo 12 - Contrattazione dei certificati verdi
Articolo 13 - Verifica annuale di adempimento all’obbligo
Articolo 14 - Disposizioni al GSE sulla compra-vendita di certificati verdi
Articolo 15 - Disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008
Articolo 16 - Modalità di erogazione della tariffa fissa onnicomprensiva
Articolo 17 - Scambio sul posto
Articolo 18 - Controlli, monitoraggio e bollettino annuale
Articolo 19 - Procedure tecniche per l’espletamento delle funzioni assegnate al GSE e disposizioni in materia di impianti ibridi
Articolo 20 - Compiti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
Articolo 21 - Disposizioni transitorie e finali
Allegato A - Determinazione della energia elettrica incentivata ai fini dell'emissione dei certificati verdi o della tariffa onnicomprensiva

Sorry. No data so far.