Legge Regionale Toscana 26/6/2008 n. 37
Articolo 13
Riordino degli ambiti territoriali in fase transitoria
Capo II - Riordino delle comunità montane
Riordino degli ambiti territoriali in fase transitoria
1. Gli ambiti territoriali indicati nell’allegato B alla presente legge rispondono ciascuno ai seguenti requisiti:
a) l’ambito raggiunge complessivamente la popolazione di almeno diecimila abitanti;
b) nell’ambito non sono compresi: comuni capoluoghi di provincia, comuni con popolazione superiore a venticinquemila abitanti, comuni che appartengono a province diverse, comuni costieri; sono compresi comuni in maggioranza con territorio classificato interamente montano e almeno tre comuni;
c) sono compresi almeno per un terzo comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano nella graduatoria di cui all’articolo 2 della l.r. 39/2004 con indice del disagio superiore alla media regionale.
2. L’allegato B può essere modificato, in deroga a quanto previsto dall’articolo 4, con una o più deliberazioni della Giunta regionale, da adottarsi entro e non oltre il 30 settembre 2008, su richiesta degli enti locali interessati e previa intesa con la giunta medesima particolarmente se la modifica comporta la coerenza dell’ambito territoriale della comunità montana con la zona distretto di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e comunque se non comporta l’incremento del numero delle comunità montane risultanti dall’allegato medesimo. A tal fine, la deliberazione, in deroga alla normativa vigente al momento della sua adozione, può operare anche modifiche alle zone distretto; decorso il termine del 30 settembre 2008, le modifiche degli ambiti territoriali delle comunità montane sono ammissibili solo con legge regionale, e le modifiche delle zone distretto sono effettuate con gli atti e i procedimenti ordinari. Le modifiche di cui al presente comma possono riguardare unicamente:
a) l’esclusione di comuni già presenti nell’ambito territoriale di cui all’allegato B;
b) la modifica degli ambiti territoriali di cui all’allegato B concernente solo comuni di detti ambiti; alla modifica non si può provvedere se comporta il venir meno per un ambito territoriale dei requisiti di cui al comma 1.
3. L’inclusione di comuni di cui al comma 2, lettera b) comporta l’esercizio, da parte della comunità montana interessata, delle sole funzioni, conferite o assegnate dalla Regione, precedentemente esercitate dall’altra comunità montana sul territorio del comune incluso.
4. L’allegato C alla presente legge indica gli ambiti territoriali nei quali i comuni che ne fanno parte possono costituire unioni di comuni idonee ad assumere le funzioni delle comunità montane che, per effetto della presente legge, sono disciolte. Negli ambiti non sono compresi i comuni facenti parte di provincia diversa da quella della maggioranza dei comuni.
5. L’allegato C può essere modificato con una o più deliberazioni della Giunta regionale, da adottarsi entro e non oltre il 30 settembre 2008, su richiesta degli enti locali interessati e previa intesa con la giunta medesima, a condizione che l’ambito risultante dalla modifica comprenda almeno tre comuni, aventi continuità territoriale, che raggiungono complessivamente la popolazione di diecimila abitanti.
6. Tra tutti i comuni di ciascun ambito di cui all’allegato C, come risultante dalle modifiche di cui al comma 5, può essere costituita una sola unione di comuni, secondo il disposto degli articoli 14, 15, 16 e 17. L’ambito territoriale dell’unione costituisce livello ottimale ai sensi della l.r. 40/2001.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il comune che risulta far parte di una comunità montana e di un consorzio o altro ente costituito per l’esercizio di funzioni in materia di servizi sociali cui non partecipano la maggioranza degli altri comuni della comunità montana, cessa a tutti gli effetti di far parte della comunità montana medesima, e il territorio di questa, in deroga a quanto previsto dall’articolo 4, si considera automaticamente modificato. La modifica ha effetto dalla data di adozione del decreto di cui all’articolo 5.
8. Se, alla data del 1° gennaio 2012, un comune risulta far parte di una unione di comuni ai sensi del presente articolo e di un consorzio o altro ente costituito per l’esercizio di funzioni in materia di servizi sociali cui non partecipano la maggioranza degli altri comuni dell’unione, l’unione è soppressa. Si applicano le disposizioni degli articoli 10 e 11.
9. La Giunta regionale provvede in ogni tempo con propria deliberazione ad aggiornare l’allegato C alla presente legge, in modo tale che in esso siano indicati esclusivamente gli ambiti territoriali nei quali sono costituite unioni di comuni che assumono le funzioni delle comunità montane disciolte ai sensi della presente legge e gli ambiti territoriali delle unioni di comuni costituite ai sensi del capo III.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Comuni montani e territori montani
Articolo 3 - Benefici previsti per i territori montani
Articolo 4 - Ambito territoriale della comunità montana
Articolo 5 - Costituzione della comunità montana
Articolo 6 - Statuto della comunità montana
Articolo 7 - Organi di governo
Articolo 8 - Indennità e rimborso spese degli amministratori
Articolo 9 - Scioglimento degli organi di governo delle comunità montane
Articolo 10 - Scioglimento ed estinzione delle comunità montane
Articolo 11 - Effetti dell'estinzione della comunità montana
Articolo 12 - Nuove comunità montane e comunità montane soppresse
Articolo 13 - Riordino degli ambiti territoriali in fase transitoria
Articolo 14 - Soppressione delle comunità montane, successione nei rapporti e subentro nelle funzioni
Articolo 15 - Trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni
Articolo 16 - Condizioni per la trasformazione di una comunità montana in unione di comuni
Articolo 17 - Obblighi dell'unione e dei comuni partecipanti
Articolo 18 - Criteri di ripartizione dei finanziamenti
Articolo 19 - Piano di sviluppo e programmi annuali
Articolo 20 - Esercizio associato di funzioni comunali
Articolo 21 - Attività regionali di coordinamento
Articolo 22 - Cooperazione di livello provinciale
Articolo 23 - Intese per il trasferimento del personale e disposizioni sul personale
Articolo 24 - Estensione di benefici
Articolo 25 - Incentivazione delle gestioni associate per l'anno 2008
Articolo 26 - Casi particolari di applicazione della legge
Articolo 27 - Disposizioni speciali per l'arcipelago toscano
Articolo 28 - Norme statali e regionali applicabili per l'esercizio di poteri sostitutivi
Articolo 29 - Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 40/2001
Articolo 30 - Abrogazioni
Articolo 31 - Esclusione di maggiori spese
Articolo 32 - Entrata in vigore
