Legge Regionale Toscana 26/6/2008 n. 37
Articolo 14
Soppressione delle comunità montane, successione nei rapporti e subentro nelle funzioni
Capo II - Riordino delle comunità montane
Soppressione delle comunità montane, successione nei rapporti e subentro nelle funzioni
1. Il presente articolo disciplina le modalità di soppressione e di estinzione delle comunità soppresse per effetto dell’articolo 12, comma 4 e gli effetti della soppressione. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, commi 5 e seguenti, e 11.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi rappresentativi ed esecutivi delle comunità montane e il revisore dei conti decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.
3. Le funzioni di detti organi sono svolte dal presidente della comunità montana in carica all’entrata in vigore della presente legge, che assume anche le funzioni di commissario straordinario dell’ente. Per tutto il periodo in cui svolge le funzioni di presidente e di commissario, al presidente con funzioni di commissario continuano a spettare l’indennità già attribuita e ad applicarsi le stesse disposizioni sullo stato giuridico del presidente.
4. Il presidente con funzioni di commissario può dimettersi con lettera trasmessa al Presidente della Giunta regionale; resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo commissario. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di un nuovo commissario straordinario; dalla data di adozione del provvedimento, il presidente della comunità montana decade dalle funzioni e dalle cariche rivestite, e il commissario svolge le funzioni di tutti gli organi dell’ente. Il nuovo commissario è scelto tra i soggetti di cui all’articolo 9, comma 4. Il presidente con funzioni di commissario o il commissario nominato in sostituzione del presidente dimissionario possono essere dichiarati decaduti e sostituiti in ogni tempo in caso di mancato o ritardato adempimento dei compiti assegnati.
5. Il piano di cui all’articolo 10, comma 6, è trasmesso alla Giunta regionale entro il 31 ottobre 2008.
6. Entro il 31 ottobre 2008, i comuni facenti parte degli ambiti territoriali di cui all’allegato C possono costituire l’unione di comuni secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 6. L’atto di costituzione e lo statuto approvati dal comune sono trasmessi al Presidente della Giunta regionale nei sette giorni successivi all’approvazione.
7. L’unione provvede, entro il 15 dicembre 2008, ad insediare gli organi e ad approvare gli atti e i regolamenti di organizzazione e di contabilità che ne consentano l’operatività dal 1° gennaio 2009. Il presidente dell’unione dà atto, con comunicazione al Presidente della Giunta regionale, della operatività dell’unione, indicando gli adempimenti effettuati.
8. Il Presidente della Giunta regionale, acquisita la comunicazione di cui al comma 7, con decreto prende atto della operatività dell’unione e dichiara l’estinzione della comunità montana.
9. L’unione di comuni, a decorrere dalla data di estinzione della comunità montana, succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della comunità montana estinta; l’unione subentra altresì, ad ogni effetto, nell’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti o assegnati alla comunità montana allo stesso titolo per il quale sono esercitati dalla comunità montana sulla base della legge regionale vigente al momento dell’estinzione ed esclusivamente per il territorio già di competenza della comunità montana estinta, comprese le funzioni e i servizi che la legge regionale prevede siano esercitati dalla comunità montana, sullo stesso ambito territoriale o su un territorio diverso, sulla base di deliberazioni del Consiglio regionale o di atti convenzionali con i comuni. Il subentro dell’unione comporta che la disciplina regionale, già applicabile all’esercizio delle funzioni da parte della comunità montana estinta, si intende riferita all’unione medesima; in particolare, l’unione subentra nelle funzioni che risultano già attribuite alla comunità montana ai sensi dell’articolo 53 della l.r. 34/1994, per la cui disciplina si applicano le disposizioni del medesimo articolo 53. Il decreto provvede a dettare disposizioni per l’assegnazione all’unione delle risorse regionali già spettanti alla comunità montana. Per le funzioni regionali in materia di agricoltura e foreste già esercitate dalla comunità montana estinta sul territorio di altra provincia o di comune escluso per effetto delle modifiche di cui all’articolo 13, comma 5, si provvede, ove occorra, per il periodo transitorio ai sensi dell’articolo 5, comma 5. Il personale di cui all’articolo 11, comma 3, primo periodo, è trasferito all’unione; l’unione succede altresì in tutti gli altri rapporti di lavoro e nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 10, comma 6; il relativo personale continua a svolgere le attività presso l’unione secondo le norme contrattuali in essere. L’unione subentra altresì nell’esercizio delle funzioni e dei servizi associati dei comuni di cui la comunità montana è responsabile al momento della sua estinzione.
