Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 26/6/2008 n. 37

Riordino delle Comunità montane

Articolo 7

Organi di governo

Capo I - Disposizioni generali

Organi di governo

1. Sono organi di governo della comunità montana l’assemblea, la conferenza dei sindaci, il presidente e la giunta esecutiva.
2. Gli organi di governo sono composti unicamente da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni che fanno parte della comunità montana.
3. Ai fini della presente legge il mandato amministrativo ordinario è il periodo che intercorre tra due rinnovi consecutivi dell’assemblea, successivi al rinnovo di almeno la metà dei consigli comunali.
4. L’assemblea della comunità montana è composta dai sindaci e da due rappresentanti per ciascuno dei comuni che ne fanno parte.
5. Sono rappresentanti del comune il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza, eletti dal consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, e i consiglieri di minoranza. E’ consigliere comunale di maggioranza il consigliere che, nelle elezioni comunali, è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al sindaco; è consigliere comunale di minoranza il consigliere che, nelle elezioni comunali, è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al sindaco.
6. Se i rappresentanti del comune non sono eletti nel termine previsto dallo statuto, sono di diritto componenti dell’assemblea il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco. In caso di parità di cifre individuali, è componente dell’assemblea della comunità montana il consigliere più anziano di età.
7. L’assemblea adotta gli atti ed esercita le funzioni previsti dallo statuto. Spetta comunque all’assemblea l’approvazione degli atti di cui all’articolo 42, comma 2, del d.lgs 267/2000, ad eccezione degli atti di cui alla lettera c) del comma medesimo, che spettano all’organo individuato dallo statuto.
8. La conferenza dei sindaci è composta da tutti i sindaci dei comuni facenti parte della comunità montana; alla conferenza partecipa a tutti gli effetti il presidente della comunità che non riveste la carica di sindaco, salvo i casi previsti dallo statuto. Propone, a maggioranza dei componenti o con la maggioranza più ampia prevista dallo statuto, le deliberazioni statutarie ai sensi dell’articolo 6, comma 3; adotta gli atti ed esercita le funzioni previsti dallo statuto.
9. La giunta è composta dal presidente della comunità montana e da non più di tre assessori, nominati dal presidente fra i componenti dei consigli comunali facenti parte della comunità. Adotta gli atti ed esercita le funzioni che non rientrano nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto all’assemblea o alla conferenza dei sindaci.
10. Lo statuto può prevedere che la giunta sia composta da tutti i sindaci dei comuni che fanno parte della comunità montana. In tal caso, non è costituita la conferenza dei sindaci, non si applica quanto previsto dal comma 9, primo periodo e spetta alla giunta l’adozione delle proposte di deliberazione statutaria.
11. Il presidente è eletto dall’assemblea fra i suoi membri, su proposta della conferenza dei Sindaci, se costituita.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Comuni montani e territori montani
Articolo 3 - Benefici previsti per i territori montani
Articolo 4 - Ambito territoriale della comunità montana
Articolo 5 - Costituzione della comunità montana
Articolo 6 - Statuto della comunità montana
Articolo 7 - Organi di governo
Articolo 8 - Indennità e rimborso spese degli amministratori
Articolo 9 - Scioglimento degli organi di governo delle comunità montane
Articolo 10 - Scioglimento ed estinzione delle comunità montane
Articolo 11 - Effetti dell'estinzione della comunità montana
Articolo 12 - Nuove comunità montane e comunità montane soppresse
Articolo 13 - Riordino degli ambiti territoriali in fase transitoria
Articolo 14 - Soppressione delle comunità montane, successione nei rapporti e subentro nelle funzioni
Articolo 15 - Trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni
Articolo 16 - Condizioni per la trasformazione di una comunità montana in unione di comuni
Articolo 17 - Obblighi dell'unione e dei comuni partecipanti
Articolo 18 - Criteri di ripartizione dei finanziamenti
Articolo 19 - Piano di sviluppo e programmi annuali
Articolo 20 - Esercizio associato di funzioni comunali
Articolo 21 - Attività regionali di coordinamento
Articolo 22 - Cooperazione di livello provinciale
Articolo 23 - Intese per il trasferimento del personale e disposizioni sul personale
Articolo 24 - Estensione di benefici
Articolo 25 - Incentivazione delle gestioni associate per l'anno 2008
Articolo 26 - Casi particolari di applicazione della legge
Articolo 27 - Disposizioni speciali per l'arcipelago toscano
Articolo 28 - Norme statali e regionali applicabili per l'esercizio di poteri sostitutivi
Articolo 29 - Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 40/2001
Articolo 30 - Abrogazioni
Articolo 31 - Esclusione di maggiori spese
Articolo 32 - Entrata in vigore

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