Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 26/6/2008 n. 37

Riordino delle Comunità montane

Articolo 3

Benefici previsti per i territori montani

Capo I - Disposizioni generali

Benefici previsti per i territori montani

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 19, della l. 244/2007, l’esclusione di comuni da una comunità montana non priva i territori dai benefici che ad essi si riferiscono né dagli interventi speciali per la montagna stabiliti a loro favore dall’Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
2. Il comma 1 si applica anche nel caso in cui, a seguito dell’entrata in vigore e dell’attuazione della presente legge, un comune non fa più parte di una comunità montana. Nell’allegato A sono indicati i comuni che, fino all’entrata in vigore della presente legge, fanno parte di comunità montane.
3. In particolare, è confermata l’agevolazione prevista dall’articolo 4, comma 3 bis, della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 (Riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”), e successive modificazioni, per le attività esercitate nel territorio montano ivi indicato, come risultante fino all’entrata in vigore della presente legge.
4. Le politiche regionali in favore dei territori montani tengono conto degli elementi differenziali del disagio ai sensi della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 recante norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Comuni montani e territori montani
Articolo 3 - Benefici previsti per i territori montani
Articolo 4 - Ambito territoriale della comunità montana
Articolo 5 - Costituzione della comunità montana
Articolo 6 - Statuto della comunità montana
Articolo 7 - Organi di governo
Articolo 8 - Indennità e rimborso spese degli amministratori
Articolo 9 - Scioglimento degli organi di governo delle comunità montane
Articolo 10 - Scioglimento ed estinzione delle comunità montane
Articolo 11 - Effetti dell'estinzione della comunità montana
Articolo 12 - Nuove comunità montane e comunità montane soppresse
Articolo 13 - Riordino degli ambiti territoriali in fase transitoria
Articolo 14 - Soppressione delle comunità montane, successione nei rapporti e subentro nelle funzioni
Articolo 15 - Trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni
Articolo 16 - Condizioni per la trasformazione di una comunità montana in unione di comuni
Articolo 17 - Obblighi dell'unione e dei comuni partecipanti
Articolo 18 - Criteri di ripartizione dei finanziamenti
Articolo 19 - Piano di sviluppo e programmi annuali
Articolo 20 - Esercizio associato di funzioni comunali
Articolo 21 - Attività regionali di coordinamento
Articolo 22 - Cooperazione di livello provinciale
Articolo 23 - Intese per il trasferimento del personale e disposizioni sul personale
Articolo 24 - Estensione di benefici
Articolo 25 - Incentivazione delle gestioni associate per l'anno 2008
Articolo 26 - Casi particolari di applicazione della legge
Articolo 27 - Disposizioni speciali per l'arcipelago toscano
Articolo 28 - Norme statali e regionali applicabili per l'esercizio di poteri sostitutivi
Articolo 29 - Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 40/2001
Articolo 30 - Abrogazioni
Articolo 31 - Esclusione di maggiori spese
Articolo 32 - Entrata in vigore

Sorry. No data so far.