Legge Regionale Toscana 26/6/2008 n. 37
Articolo 15
Trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni
Capo III - Trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni
Trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni
1. Nell’ambito territoriale di una comunità montana non può essere costituita una unione di comuni diversa dalla comunità montana.
2. I comuni di un ambito territoriale nel quale è costituita la comunità montana possono trasformarla in unione di comuni, secondo le procedure e per gli effetti previsti dal presente capo.
3. L’unione deve essere costituita tra tutti i comuni dell’ambito territoriale, secondo la disciplina prevista dall’articolo 32 del d.lgs 267/2000, e deve avere le caratteristiche di cui all’articolo 16 della presente legge. Lo statuto può prevedere che il presidente dell’unione sia nominato, oltre che tra i sindaci, anche tra i componenti dell’organo rappresentativo.
4. I comuni, d’intesa tra di loro, approvano l’atto costitutivo e lo statuto dell’unione e, prima di procedere alla stipula, chiedono al Presidente della Giunta regionale di nominare un commissario in sostituzione degli organi della comunità montana. La richiesta non può essere effettuata decorsi tre anni dall’inizio del mandato amministrativo ordinario.
5. Il Presidente della Giunta regionale, se sussistono le condizioni di cui all’articolo 16, procede alla nomina di un commissario ai sensi dell’articolo 9, e assegna ai comuni un termine, non superiore a tre mesi, entro il quale procedere all’effettiva costituzione dell’unione, alla elezione degli organi e all’approvazione degli atti di bilancio e dei regolamenti che garantiscono la funzionalità dell’ente.
6. Se i comuni non provvedono all’effettiva costituzione e alla operatività dell’unione nel termine stabilito ai sensi del comma 5, il Presidente della Giunta regionale dichiara cessato il procedimento di trasformazione della comunità montana in unione. Il commissario continua ad operare fino alla conclusione del mandato amministrativo ordinario della comunità montana. I comuni non possono riproporre la trasformazione della comunità montana in unione se non decorsi tre anni dall’ultima richiesta.
7. Se i comuni provvedono all’effettiva costituzione e alla operatività dell’unione nel termine stabilito ai sensi del comma 5, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto dichiara estinta la comunità montana.
8. Dalla data di estinzione della comunità montana:
a) l’unione di comuni succede a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi della comunità montana estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso;
b) all’unione di comuni sono trasferiti i beni e le risorse strumentali della comunità montana;
c) l’unione di comuni esercita le funzioni regionali già conferite alla comunità montana o da questa esercitate, nonché le funzioni ad essa assegnate con convenzione dai comuni, dalla provincia e da altri enti pubblici; le funzioni sono esercitate sullo stesso territorio sul quale erano esercitate dalla comunità montana; il subentro dell’unione comporta che la disciplina regionale, già applicabile all’esercizio delle funzioni da parte della comunità montana estinta, si intende riferita all’unione medesima;
d) all’unione di comuni spettano le risorse regionali per le funzioni regionali conferite o esercitate, nonché le risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo 18 della presente legge;
e) l’ambito territoriale dell’unione costituisce livello ottimale ai sensi della l.r. 40/2001.
9. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, può dettare le disposizioni necessarie ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa tra la comunità montana estinta e l’unione di comuni e l’ordinato svolgimento delle funzioni in corso. Il decreto può stabilire modalità e differire termini per la decorrenza dell’estinzione della comunità montana e degli effetti di cui al comma 8.
10. Le unioni di comuni di cui al presente articolo gestiscono i servizi comunali di competenza statale che sono ad esse affidati dai comuni. Se è acquisito l’assenso dei ministeri competenti, la convenzione può prevedere che le funzioni del sindaco siano esercitate, per tutto il territorio dei comuni dell’unione, dal presidente.
11. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a modificare l’allegato C alla presente legge, inserendo l’ambito territoriale dell’unione di comuni effettivamente costituita ai sensi del presente capo.
12. Il decreto di cui al comma 7 costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Comuni montani e territori montani
Articolo 3 - Benefici previsti per i territori montani
Articolo 4 - Ambito territoriale della comunità montana
Articolo 5 - Costituzione della comunità montana
Articolo 6 - Statuto della comunità montana
Articolo 7 - Organi di governo
Articolo 8 - Indennità e rimborso spese degli amministratori
Articolo 9 - Scioglimento degli organi di governo delle comunità montane
Articolo 10 - Scioglimento ed estinzione delle comunità montane
Articolo 11 - Effetti dell'estinzione della comunità montana
Articolo 12 - Nuove comunità montane e comunità montane soppresse
Articolo 13 - Riordino degli ambiti territoriali in fase transitoria
Articolo 14 - Soppressione delle comunità montane, successione nei rapporti e subentro nelle funzioni
Articolo 15 - Trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni
Articolo 16 - Condizioni per la trasformazione di una comunità montana in unione di comuni
Articolo 17 - Obblighi dell'unione e dei comuni partecipanti
Articolo 18 - Criteri di ripartizione dei finanziamenti
Articolo 19 - Piano di sviluppo e programmi annuali
Articolo 20 - Esercizio associato di funzioni comunali
Articolo 21 - Attività regionali di coordinamento
Articolo 22 - Cooperazione di livello provinciale
Articolo 23 - Intese per il trasferimento del personale e disposizioni sul personale
Articolo 24 - Estensione di benefici
Articolo 25 - Incentivazione delle gestioni associate per l'anno 2008
Articolo 26 - Casi particolari di applicazione della legge
Articolo 27 - Disposizioni speciali per l'arcipelago toscano
Articolo 28 - Norme statali e regionali applicabili per l'esercizio di poteri sostitutivi
Articolo 29 - Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 40/2001
Articolo 30 - Abrogazioni
Articolo 31 - Esclusione di maggiori spese
Articolo 32 - Entrata in vigore