10. Se i comuni non provvedono alla costituzione dell’unione entro il 31 ottobre 2008, o non provvedono ai sensi del comma 7 nei termini ivi previsti, il Presidente della Giunta regionale adotta, entro il 31 dicembre 2008, il decreto di estinzione della comunità montana, a decorrere dal quale si producono gli effetti di cui all’articolo 11. La successione opera in favore della provincia nel cui territorio è compresa la maggioranza dei comuni della comunità montana estinta; per le funzioni regionali in materia di agricoltura e foreste già esercitate dalla comunità montana estinta sul territorio di altra provincia, si provvede, ove occorra, per il periodo transitorio ai sensi dell’articolo 5, comma 5.
11. Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa tra gli enti locali interessati, i decreti di cui ai commi 8 e 10 possono prevedere il differimento del termine, comunque non ulteriore rispetto alla data del 31 gennaio 2009, dal quale operano l’estinzione dell’ente e gli altri effetti previsti rispettivamente dai commi 9 e 10, dettando, ove occorra, disposizioni transitorie per lo svolgimento dell’attività del commissario straordinario o le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 7, concernenti la continuazione obbligatoria di gestioni associate.
12. I decreti di cui ai commi 8 e 10 costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione.
13. Per la disciolta Comunità montana dell’Area lucchese la successione e il subentro di cui al comma 9 del presente articolo operano in favore della Comunità montana Media Valle del Serchio. La Comunità montana Area lucchese è estinta con decreto del Presidente della Giunta regionale adottato entro il 30 settembre 2008. Fino alla data di adozione del decreto la Comunità montana Area lucchese continua ad operare sulla base della disciplina previgente.
14. L’assegnazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, alla Comunità montana Media Valle del Serchio delle funzioni regionali esercitate dalla Provincia di Lucca sul territorio del Comune di Bagni di Lucca, e delle relative risorse finanziarie, è disposta a seguito di intesa tra la Giunta regionale e la provincia medesima.
15. L’ente che subentra nei beni e nei rapporti giuridici della disciolta comunità montana trasmette copia del decreto al Ministero dell’interno ed al Ministero dell’economia e finanze, ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie già erogate alla disciolta comunità montana a titolo di contributo consolidato e di contributo per investimenti, nonché ai fini della neutralità delle spese derivanti dal subentro per l’applicazione all’ente subentrante delle norme in materia di patto di stabilità interno e limiti alle spese per il personale.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Comuni montani e territori montani
Articolo 3 - Benefici previsti per i territori montani
Articolo 4 - Ambito territoriale della comunità montana
Articolo 5 - Costituzione della comunità montana
Articolo 6 - Statuto della comunità montana
Articolo 7 - Organi di governo
Articolo 8 - Indennità e rimborso spese degli amministratori
Articolo 9 - Scioglimento degli organi di governo delle comunità montane
Articolo 10 - Scioglimento ed estinzione delle comunità montane
Articolo 11 - Effetti dell'estinzione della comunità montana
Articolo 12 - Nuove comunità montane e comunità montane soppresse
Articolo 13 - Riordino degli ambiti territoriali in fase transitoria
Articolo 14 - Soppressione delle comunità montane, successione nei rapporti e subentro nelle funzioni
Articolo 15 - Trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni
Articolo 16 - Condizioni per la trasformazione di una comunità montana in unione di comuni
Articolo 17 - Obblighi dell'unione e dei comuni partecipanti
Articolo 18 - Criteri di ripartizione dei finanziamenti
Articolo 19 - Piano di sviluppo e programmi annuali
Articolo 20 - Esercizio associato di funzioni comunali
Articolo 21 - Attività regionali di coordinamento
Articolo 22 - Cooperazione di livello provinciale
Articolo 23 - Intese per il trasferimento del personale e disposizioni sul personale
Articolo 24 - Estensione di benefici
Articolo 25 - Incentivazione delle gestioni associate per l'anno 2008
Articolo 26 - Casi particolari di applicazione della legge
Articolo 27 - Disposizioni speciali per l'arcipelago toscano
Articolo 28 - Norme statali e regionali applicabili per l'esercizio di poteri sostitutivi
Articolo 29 - Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 40/2001
Articolo 30 - Abrogazioni
Articolo 31 - Esclusione di maggiori spese
Articolo 32 - Entrata in vigore
