Decreto Ministero dello sviluppo economico 18/12/2008
Articolo 18
Controlli, monitoraggio e bollettino annuale
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Controlli, monitoraggio e bollettino annuale
1. L’emissione dei certificati verdi e l’erogazione delle tariffe
fisse onnicomprensive sono subordinate alla verifica della
attendibilita’ dei dati forniti. A tal fine, il GSE dispone verifiche
e controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione, anche al
fine di verificare la loro conformita’ all’art. 2, comma 1, e
all’art. 17 del decreto legislativo n. 387/2003. Nell’ambito di tali
verifiche i soggetti responsabili degli impianti devono adottare
tutti i provvedimenti necessari affinche’ le suddette verifiche si
svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto
della normativa vigente. L’esito delle verifiche e dei controlli di
cui al presente comma e’ trasmesso ai Ministeri dello sviluppo
economico e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Il GSE pubblica con cadenza annuale e aggiorna semestralmente,
un bollettino informativo, con l’elenco degli impianti da fonti
rinnovabili in esercizio, in costruzione e in progetto con qualifica
vigente, delle garanzie di origine rilasciate e dei certificati verdi
emessi. Il bollettino annuale contiene, inoltre, dati statistici
aggregati, in ogni caso non collegabili al singolo produttore, sugli
impianti, sulla rispettiva potenza. sulla produzione energetica
effettiva verificata dal GSE, sui controlli effettuati, e sulle
verifiche annuali e triennali di cui agli articoli 13 e 14, comma 6.
Per gli impianti in costruzione e in progetto, il bollettino riporta
i dati di potenza e di producibilita’ attesa, dichiarata dal
produttore. Il bollettino riporta altresi’ notizie utili a supportare
il corretto funzionamento delle contrattazioni di cui all’art. 12.
Riguardo agli impianti di cui all’art. 14, comma 1, il bollettino
include i dati, articolati per ciascuna delle tipologie di impianto,
relativi alla potenza installata, alla produzione energetica attesa
per ciascuno degli anni residui di diritto al riconoscimento delle
componenti correlate ai maggiori costi.
3. Il GSE organizza un sistema informativo sugli impianti
alimentati a fonti rinnovabili e ne rende disponibile l’accesso al
Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, alle regioni e province
autonome, all’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas e
all’Osservatorio di cui all’art. 16 del decreto legislativo n.
387/2003.
Il sistema informativo include i dati necessari per verificare il
conseguimento degli obiettivi di cui alla delibera adottata dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi
dell’art. 2, comma I, della legge 1° giugno 2002, n. 120, e alle
relazioni richiamate all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo n.
387/2003. Il sistema informativo include altresi’ dati aggregati, non
riconducibili ai singoli produttori, ad accesso libero.
In ogni caso, a garanzia della stabilita’ del mercato, il sistema
informativo dovra’ altresi’ includere l’indicazione, sulla base dei
dati in possesso del GSE, dell’andamento dei prezzi dei certificati
verdi di cui all’art. 14, comma 2.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Meccanismi incentivanti
Articolo 4 - Procedura di qualifica
Articolo 5 - Biomasse da filiera
Articolo 6 - Cumulabilità degli incentivi
Articolo 7 - Garanzia di origine
Articolo 8 - Quantificazione dellenergia soggetta allobbligo
Articolo 9 - Impianti aventi diritto ai certificati verdi
Articolo 10 - Periodo di diritto ai certificati verdi
Articolo 11 - Modalità di rilascio dei certificati verdi
Articolo 12 - Contrattazione dei certificati verdi
Articolo 13 - Verifica annuale di adempimento allobbligo
Articolo 14 - Disposizioni al GSE sulla compra-vendita di certificati verdi
Articolo 15 - Disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008
Articolo 16 - Modalità di erogazione della tariffa fissa onnicomprensiva
Articolo 17 - Scambio sul posto
Articolo 18 - Controlli, monitoraggio e bollettino annuale
Articolo 19 - Procedure tecniche per lespletamento delle funzioni assegnate al GSE e disposizioni in materia di impianti ibridi
Articolo 20 - Compiti dellAutorità per lenergia elettrica e il gas
Articolo 21 - Disposizioni transitorie e finali
Allegato A - Determinazione della energia elettrica incentivata ai fini dell'emissione dei certificati verdi o della tariffa onnicomprensiva
