Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 26/6/2008 n. 37

Riordino delle Comunità montane

Articolo 16

Condizioni per la trasformazione di una comunità montana in unione di comuni

Capo III - Trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni

Condizioni per la trasformazione di una comunità montana in unione di comuni

1. L’atto costitutivo o lo statuto dell’unione approvati dai comuni, per gli effetti di cui all’articolo 15, devono prevedere, in coerenza tra di loro:
a) una durata dell’unione non inferiore a dieci anni, nonché il rinnovo tacito della durata, per lo stesso periodo;
b) l’esercizio effettivo, alla data in cui la comunità montana sarà dichiarata estinta, delle funzioni e dei servizi comunali da questa eventualmente esercitati;
c) oltre alle funzioni e ai servizi di cui alla lettera b), l’esercizio effettivo, entro sei mesi dalla costituzione dell’unione, di gestioni associate che, considerate anche quelle di cui alla medesima lettera b), sono corrispondenti al requisito minimo previsto dall’articolo 8, comma 4, lettera c), della l.r. 40/2001;
d) l’autonomia organizzativa e le risorse finanziarie per il funzionamento dell’ente; la previsione dell’assunzione di tutti gli oneri derivanti dalla successione nei rapporti della comunità montana disciolta e dal subentro nelle funzioni da essa esercitate;
e) norme che disciplinino termini e modalità per la successione nei rapporti attivi e passivi in caso di recesso di singoli comuni e in caso di scioglimento dell’unione, garantendo la continuità amministrativa, operativa e dei rapporti di lavoro del personale dipendente o a qualsiasi titolo assegnato all’ente;
f) la previsione che l’unione adempierà agli obblighi di cui all’articolo 17, e che continuerà a svolgere i compiti assegnati ai sensi della presente legge, anche in caso di recesso del singolo comune o di scioglimento dell’unione, in osservanza dei termini stabiliti dalla Regione ai sensi del medesimo articolo 17; la previsione, per il recesso del singolo comune, che dovrà essere preventivamente esperita una procedura di conciliazione volta ad evitare il recesso;
g) la previsione dello scioglimento dell’unione in caso di recesso della maggioranza dei comuni dell’ambito territoriale.
2. In particolare, le norme di cui al comma 1, lettera e), devono prevedere i criteri per il trasferimento del personale ai comuni in caso di scioglimento dell’unione; le norme medesime devono prevedere, per le funzioni cessate che spettano, per legge, ad altri enti locali, il previo raggiungimento di accordi con gli enti locali interessati e con la Regione, in assenza dei quali lo scioglimento non può avere corso.
3. A decorrere dalla data della prevista effettività, i comuni non adottano atti in difformità dalle gestioni associate di cui al comma 1, lettere b) e c). I comuni possono, con modifiche all’atto costitutivo e allo statuto, sostituire le funzioni e i servizi comunali gestiti in forma associata dall’unione, garantendo comunque il mantenimento del requisito minimo previsto dal comma 1, lettera c).

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Comuni montani e territori montani
Articolo 3 - Benefici previsti per i territori montani
Articolo 4 - Ambito territoriale della comunità montana
Articolo 5 - Costituzione della comunità montana
Articolo 6 - Statuto della comunità montana
Articolo 7 - Organi di governo
Articolo 8 - Indennità e rimborso spese degli amministratori
Articolo 9 - Scioglimento degli organi di governo delle comunità montane
Articolo 10 - Scioglimento ed estinzione delle comunità montane
Articolo 11 - Effetti dell'estinzione della comunità montana
Articolo 12 - Nuove comunità montane e comunità montane soppresse
Articolo 13 - Riordino degli ambiti territoriali in fase transitoria
Articolo 14 - Soppressione delle comunità montane, successione nei rapporti e subentro nelle funzioni
Articolo 15 - Trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni
Articolo 16 - Condizioni per la trasformazione di una comunità montana in unione di comuni
Articolo 17 - Obblighi dell'unione e dei comuni partecipanti
Articolo 18 - Criteri di ripartizione dei finanziamenti
Articolo 19 - Piano di sviluppo e programmi annuali
Articolo 20 - Esercizio associato di funzioni comunali
Articolo 21 - Attività regionali di coordinamento
Articolo 22 - Cooperazione di livello provinciale
Articolo 23 - Intese per il trasferimento del personale e disposizioni sul personale
Articolo 24 - Estensione di benefici
Articolo 25 - Incentivazione delle gestioni associate per l'anno 2008
Articolo 26 - Casi particolari di applicazione della legge
Articolo 27 - Disposizioni speciali per l'arcipelago toscano
Articolo 28 - Norme statali e regionali applicabili per l'esercizio di poteri sostitutivi
Articolo 29 - Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 40/2001
Articolo 30 - Abrogazioni
Articolo 31 - Esclusione di maggiori spese
Articolo 32 - Entrata in vigore

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