Legge Regionale Toscana 26/6/2008 n. 37
Articolo 6
Statuto della comunità montana
Capo I - Disposizioni generali
Statuto della comunità montana
1. Ogni comunità montana adotta il proprio statuto.
2. Lo statuto, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e delle norme della presente legge:
a) detta i principi e le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e dei rapporti, anche finanziari, tra i comuni che ne fanno parte, compresa la regolazione, in caso di estinzione dell’ente, dei rapporti instaurati per l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
b) specifica le attribuzioni degli organi di governo;
c) stabilisce i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente;
d) dispone sulla durata e l’entrata in carica dei componenti dell’assemblea, sulle modalità di insediamento dell’assemblea, sulla cessazione dalle cariche degli organi di governo derivanti dalle incompatibilità e dalle altre cause disciplinate dalla normativa statale;
e) dispone in ordine a quanto ulteriormente previsto dalla presente legge.
3. Lo statuto è approvato dall’assemblea della comunità montana, su proposta deliberata dalla conferenza dei sindaci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea. La proposta non può essere modificata dall’assemblea se non previo parere favorevole della conferenza dei sindaci. Lo statuto entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), salvo il termine diverso previsto espressamente dalla deliberazione di approvazione.
4. Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle disposizioni statutarie in contrasto con essa.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Comuni montani e territori montani
Articolo 3 - Benefici previsti per i territori montani
Articolo 4 - Ambito territoriale della comunità montana
Articolo 5 - Costituzione della comunità montana
Articolo 6 - Statuto della comunità montana
Articolo 7 - Organi di governo
Articolo 8 - Indennità e rimborso spese degli amministratori
Articolo 9 - Scioglimento degli organi di governo delle comunità montane
Articolo 10 - Scioglimento ed estinzione delle comunità montane
Articolo 11 - Effetti dell'estinzione della comunità montana
Articolo 12 - Nuove comunità montane e comunità montane soppresse
Articolo 13 - Riordino degli ambiti territoriali in fase transitoria
Articolo 14 - Soppressione delle comunità montane, successione nei rapporti e subentro nelle funzioni
Articolo 15 - Trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni
Articolo 16 - Condizioni per la trasformazione di una comunità montana in unione di comuni
Articolo 17 - Obblighi dell'unione e dei comuni partecipanti
Articolo 18 - Criteri di ripartizione dei finanziamenti
Articolo 19 - Piano di sviluppo e programmi annuali
Articolo 20 - Esercizio associato di funzioni comunali
Articolo 21 - Attività regionali di coordinamento
Articolo 22 - Cooperazione di livello provinciale
Articolo 23 - Intese per il trasferimento del personale e disposizioni sul personale
Articolo 24 - Estensione di benefici
Articolo 25 - Incentivazione delle gestioni associate per l'anno 2008
Articolo 26 - Casi particolari di applicazione della legge
Articolo 27 - Disposizioni speciali per l'arcipelago toscano
Articolo 28 - Norme statali e regionali applicabili per l'esercizio di poteri sostitutivi
Articolo 29 - Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 40/2001
Articolo 30 - Abrogazioni
Articolo 31 - Esclusione di maggiori spese
Articolo 32 - Entrata in vigore
