Articolo Normativa

Decreto Ministero dello sviluppo economico 18/12/2008

Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Articolo 18

Controlli, monitoraggio e bollettino annuale

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Controlli, monitoraggio e bollettino annuale

1. L’emissione dei certificati verdi e l’erogazione delle tariffe fisse onnicomprensive sono subordinate alla verifica della attendibilita’ dei dati forniti. A tal fine, il GSE dispone verifiche e controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione, anche al fine di verificare la loro conformita’ all’art. 2, comma 1, e all’art. 17 del decreto legislativo n. 387/2003. Nell’ambito di tali verifiche i soggetti responsabili degli impianti devono adottare tutti i provvedimenti necessari affinche’ le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto
della normativa vigente. L’esito delle verifiche e dei controlli di cui al presente comma e’ trasmesso ai Ministeri dello sviluppo economico e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Il GSE pubblica con cadenza annuale e aggiorna semestralmente, un bollettino informativo, con l’elenco degli impianti da fonti rinnovabili in esercizio, in costruzione e in progetto con qualifica vigente, delle garanzie di origine rilasciate e dei certificati verdi emessi. Il bollettino annuale contiene, inoltre, dati statistici aggregati, in ogni caso non collegabili al singolo produttore, sugli impianti, sulla rispettiva potenza. sulla produzione energetica effettiva verificata dal GSE, sui controlli effettuati, e sulle verifiche annuali e triennali di cui agli articoli 13 e 14, comma 6.
Per gli impianti in costruzione e in progetto, il bollettino riporta i dati di potenza e di producibilita’ attesa, dichiarata dal produttore. Il bollettino riporta altresi’ notizie utili a supportare il corretto funzionamento delle contrattazioni di cui all’art. 12. Riguardo agli impianti di cui all’art. 14, comma 1, il bollettino include i dati, articolati per ciascuna delle tipologie di impianto, relativi alla potenza installata, alla produzione energetica attesa per ciascuno degli anni residui di diritto al riconoscimento delle componenti correlate ai maggiori costi.
3. Il GSE organizza un sistema informativo sugli impianti alimentati a fonti rinnovabili e ne rende disponibile l’accesso al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle regioni e province autonome, all’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas e all’Osservatorio di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 387/2003.
Il sistema informativo include i dati necessari per verificare il conseguimento degli obiettivi di cui alla delibera adottata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi dell’art. 2, comma I, della legge 1° giugno 2002, n. 120, e alle relazioni richiamate all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 387/2003. Il sistema informativo include altresi’ dati aggregati, non riconducibili ai singoli produttori, ad accesso libero.
In ogni caso, a garanzia della stabilita’ del mercato, il sistema informativo dovra’ altresi’ includere l’indicazione, sulla base dei dati in possesso del GSE, dell’andamento dei prezzi dei certificati verdi di cui all’art. 14, comma 2.

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Meccanismi incentivanti
Articolo 4 - Procedura di qualifica
Articolo 5 - Biomasse da filiera
Articolo 6 - Cumulabilità degli incentivi
Articolo 7 - Garanzia di origine
Articolo 8 - Quantificazione dell’energia soggetta all’obbligo
Articolo 9 - Impianti aventi diritto ai certificati verdi
Articolo 10 - Periodo di diritto ai certificati verdi
Articolo 11 - Modalità di rilascio dei certificati verdi
Articolo 12 - Contrattazione dei certificati verdi
Articolo 13 - Verifica annuale di adempimento all’obbligo
Articolo 14 - Disposizioni al GSE sulla compra-vendita di certificati verdi
Articolo 15 - Disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008
Articolo 16 - Modalità di erogazione della tariffa fissa onnicomprensiva
Articolo 17 - Scambio sul posto
Articolo 18 - Controlli, monitoraggio e bollettino annuale
Articolo 19 - Procedure tecniche per l’espletamento delle funzioni assegnate al GSE e disposizioni in materia di impianti ibridi
Articolo 20 - Compiti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
Articolo 21 - Disposizioni transitorie e finali
Allegato A - Determinazione della energia elettrica incentivata ai fini dell'emissione dei certificati verdi o della tariffa onnicomprensiva

Sorry. No data so far.