Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 26/6/2008 n. 37

Riordino delle Comunità montane

Articolo 28

Norme statali e regionali applicabili per l'esercizio di poteri sostitutivi

Capo IV - Disposizioni finali

Norme statali e regionali applicabili per l’esercizio di poteri sostitutivi

1. Gli atti del commissario di cui agli articoli 9, 10, 14 e 15 sono imputati alla comunità montana; le spese della gestione commissariale sono interamente a carico del bilancio della comunità medesima.
2. Non possono ricoprire la carica di commissario di cui agli articoli 9, 10, 14 e 15 coloro che non possono ricoprire la carica di presidente della comunità montana ai sensi dell’articolo 58 del d.lgs 267/2000.
3. L’incarico di commissario di cui al comma 1 è onorario e comporta l’esercizio delle pubbliche funzioni e dei poteri stabiliti dalla presente legge e dall’atto di nomina, ove previsto. Ai commissari di cui agli articoli 9, 10 e 15 è attribuita una indennità e spetta il rimborso delle spese sostenute, nella misura prevista dall’atto di nomina.
4. Per la nomina dei commissari previsti dagli articoli 9, 10, 14 e 15 si applica unicamente la disciplina della presente legge; non si applica la disciplina prevista dalle leggi regionali 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione) e 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
5. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, per l’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle comunità montane si applica la normativa statale o regionale vigente.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Comuni montani e territori montani
Articolo 3 - Benefici previsti per i territori montani
Articolo 4 - Ambito territoriale della comunità montana
Articolo 5 - Costituzione della comunità montana
Articolo 6 - Statuto della comunità montana
Articolo 7 - Organi di governo
Articolo 8 - Indennità e rimborso spese degli amministratori
Articolo 9 - Scioglimento degli organi di governo delle comunità montane
Articolo 10 - Scioglimento ed estinzione delle comunità montane
Articolo 11 - Effetti dell'estinzione della comunità montana
Articolo 12 - Nuove comunità montane e comunità montane soppresse
Articolo 13 - Riordino degli ambiti territoriali in fase transitoria
Articolo 14 - Soppressione delle comunità montane, successione nei rapporti e subentro nelle funzioni
Articolo 15 - Trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni
Articolo 16 - Condizioni per la trasformazione di una comunità montana in unione di comuni
Articolo 17 - Obblighi dell'unione e dei comuni partecipanti
Articolo 18 - Criteri di ripartizione dei finanziamenti
Articolo 19 - Piano di sviluppo e programmi annuali
Articolo 20 - Esercizio associato di funzioni comunali
Articolo 21 - Attività regionali di coordinamento
Articolo 22 - Cooperazione di livello provinciale
Articolo 23 - Intese per il trasferimento del personale e disposizioni sul personale
Articolo 24 - Estensione di benefici
Articolo 25 - Incentivazione delle gestioni associate per l'anno 2008
Articolo 26 - Casi particolari di applicazione della legge
Articolo 27 - Disposizioni speciali per l'arcipelago toscano
Articolo 28 - Norme statali e regionali applicabili per l'esercizio di poteri sostitutivi
Articolo 29 - Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 40/2001
Articolo 30 - Abrogazioni
Articolo 31 - Esclusione di maggiori spese
Articolo 32 - Entrata in vigore

Sorry. No data so far.