Decreto Ministero dello sviluppo economico 18/12/2008
Articolo 14
Disposizioni al GSE sulla compra-vendita di certificati verdi
TITOLO II - CERTIFICATI VERDI
Disposizioni al GSE sulla compra-vendita di certificati verdi
1. Il GSE emette a proprio favore e colloca sul mercato di cui
all’art. 12, comma 1, i certificati verdi relativi agli impianti di
cui all’art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481,
entrati in esercizio in data successiva al l° aprile 1999.
2. Il prezzo di offerta dei certificati verdi di cui al comma 1 e’
stabilito ed aggiornato con le modalita’ di cui all’art. 2, comma
148, della legge finanziaria 2008.
3. Il GSE puo’ emettere, anche al fine di compensare fluttuazioni
produttive annuali, certificati verdi non riferiti ad alcun impianto
specifico, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del decreto legislativo n.
79/1999. Tali certificati sono venduti al prezzo di cui al comma 2.
4. A partire dal 2008, entro il mese di giugno di ciascun anno, il
GSE applica quanto previsto dall’art. 2, comma 149, della legge
finanziaria 2008. A tal fine il prezzo medio attuale di cui al
medesimo comma e’ quello relativo alle contrattazioni di tutti i
certificati verdi, indipendentemente dall’anno di riferimento,
effettuate con le modalita’ di cui all’art. 12, commi 1 e 3.
5. In caso di certificati verdi emessi in relazione ad impianti
ubicati in Stati esteri in attuazione dell’art. 20, comma 4, del
decreto legislativo n. 387/2003, gli eventuali diritti connessi
all’applicazione dei meccanismi di cui alla delibera adottata dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi
dell’art. 2, comma 1, della legge 1° giugno 2002, n. 120, sono
conferiti al soggetto produttore dell’energia elettrica.
6. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il GSE, qualora la
differenza tra i certificati relativi ai diritti dallo stesso
acquisiti a qualsiasi titolo e i certificati venduti nel triennio
precedente sia negativa, acquista, sul mercato organizzato ai sensi
dell’art. 12, ed annulla certificati verdi fino a copertura di detta
differenza. Fino ad avvenuta compensazione, il GSE non puo’ vendere i
certificati di cui al comma 1, ne’ emettere certificati ai sensi del
comma 3. I Ministri dello sviluppo economico e dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare assumono le idonee iniziative volte
a rendere compatibili i meccanismi incentivanti con la necessita’ del
rispetto del raggiungimento degli obiettivi nazionali assunti
nell’ambito degli impegni comunitari ed internazionali di settore.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Meccanismi incentivanti
Articolo 4 - Procedura di qualifica
Articolo 5 - Biomasse da filiera
Articolo 6 - Cumulabilità degli incentivi
Articolo 7 - Garanzia di origine
Articolo 8 - Quantificazione dellenergia soggetta allobbligo
Articolo 9 - Impianti aventi diritto ai certificati verdi
Articolo 10 - Periodo di diritto ai certificati verdi
Articolo 11 - Modalità di rilascio dei certificati verdi
Articolo 12 - Contrattazione dei certificati verdi
Articolo 13 - Verifica annuale di adempimento allobbligo
Articolo 14 - Disposizioni al GSE sulla compra-vendita di certificati verdi
Articolo 15 - Disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008
Articolo 16 - Modalità di erogazione della tariffa fissa onnicomprensiva
Articolo 17 - Scambio sul posto
Articolo 18 - Controlli, monitoraggio e bollettino annuale
Articolo 19 - Procedure tecniche per lespletamento delle funzioni assegnate al GSE e disposizioni in materia di impianti ibridi
Articolo 20 - Compiti dellAutorità per lenergia elettrica e il gas
Articolo 21 - Disposizioni transitorie e finali
Allegato A - Determinazione della energia elettrica incentivata ai fini dell'emissione dei certificati verdi o della tariffa onnicomprensiva
