Articolo Normativa

Decreto Ministero dello sviluppo economico 18/12/2008

Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Articolo 8

Quantificazione dell’energia soggetta all’obbligo

TITOLO II - CERTIFICATI VERDI

Quantificazione dell’energia soggetta all’obbligo

1. I produttori e gli importatori di energia elettrica soggetti all’obbligo di cui all’art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79/1999, e art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003, trasmettono al GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, l’autocertificazione attestante le proprie importazioni e produzioni di energia da fonti non rinnovabili. Gli autoconsumi di centrale sono conteggiati secondo la vigente normativa fiscale.
L’autocertificazione e’ riferita all’anno precedente ed evidenzia separatamente l’energia elettrica importata e quella prodotta da ciascun impianto. L’autocertificazione evidenzia l’energia elettrica prodotta da sistemi di cogenerazione nel rispetto dei criteri fissati dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20. Per le centrali ibride, l’autocertificazione specifica altresi’ la quota di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili e la quota attribuibile a fonti non rinnovabili, sulla base delle modalita’ di calcolo di cui allegato A. Tutti i dati sono espressi in MWh.
2. I soggetti che importano energia elettrica possono richiedere, relativamente alla quota di elettricita’ importata prodotta da fonti rinnovabili, l’esenzione dall’obbligo richiamato al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 20, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003. La richiesta e’ inoltrata al GSE entro i medesimi tempi di cui al comma 1 ed e’ corredata anche da dichiarazione dell’operatore estero dalla quale risultino, per ciascun mese, la quantita’ di elettricita’ venduta e importata in Italia e i dati identificativi degli impianti di produzione.
3. Il GSE comunica al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, le informazioni in suo possesso, relative ai soggetti che omettono di trasmettere l’autocertificazione di cui al comma 1, ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003.
4. Ai fini del calcolo del numero di certificati verdi corrispondenti alla vigente quota minima, le produzioni e le
importazioni sottoposte all’obbligo della predetta quota minima, espresse in MWh, calcolate con le modalita’ di cui all’art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, e tenuto conto di quanto disposto al comma 1, vengono moltiplicate per il valore della quota minima in vigore. Il risultato e’ arrotondato all’unita’ con criterio commerciale.
5. La produzione energetica degli impianti che beneficiano della tariffa fissa onnicomprensiva di cui al titolo III non concorre al rispetto dell’obbligo di cui al comma 1.

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Meccanismi incentivanti
Articolo 4 - Procedura di qualifica
Articolo 5 - Biomasse da filiera
Articolo 6 - Cumulabilità degli incentivi
Articolo 7 - Garanzia di origine
Articolo 8 - Quantificazione dell’energia soggetta all’obbligo
Articolo 9 - Impianti aventi diritto ai certificati verdi
Articolo 10 - Periodo di diritto ai certificati verdi
Articolo 11 - Modalità di rilascio dei certificati verdi
Articolo 12 - Contrattazione dei certificati verdi
Articolo 13 - Verifica annuale di adempimento all’obbligo
Articolo 14 - Disposizioni al GSE sulla compra-vendita di certificati verdi
Articolo 15 - Disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008
Articolo 16 - Modalità di erogazione della tariffa fissa onnicomprensiva
Articolo 17 - Scambio sul posto
Articolo 18 - Controlli, monitoraggio e bollettino annuale
Articolo 19 - Procedure tecniche per l’espletamento delle funzioni assegnate al GSE e disposizioni in materia di impianti ibridi
Articolo 20 - Compiti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
Articolo 21 - Disposizioni transitorie e finali
Allegato A - Determinazione della energia elettrica incentivata ai fini dell'emissione dei certificati verdi o della tariffa onnicomprensiva

Sorry. No data so far.