Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 26/6/2008 n. 37

Riordino delle Comunità montane

Articolo 19

Piano di sviluppo e programmi annuali

Capo IV - Disposizioni finali

Piano di sviluppo e programmi annuali

1. Il piano di sviluppo è lo strumento di programmazione locale che definisce gli indirizzi politici e gli obiettivi programmatici della comunità montana e dell’unione di comuni di cui agli articoli 14 e 15, e individua gli interventi e le opere idonei a realizzarli. Il piano ha riguardo, in modo integrato, alle competenze esercitate dall’ente, conferite o affidate dalla Regione, dalla provincia e dai comuni, nonché alle azioni che l’ente intende assumere, in collaborazione con i comuni e con altri soggetti pubblici, per la promozione dello sviluppo locale e la valorizzazione del territorio montano. 2. Il piano ha validità pluriennale, per il periodo di validità del programma regionale di sviluppo, ed è adottato entro un anno dall’approvazione del programma regionale di sviluppo. Resta in vigore fino all’approvazione del piano successivo.
3. L’ente definisce le procedure di partecipazione istituzionale e sociale alla elaborazione del piano, ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale). Lo schema preliminare di piano e le eventuali modifiche sono trasmesse alla provincia e alla Giunta regionale, che nei successivi sessanta giorni possono esprimere osservazioni in ordine alla coerenza con gli altri strumenti della programmazione locale e regionale e con il modello analitico di cui al comma 4.
4. Il piano è redatto in conformità al modello analitico approvato dalla Giunta regionale, sentite le comunità montane e le unioni di comuni, tenuto conto delle eventuali osservazioni di cui al comma 3. La struttura regionale competente fornisce il supporto tecnico per la redazione del piano. 5. L’ente procede all’approvazione di programmi annuali per la realizzazione delle azioni e dei progetti previsti dal piano pluriennale, di norma in occasione dell’approvazione del bilancio annuale di previsione. 6. I progetti e le azioni previsti dalla comunità montana e dall’unione di comuni, compresi quelli contenuti nel piano e nei programmi annuali, costituiscono priorità dell’intervento regionale, anche derivante da bandi attuativi di piani e programmi regionali, e dell’intervento provinciale nel territorio dell’ente se sono contenuti negli atti della programmazione regionale, nei patti per lo sviluppo locale (PASL) provinciali o di area vasta o sono altrimenti definiti in accordo con la Regione e la provincia. 7. Fino alla riforma della disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna, le disposizioni della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95 (Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna), rivolte alle comunità montane si applicano anche alle unioni di comuni di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge; le disposizioni della medesima l.r. 95/1996 si applicano in conformità alle previsioni del presente articolo.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Comuni montani e territori montani
Articolo 3 - Benefici previsti per i territori montani
Articolo 4 - Ambito territoriale della comunità montana
Articolo 5 - Costituzione della comunità montana
Articolo 6 - Statuto della comunità montana
Articolo 7 - Organi di governo
Articolo 8 - Indennità e rimborso spese degli amministratori
Articolo 9 - Scioglimento degli organi di governo delle comunità montane
Articolo 10 - Scioglimento ed estinzione delle comunità montane
Articolo 11 - Effetti dell'estinzione della comunità montana
Articolo 12 - Nuove comunità montane e comunità montane soppresse
Articolo 13 - Riordino degli ambiti territoriali in fase transitoria
Articolo 14 - Soppressione delle comunità montane, successione nei rapporti e subentro nelle funzioni
Articolo 15 - Trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni
Articolo 16 - Condizioni per la trasformazione di una comunità montana in unione di comuni
Articolo 17 - Obblighi dell'unione e dei comuni partecipanti
Articolo 18 - Criteri di ripartizione dei finanziamenti
Articolo 19 - Piano di sviluppo e programmi annuali
Articolo 20 - Esercizio associato di funzioni comunali
Articolo 21 - Attività regionali di coordinamento
Articolo 22 - Cooperazione di livello provinciale
Articolo 23 - Intese per il trasferimento del personale e disposizioni sul personale
Articolo 24 - Estensione di benefici
Articolo 25 - Incentivazione delle gestioni associate per l'anno 2008
Articolo 26 - Casi particolari di applicazione della legge
Articolo 27 - Disposizioni speciali per l'arcipelago toscano
Articolo 28 - Norme statali e regionali applicabili per l'esercizio di poteri sostitutivi
Articolo 29 - Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 40/2001
Articolo 30 - Abrogazioni
Articolo 31 - Esclusione di maggiori spese
Articolo 32 - Entrata in vigore

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